POLITICA |
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Il Nuova pac, contributi vincolati al rispetto
ambientale |
Cosa prevede
l’ecocondizionalità
La mancata osservanza delle disposizioni in materia di
ambiente, salute umana, benessere animale, igiene e sicurezza alimentare, ecc.,
comporterà tagli nei pagamenti dei contributi alle aziende agricole. È
prevedibile un supplemento dei controlli e degli oneri burocratici
Uno dei capitoli più corposi
e importanti del nuovo pacchetto di riforma della pac è quello che prefigura
l’incorporazione delle problematiche che possiamo genericamente e in prima
approssimazione definire ambientali nell’ambito della politica di sostegno al
settore agricolo.
Si è proceduto, in pratica, a
istituire per la prima volta in forma obbligatoria e massiccia un modello di
sostegno condizionato, il che implica l’erogazione completa dei pagamenti
diretti spettanti a ciascun agricoltore beneficiario, alla condizione che
vengano rispettate le disposizioni europee e nazionali in materia di ambiente,
salute umana, delle piante e degli animali, igiene e sicurezza alimentare,
benessere degli animali, buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni.
Se dai controlli
amministrativi e in campo dovesse emergere l’inosservanza delle norme citate,
le autorità competenti nazionali (organismo pagatore) procedono a un taglio e,
nei casi più gravi, alla revoca totale del pagamento diretto spettante
all’azienda agricola.
La cross compliance obbligatoria con precise disposizioni fissate a
livello europeo che devono essere poi declinate a livello nazionale e
regionale, secondo le rispettive esigenze, è una novità importante della pac,
dopo, naturalmente, il disaccoppiamento.
Con il decoupling l’agricoltore incassa i premi comunitari anche senza
attivare il processo produttivo. Con la condizionalità li perde, in tutto o in
parte, nel caso risulti inadempiente rispetto alle disposizioni in materia
ambientale, di salute e sicurezza alimentare e di benessere animale.
In pratica, con la nuova pac
la produzione diventa un optional. Quello che non può essere ignorato è il
rispetto preciso e rigoroso delle leggi e dei requisiti obbligatori nelle
materie indicate.
A questo specifico riguardo,
l’Unione Europea ha individuato 18 provvedimenti che costituiscono la base
legislativa da cui individuare le singole disposizioni da rispettare. L’elenco
è piuttosto ampio. Si va dalle misure per la protezione della fauna selvatica a
quelle che sono state varate per prevenire e combattere l’inquinamento delle
falde sotterranee.
Il nuovo regolamento
comunitario, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Ce,
conterrà un corposo allegato nel quale a fianco del numero di riferimento della
direttiva è indicato il singolo articolo e paragrafo dove trovare il requisito
da rispettare obbligatoriamente.
Tanti obblighi per la zootecnia
Ci sono le disposizioni che
limitano l’utilizzo dei fanghi in agricoltura e quelle che impongono il
mantenimento della biodiversità e degli habitat naturali. Quanto alla zootecnia
c’è solo l’imbarazzo della scelta, perché le disposizioni il cui rispetto deve
essere curato al massimo livello riguardano: il divieto di utilizzare sostanze
ad azione ormonica e tireostatica (direttiva Ce 22/96); l’obbligo di attuare le
disposizioni in materia di registrazione degli animali, di passaporto e di apposizione
dei marchi auricolari (direttiva 102/92 e regolamenti 820/97, 2629/97 e
1760/2000). Per non parlare delle ormai onnipresenti regole sul benessere degli
animali che contemplano la protezione dei vitelli (direttiva Ce 629/91), dei
suini (direttiva Ce 630/91) e quella più generale sulla protezione degli
animali negli allevamenti che stabilisce regole in materia di libertà di
movimento, di disponibilità di acqua, alimenti e mangimi, di caratteristiche
strutturali dei ricoveri (direttiva Ce 58/98).
Non mancano nel lungo elenco
comunitario il richiamo all’esigenza di osservare le leggi in materia di
prevenzione ed eradicazione della Bse, nonché alla applicazione delle norme
sulla tracciabilità dei prodotti alimentari e sulle misure per l’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari, al fine di evitare pericoli per la salute
dell’uomo e degli animali.
Insomma, non sarà facile per
l’agricoltore convivere con il presumibile supplemento di complessità e di
burocrazia che sarà creato dalla condizionalità. Così come non sarà agevole per
la Pubblica amministrazione organizzare e gestire un sistema di controlli
efficace e coerente con gli standard richiesti dall’Unione Europea.
A questo punto sorge
spontanea una domanda. Era proprio necessario creare questa complessa
costruzione che in fin dei conti introduce la necessità di implementare un
ulteriore sistema di controllo e un ulteriore meccanismo sanzionatorio che
operano in parallelo a quelli già in essere e sanciti dalla normativa
comunitaria e nazionale vigenti?
La condizionalità prevede due
distinte componenti:
- il rispetto dei criteri di
gestione obbligatori sanciti nei 18 provvedimenti comunitari, inclusi
nell’allegato 3 del regolamento orizzontale di prossima pubblicazione;
- l’obbligo di mantenere le
superfici agricole, comprese quelle a set aside, in buone condizioni
agronomiche e ambientali.
Quanto alla prima componente,
ne abbiamo già succintamente riferito. Ci sarebbe da aggiungere che i controlli
dovranno essere eseguiti dalle autorità che hanno la competenza nella
sorveglianza della specifica misura, sotto il coordinamento dell’organismo
pagatore, attraverso visite in loco a campione, a un tasso dell’1%
sull’universo dei beneficiari dei pagamenti della pac.
L’obbligo del mantenimento
delle buone condizioni agronomiche e ambientali dovrà essere esplicitato e
specificato a livello nazionale o regionale, attraverso la determinazione di
requisiti minimi che gli enti preposti provvederanno a individuare tenendo
presente uno schema riportato nell’allegato IV della bozza del regolamento
orizzontale che individua quattro categorie di obiettivi da perseguire:
combattere il fenomeno dell’erosione del suolo; favorire il mantenimento della
sostanza organica nei terreni; mantenere un’adeguata struttura del terreno con
opportune lavorazioni; proteggere adeguatamente gli habitat e i pascoli.
Ogni Paese membro, oppure
ogni singola Regione, dovrà declinare a livello territoriale il concetto delle
buone condizioni agronomiche e ambientali, tenendo conto delle caratteristiche
dei terreni, delle condizioni del suolo e del clima, dei sistemi aziendali,
delle pratiche colturali seguite localmente (ad esempio le rotazioni).
Una terza componente che fa
parte integrante del nuovo principio della condizionalità è l’obbligo di
mantenere i terreni impegnati a pascolo permanente fino al 31-12-2002.
Incidentalmente, vale la pena riferire che, in base alla concezione della
Commissione, è permanente una coltura che è stata ininterrottamente sul terreno
per almeno 5 anni.
In conclusione, gli
agricoltori dovranno fare i conti con la condizionalità che minaccia
l’integrità dei pagamenti diretti da incassare e si traduce in tre tipologie di
obblighi: il rispetto di un nutrito pacchetto di norme, il mantenimento delle
buone condizioni dei terreni dal punto di vista agronomico e ambientale,
l’obbligo di non smantellare i pascoli permanenti.
Le inosservanze si pagano con
tagli agli aiuti. I fondi che l’Europa recupera vengono lasciati per il 25% a
livello di Paese membro e per la rimanente aliquota restano nelle casse del
Feoga-Garanzia, ma la bozza di regolamento in circolazione non precisa ancora
la destinazione finale.
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