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L'Informatore Agrario
Sommario rivista Approfondimento
32
1 - 7 Ago.

  2003
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POLITICA
Il Nuova pac, contributi vincolati al rispetto ambientale

Cosa prevede l’ecocondizionalità

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di ambiente, salute umana, benessere animale, igiene e sicurezza alimentare, ecc., comporterà tagli nei pagamenti dei contributi alle aziende agricole. È prevedibile un supplemento dei controlli e degli oneri burocratici

Uno dei capitoli più corposi e importanti del nuovo pacchetto di riforma della pac è quello che prefigura l’incorporazione delle problematiche che possiamo genericamente e in prima approssimazione definire ambientali nell’ambito della politica di sostegno al settore agricolo.
Si è proceduto, in pratica, a istituire per la prima volta in forma obbligatoria e massiccia un modello di sostegno condizionato, il che implica l’erogazione completa dei pagamenti diretti spettanti a ciascun agricoltore beneficiario, alla condizione che vengano rispettate le disposizioni europee e nazionali in materia di ambiente, salute umana, delle piante e degli animali, igiene e sicurezza alimentare, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni. 
Se dai controlli amministrativi e in campo dovesse emergere l’inosservanza delle norme citate, le autorità competenti nazionali (organismo pagatore) procedono a un taglio e, nei casi più gravi, alla revoca totale del pagamento diretto spettante all’azienda agricola. 
La cross compliance obbligatoria con precise disposizioni fissate a livello europeo che devono essere poi declinate a livello nazionale e regionale, secondo le rispettive esigenze, è una novità importante della pac, dopo, naturalmente, il disaccoppiamento. 
Con il decoupling l’agricoltore incassa i premi comunitari anche senza attivare il processo produttivo. Con la condizionalità li perde, in tutto o in parte, nel caso risulti inadempiente rispetto alle disposizioni in materia ambientale, di salute e sicurezza alimentare e di benessere animale. 
In pratica, con la nuova pac la produzione diventa un optional. Quello che non può essere ignorato è il rispetto preciso e rigoroso delle leggi e dei requisiti obbligatori nelle materie indicate. 
A questo specifico riguardo, l’Unione Europea ha individuato 18 provvedimenti che costituiscono la base legislativa da cui individuare le singole disposizioni da rispettare. L’elenco è piuttosto ampio. Si va dalle misure per la protezione della fauna selvatica a quelle che sono state varate per prevenire e combattere l’inquinamento delle falde sotterranee. 
Il nuovo regolamento comunitario, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Ce, conterrà un corposo allegato nel quale a fianco del numero di riferimento della direttiva è indicato il singolo articolo e paragrafo dove trovare il requisito da rispettare obbligatoriamente. 
Tanti obblighi per la zootecnia
Ci sono le disposizioni che limitano l’utilizzo dei fanghi in agricoltura e quelle che impongono il mantenimento della biodiversità e degli habitat naturali. Quanto alla zootecnia c’è solo l’imbarazzo della scelta, perché le disposizioni il cui rispetto deve essere curato al massimo livello riguardano: il divieto di utilizzare sostanze ad azione ormonica e tireostatica (direttiva Ce 22/96); l’obbligo di attuare le disposizioni in materia di registrazione degli animali, di passaporto e di apposizione dei marchi auricolari (direttiva 102/92 e regolamenti 820/97, 2629/97 e 1760/2000). Per non parlare delle ormai onnipresenti regole sul benessere degli animali che contemplano la protezione dei vitelli (direttiva Ce 629/91), dei suini (direttiva Ce 630/91) e quella più generale sulla protezione degli animali negli allevamenti che stabilisce regole in materia di libertà di movimento, di disponibilità di acqua, alimenti e mangimi, di caratteristiche strutturali dei ricoveri (direttiva Ce 58/98). 
Non mancano nel lungo elenco comunitario il richiamo all’esigenza di osservare le leggi in materia di prevenzione ed eradicazione della Bse, nonché alla applicazione delle norme sulla tracciabilità dei prodotti alimentari e sulle misure per l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, al fine di evitare pericoli per la salute dell’uomo e degli animali. 
Insomma, non sarà facile per l’agricoltore convivere con il presumibile supplemento di complessità e di burocrazia che sarà creato dalla condizionalità. Così come non sarà agevole per la Pubblica amministrazione organizzare e gestire un sistema di controlli efficace e coerente con gli standard richiesti dall’Unione Europea. 
A questo punto sorge spontanea una domanda. Era proprio necessario creare questa complessa costruzione che in fin dei conti introduce la necessità di implementare un ulteriore sistema di controllo e un ulteriore meccanismo sanzionatorio che operano in parallelo a quelli già in essere e sanciti dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti? 
La condizionalità prevede due distinte componenti: 
- il rispetto dei criteri di gestione obbligatori sanciti nei 18 provvedimenti comunitari, inclusi nell’allegato 3 del regolamento orizzontale di prossima pubblicazione;
- l’obbligo di mantenere le superfici agricole, comprese quelle a set aside, in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Quanto alla prima componente, ne abbiamo già succintamente riferito. Ci sarebbe da aggiungere che i controlli dovranno essere eseguiti dalle autorità che hanno la competenza nella sorveglianza della specifica misura, sotto il coordinamento dell’organismo pagatore, attraverso visite in loco a campione, a un tasso dell’1% sull’universo dei beneficiari dei pagamenti della pac. 
L’obbligo del mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dovrà essere esplicitato e specificato a livello nazionale o regionale, attraverso la determinazione di requisiti minimi che gli enti preposti provvederanno a individuare tenendo presente uno schema riportato nell’allegato IV della bozza del regolamento orizzontale che individua quattro categorie di obiettivi da perseguire: combattere il fenomeno dell’erosione del suolo; favorire il mantenimento della sostanza organica nei terreni; mantenere un’adeguata struttura del terreno con opportune lavorazioni; proteggere adeguatamente gli habitat e i pascoli.
Ogni Paese membro, oppure ogni singola Regione, dovrà declinare a livello territoriale il concetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, delle condizioni del suolo e del clima, dei sistemi aziendali, delle pratiche colturali seguite localmente (ad esempio le rotazioni). 
Una terza componente che fa parte integrante del nuovo principio della condizionalità è l’obbligo di mantenere i terreni impegnati a pascolo permanente fino al 31-12-2002. Incidentalmente, vale la pena riferire che, in base alla concezione della Commissione, è permanente una coltura che è stata ininterrottamente sul terreno per almeno 5 anni. 
In conclusione, gli agricoltori dovranno fare i conti con la condizionalità che minaccia l’integrità dei pagamenti diretti da incassare e si traduce in tre tipologie di obblighi: il rispetto di un nutrito pacchetto di norme, il mantenimento delle buone condizioni dei terreni dal punto di vista agronomico e ambientale, l’obbligo di non smantellare i pascoli permanenti. 
Le inosservanze si pagano con tagli agli aiuti. I fondi che l’Europa recupera vengono lasciati per il 25% a livello di Paese membro e per la rimanente aliquota restano nelle casse del Feoga-Garanzia, ma la bozza di regolamento in circolazione non precisa ancora la destinazione finale.

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