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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Dicembre 2010


2 GIOVEDI'
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 3ª rata imposta sostitutiva per rivalutazione terreni e partecipazioni.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che, avendo rideterminato i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all’1-1-2008, non hanno versato entro il 2 novembre scorso l’eventuale terza rata dell’imposta sostitutiva maggiorata del 6%;
- i contribuenti che, avendo rideterminato i valori delle partecipazioni societarie detenute all’1-1-2008, non hanno versato entro il 2 novembre scorso l’eventuale terza rata dell’imposta sostitutiva maggiorata del 6%.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tardivo versamento rata imposte da Unico 2010. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2010, che non hanno versato entro il 2 novembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.it.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 novembre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-10-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 novembre scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-10-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

10 VENERDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.
I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola. Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive. Si ricorda che dal 15-10-2010 tutti i soggetti interessati a questo adempimento, con esclusione degli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, possono adottare i registri telematici di cui all’art. 7 del decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009; in tal caso le registrazioni possono essere effettuate entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La tenuta dei registri telematici diverrà obbligatoria a partire dall’1-7-2011.

SETTORE VITIVINICOLO
Termini per presentare le dichiarazioni di vendemmia e produzione vino per la campagna 2010-2011.
Anche per la campagna 2010-2011 il termine per presentare le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti è stato posticipato al 15-1-2011; tuttavia, le aziende che hanno effettuato cessioni di uve o di prodotti a monte del vino dovranno, entro il prossimo 10 dicembre, aver inserito nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) le informazioni relative ai prodotti ceduti in modo da renderle disponibili alle aziende acquirenti che devono compilare la propria dichiarazione entro il 15-1-2011. Sono esclusi da tale obbligo i produttori che consegnano tutta la loro produzione a un organismo associativo.

15 MERCOLEDI'
IVA
Fatturazione differita per consegne di novembre.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di novembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di novembre, anziché al mese di dicembre. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di novembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi.
Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali.
Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2010-2011.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa nel corso del mese di ottobre 2010. Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti. Trasmissione elenchi campagna 2010-2011. Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l’apposito portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

16 GIOVEDI'
ICI
Versamento saldo per l’anno 2010.
Scade il termine per versare il saldo dell’Ici dovuta per l’anno 2010, al netto dell’eventuale acconto pagato. Si ricorda che la prima rata doveva essere calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la seconda rata (da pagare entro oggi) deve risultare pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno in corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla prima rata. Ovviamente, era possibile pagare l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il 16-6-2010. Coloro che risiedono all’estero possono effettuare un unico versamento entro oggi; in tal caso devono anche versare gli interessi del 3% calcolati sull’importo dovuto in acconto e non pagato alla scadenza del 16-6-2010. L’imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta salva la possibilità per ogni Comune di deliberare un importo minimo diverso. Si ricorda che dal 2008, salvo qualche particolare eccezione per le pertinenze, le abitazioni principali e relative pertinenze, a esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso, non sono più soggette al pagamento dell’Ici. Si rammenta inoltre che tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento anche con il modello F24, indipendentemente dal fatto che alcuni Comuni abbiano istituito un apposito conto corrente postale; chi paga con il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle altre entrate degli enti locali, a eccezione delle addizionali Irpef. Per altre informazioni sull’Ici si rimanda all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 21/2010 a pag. 65, ai vari articoli che riguardano l’imposizione o l’esenzione dei fabbricati rurali e anche a quanto riportato a pag. 28 di questo stesso numero del giornale.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2010
Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2010.
Per le persone decedute successivamente al 28-2-2010 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per l’anno 2009 e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro 6 mesi dalle normali scadenze. Pertanto gli eredi devono provvedere al versamento delle imposte entro oggi, mentre hanno tempo fino al 31-12-2010 per presentare la relativa dichiarazione con il modello Unico 2010 tramite gli uffici postali, ovvero fino al 31-1-2011 se il contribuente deceduto era obbligato all’invio telematico per il quale ci si può avvalere degli intermediari abilitati. Ovviamente non sono dovuti acconti d’imposta per l’anno d’imposta 2010. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2009 il modello 730 per l’anno d’imposta 2008 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2010 presentato per conto del de cuius.

IVA
Liquidazione mensile di novembre.
Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di novembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 dicembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di novembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11- 1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di novembre. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E. Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66. Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si veda, tra gli altri, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010.
Registrazione acquisti
Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di novembre, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specifi cato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso.
Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16 marzo e del 26 settembre 2005. In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-12-2009 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-11-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione benefi ciando di sanzioni ridotte.

ACCISE
Versamento imposte.
I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF
Ritenute d’acconto.
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009 ovvero i conguagli di fi ne rapporto eff ettuati nel mese precedente. Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16 marzo 2005.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Versamento acconto sulle rivalutazioni.
I datori di lavoro versano entro oggi un acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fi ne rapporto (tfr). L’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni complessivamente maturate da tutti i dipendenti nell’anno solare precedente, comprese anche quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell’anno. È tuttavia possibile calcolare l’acconto sulle rivalutazioni del tfr che si presume matureranno nell’anno in corso. Il saldo dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il 16-2-2011. Il versamento si eff ettua con il modello di pagamento F24 on line utilizzando il codice tributo 1712. Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.

INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al secondo trimestre 2010, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.

INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Uffi ciale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del 15-2-2010. Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fi - ne mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la nuova denuncia Uniemens nella quale confl uiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività Le fatture e le bollette doganali di acquisto riferite alla liquidazione Iva di novembre devono essere registrate entro il 16 dicembre 32 L’Informatore Agrario • 46/2010 LEGGI TRIBUTI © 2010 Copyright Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l. supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005. Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Per le aliquote da applicare nel 2010 si veda la circolare Inps n. 13 del 2-2-2010 reperibile sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull’argomento.

CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%.
Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomìni, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, eff ettuate nell’esercizio di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007. I condomìni che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi.
Le aziende zootecniche colpite dall’infl uenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al 3° trimestre 2010 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di ottobre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, l’eventuale nona e ultima rata dell’Iva a saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione prescelto;
- i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2010 e che non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it.

18 SABATO
COOPERATIVE
Presentazione progetti per assegnazione contributi.
Le società cooperative, comprese quelle agricole, possono chiedere contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge 31-1-1992 n. 59, presentando entro oggi al Ministero dello sviluppo economico dei progetti fi nanziabili. Le richieste di fi nanziamento con relativa documentazione devono essere infatti presentate improrogabilmente entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Uffi ciale – 5ª Serie speciale - n. 127 del 3-11-2010. Nel bando sono elencati i soggetti benefi ciari, le caratteristiche dei progetti e la loro durata, i criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi, i criteri di esclusione, i costi ammissibili e non, le modalità e i tempi per l’erogazione dei contributi, le modalità di presentazione delle domande e altre informazioni.

25 SABATO (prorogato a lunedì 27)
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra- 1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, da ultima, anche la circolare n. 43/E dell’Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

ENPAIA
Denuncia e versamento contributi
. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice Iban IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it.

27 LUNEDI'
IVA
Acconto per l’anno 2010
. Scade il termine per l’eventuale versamento dell’acconto Iva da parte dei soggetti tenuti a tale obbligo. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 on line utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l’acconto dell’1% a titolo di interessi.
Tra le diverse cause che determinano l’esonero dall’obbligo del versamento si segnalano:
- la cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2010 (contribuenti mensili) o entro il 30 settembre 2010 (contribuenti trimestrali);
- l’inizio dell’attività nel corso del 2010;
- il versamento dell’acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell’ultimo periodo del 2010 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
- la previsione di chiudere l’ultimo periodo del 2010 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;
- la registrazione nell’anno 2010 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr 633/72. Data la complessità del calcolo dell’acconto, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

29 MERCOLEDI'
DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLI UNICO 2010, IRAP 2010 E IVA 2010
Tardiva presentazione telematica.
Scade il termine per presentare tardivamente in via telematica (entro 90 giorni dal termine scaduto il 30-9-2010) le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2009 modello Unico 2010, modello Irap 2010 (dallo scorso anno non più compreso in Unico) e modello Iva 2010 (per i contribuenti non obbligati a presentarlo con il modello Unico 2010). La presentazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate. L’inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate. Si ricorda che la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.). Inoltre da quest’anno potevano presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendevano utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si veda, tra gli altri, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010. La tardiva presentazione dei modelli Unico 2010, Irap 2010 e Iva 2010 comporta l’applicazione della sanzione ridotta pari a 21 euro (un dodicesimo della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di dichiarazione contenuta nell’Unico 2010 (redditi, Iva, ecc.) e per i modelli Irap 2010 e Iva 2010. Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15-1-2010 e disponibili sul sito www.agenziaentrate.it.

ICI
Tardiva presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2009.
La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2009 doveva essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2009, vale a dire entro il 30 settembre scorso per i contribuenti che compilano la dichiarazione modello Unico 2010 in via telematica.
Coloro che non vi hanno adempiuto possono regolarizzare l’omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal termine originario, vale a dire entro oggi, beneficiando della sanzione ridotta pari all’8,33% dell’imposta dovuta (un dodicesimo della normale sanzione del 100%) con un minimo di 4 euro. Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-5-2009 ed è disponibile sul sito Internet www.finanze.it. Per altre informazioni sull’argomento si rimanda all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 29/2010 a pag. 63.

30 GIOVEDI'
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di ottobre 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; per le aziende che nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009, rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° dicembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° dicembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Tra le altre, si ricorda che: l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto; per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006); l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima; dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione (MOD. 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all’1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell’imposta dovuta, il nuovo modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga. Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/5/2006) in vigore dall’8-6-2006.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) che non hanno pagato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, il secondo o unico acconto delle imposte e dei tributi dovuti per l’anno d’imposta 2010;
- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2010, che non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, l’ultima rata in scadenza. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it. Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 novembre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-11-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 novembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-11-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2009 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-12-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2009 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-12-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

31 VENERDI'
FABBRICATI NON DICHIARATI AL CATASTO ED EX RURALI
Termine per l’accatastamento.
Scade il termine per censire al Catasto urbano i fabbricati che hanno perso i requisiti fiscali per essere considerati ancora rurali, e quindi non produttivi autonomamente di reddito fondiario, i quali risultano individuati negli elenchi consultabili presso i Comuni e l’Agenzia del territorio direttamente o tramite il sito www.agenziaterritorio.it Entro oggi devono essere censiti anche i fabbricati che risultano non dichiarati al Catasto o che hanno subito interventi edilizi che ne hanno variato la consistenza e/o la destinazione con conseguente modifica della rendita catastale. Data la complessità dell’argomento si rinvia all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 39/2010 a pag. 29.


 

A cura di
Paolo Martinelli

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