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Settembre 2010
1 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2010.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno
scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico
2010, che non hanno versato entro il 2-8-2010, in tutto o in
parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la
situazione pagando entro oggi gli importi dovuti
beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo
della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell’1% rapportati
ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel
mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it .
4 SABATO
PAC FORAGGI DA TRASFORMAZIONE
Presentazione domanda di modifica. I
produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione
che intendono stipulare contratti in data successiva alla
presentazione della domanda unica di pagamento (15-5-2010)
possono, entro oggi, presentare domanda di modifica, ai
sensi degli art. 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009,
delle superfici investite a foraggi da destinare alla
trasformazione, anche in aumento.
Si veda al riguardo, tra le altre, la circolare Agea n. 13
del 22-4-2010.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte da Unico 2010 per
contribuenti soggetti a studi di settore. I
contribuenti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o
compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per
ciascun studio di settore, hanno ottenuto una piccola
proroga dei termini per effettuare il versamento delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2010.
Coloro che non hanno provveduto entro il 5 agosto scorso al
versamento delle somme dovute maggiorate dello 0,4% possono
regolarizzare la situazione pagando entro lunedì 6 settembre
(poiché il 4 cade di sabato) gli importi dovuti con la
sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del
30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai
giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche
eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente
dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi
codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate,
consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it .
La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai
soggetti che partecipano a società soggette agli studi di
settore, quali i soci di società di persone e i soci di
società di capitali che hanno optato per la trasparenza
fiscale ai sensi degli art. 115 e 116 del dpr 917/1986.
In caso di rateazione degli importi dovuti si devono
applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata
su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65.
10 VENERDì
SETTORE VITIVINICOLO
Denuncia giacenze per la campagna 2009-2010. Scade il
termine per presentare la dichiarazione di giacenza dei vini
e/o dei mosti detenuti alla mezzanotte del 31-7-2010, come
previsto dal regolamento Ce del Consiglio n. 436/2009 del
26-5-2009.
I quantitativi di vini e/o di mosti viaggianti alle 24 del
31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario indicato
sul documento di trasporto; eventuali prodotti vinicoli
ottenuti con uve raccolte entro il 31 luglio non devono
essere indicati in questa dichiarazione ma in quella del
prossimo anno.
Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i
rivenditori al minuto che vendono direttamente al
consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per
ciascuna vendita, a 60 L, i rivenditori al minuto dotati di
cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare
quantitativi di vino non superiori a 10 hL.
Per informazioni più dettagliate sull’argomento è opportuno
fare riferimento al decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali n. 1205 del 25-5-2004 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18-6-2004) con il quale sono
state riformulate in un unico testo le disposizioni vigenti
in materia.
Per le modalità di compilazione e di presentazione della
dichiarazione di giacenza (telematica o con altri sistemi)
si veda la circolare Agea n. ACIU.2010.561 del 23-7-2010
reperibile sul sito Internet
www.agea.gov.it ; i soggetti che
hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se
persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte o
della Regione Toscana devono presentare la dichiarazione di
giacenza rispettivamente alla Regione Piemonte o all’Artea,
organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità
direttamente stabilite dalle regioni stesse.
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai
soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
15 MERCOLEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di agosto. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di agosto; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di agosto, anziché al
mese di settembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di agosto a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di agosto ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale anziché fattura possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
SETTORE VITIVINICOLO CAMPAGNA 2010-2011
Presentazione domande di premio di estirpazione vigneti.
Scade il termine per fare pervenire ad Agea o agli organismi
pagatori competenti per territorio le domande per
beneficiare di un premio per l’estirpazione dei vigneti. Il
regime di premio comunitario è stato istituito con i
regolamenti Ce n. 479/2008 del Consiglio, successivamente
abrogato dal n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione,
in particolare con gli articoli da 98 a 107 del regolamento
Ce n. 479/2008 e gli articoli da 85 sexdecies a 85
quinvicies del regolamento Ce n. 491/2009; l’applicazione di
tale regime è stata definita con decreto Mipaaf n. 176 del
23-7-2007.
Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la
superficie da estirpare soddisfa alcune condizioni, tra le
quali quella di non essere inferiore a 0,1 ha; tale
dimensione minima può essere di 0,3 ha in talune regioni in
cui la media della superficie vitata di un’azienda vinicola
sia superiore a 1 ha. Si veda la circolare Agea n. 25 del
7-7-2010 consultabile sul sito
www.agea.gov.it
16 GIOVEDì
TERMINI PROCESSUALI
Ripresa decorrenza. Da oggi riprendono a decorrere i termini
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e
amministrative che sono di diritto sospesi dal 1° agosto al
15 settembre di ogni anno.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi
tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento
tributi ricevuto l’1-7-2010, impugnabile avanti la
Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può
essere validamente proposto ricorso entro il 15 ottobre
prossimo anziché il 30 agosto in quanto non si computa il
periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.
19 DOMENICA (prorogato a lunedì 20)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20
agosto scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
luglio (contribuenti mensili) o al 2° trimestre 2010
(contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 20
agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20
agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell’Iva a
saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2010 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il
versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico
2010 e che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in
tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a
seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.it.
25 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. Scade il termine per trasmettere
esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat
relativi al mese di agosto. Si ricorda che dal 2010 i
contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti
intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con
riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di
norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi
Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile
quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.È stata
comunque prevista la presentazione con periodicità
trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna
categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di
servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi
ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a
50.000 euro.Pertanto, la presentazione trimestrale dei
modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi
rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi
ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di
riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i
relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere
presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa
periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1
rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si
supera la suddetta soglia i modelli Intrastat devono essere
presentati con periodicità mensile a partire dal mese
successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti
rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo
trimestrale possono comunque optare per la presentazione
degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però
vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono
essere presentati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia
delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il
giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
(mese o trimestre). Si vedano sull’argomento gli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e 10/2010
rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, da ultima, anche la
circolare n. 43/E dell’Agenzia delle entrate del 6-8-2010.
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite MAv bancario, oppure tramite bonifico
bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio –
sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17;
qualora non fosse possibile il versamento con MAv o bonifico
bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente
postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia
per incentivare l’uso degli altri due strumenti di
pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n.
2 del 25-1-2010 consultabile sul sito
www.enpaia.it.
29 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° agosto 2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto
scorso la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dal 1° agosto 2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
30 GIOVEDì
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2010
Presentazione telematica. Scade il termine per
presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico
2010 relativa all’anno d’imposta 2009. L’inoltro telematico
potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione
rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, ovvero
avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti,
associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati)
che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite
gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate. Per altre
maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali
per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010
consultabili sul sito www.agenziaentrate.it e allo speciale
inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2010 a
pag. 25 e seguenti.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel
2009. La dichiarazione Ici per alcune variazioni che
riguardano gli immobili posseduti nel 2009 deve essere
presentata entro la scadenza per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi al 2009, vale a dire
entro oggi per i contribuenti che presentano la
dichiarazione Unico 2010 in via telematica. Il modello di
dichiarazione Ici e relative istruzioni sono stati approvati
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
12-5-2009 ed è disponibile sul sito www.finanze.it. Per
altre informazioni sull’argomento si rimanda all’articolo
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 29/2010 a pag. 63.
IVA
Presentazione telematica dichiarazione annuale in forma
autonoma. Scade il termine per presentare,
esclusivamente in via telematica direttamente ovvero
avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva
annuale per i contribuenti che non sono obbligati a
presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2010.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma
riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di
capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non
coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole,
cantine sociali, ecc.). Inoltre da quest’anno potevano
presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che
intendevano utilizzare in compensazione ovvero chiedere a
rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione
annuale; per quanto riguarda le novità in merito alla
compensazione dell’Iva a credito si veda, tra gli altri,
l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a
pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate
con la circolare n. 1/E del 15-1-2010. I modelli di
dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con
le relative istruzioni, predisposti con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 15-1-2010, sono disponibili
sul sito www.agenziaentrate.it. Rimborso imposta a credito.
I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del
credito Iva relativo all’anno d’imposta 2009 possono ancora
provvedervi entro oggi utilizzando il modello VR/2010
appositamente predisposto. La richiesta di rimborso va
presentata direttamente all’agente della riscossione,
competente in base al domicilio fiscale del contribuente, da
parte dei soggetti che trasmettono in via telematica, sempre
entro oggi, la dichiarazione Iva sia autonoma sia in forma
unificata all’interno di Unico 2010. I modelli di
dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con
le relative istruzioni, predisposti con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso, sono
disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Comunicazione opzioni e revoche per l’anno 2009.
I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro
oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa
all’anno d’imposta 2009, sia in forma autonoma sia
all’interno del modello Unico 2010, devono segnare,
nell’apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con
decorrenza dall’1-1-2009, tra le quali si evidenziano:
- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello
speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta
pagata sugli acquisti;
- la revoca dell’opzione per il regime normale effettuata
negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima
dell’opzione (tre anni);
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato
nell’anno 2008 il limite di 7.000 euro di volume d’affari;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio
dell’attività agrituristica con rinuncia del regime
forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per
l’attività agrituristica effettuata negli anni precedenti,
il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2008;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio delle
altre attività agricole connesse con rinuncia del regime
forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per
l’esercizio delle altre attività agricole connesse il cui
triennio è scaduto quantomeno nel 2008;
- l’opzione per la determinazione del reddito imponibile in
base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di
persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl)
e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004.
È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di
comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi
adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento
concludente tenuto, fatta salva l’eventuale applicazione
delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’opzione. In
pratica, se un imprenditore agricolo durante l’anno 2009 si
è comportato come un contribuente in regime Iva normale,
l’eventuale credito d’imposta maturato nel corso del 2009 è
pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata
all’Amministrazione finanziaria l’opzione per la scelta del
regime normale.
PARAMETRI
Adeguamento Iva. I contribuenti che esercitano arti e
professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati
alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del
modello Unico 2010, devono entro oggi versare con il modello
F24 on line l’Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel
modello Unico 2010.
MODELLO 730/2010
Rettifica acconto Irpef. I contribuenti, di norma
lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del
modello 730/2010 per dichiarare i redditi relativi all’anno
d’imposta 2009, rivolgendosi direttamente al proprio
sostituto d’imposta, ovvero tramite i Centri di assistenza
fiscale (Caf) e i professionisti abilitati (consulenti del
lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti
commerciali), possono rettificare in tutto o in parte la
misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale
risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2010.
La richiesta di voler versare un minore acconto Irpef (ad
esempio perché si sono avute maggiori spese detraibili e/o
deducibili nel corso del 2010), ovvero di non effettuarlo
affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto
d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro
oggi, indicando l’importo che eventualmente si ritiene di
versare.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE
IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita
Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che
hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2010 in base al modello Unico
2010 devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando
il modello di pagamento unificato F24. Sulle somme rateate
sono dovuti gli interessi per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle
tabelle 1 e 2 pubblicate su L’Informatore Agrario n. 24/2010
a pag. 65. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle
istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi
modelli Unico 2010 consultabili sul sito
www.agenziaentrate.it e allo speciale inserto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 19/2010 a pag. 25 e seguenti.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° settembre; per i contratti
di locazione già registrati si deve versare l’imposta
relativa all’annualità successiva che decorre dal 1°
settembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati
verbalmente o con scrittura privata possono essere
registrati cumulativamente entro febbraio 2011. Dal
28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente online
collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di
esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima;
- dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69)
dei contratti di locazione o affitto di beni immobili
(quindi anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei
dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni
e proroghe di contratti di locazione o affitto già
registrati all’1-7-2010 si deve presentare alla competente
Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di
versamento dell’imposta dovuta, il nuovo modello CDC per
comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di
cessione, risoluzione e proroga.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano
pervenute entro il mese di agosto le fatture relative ad
acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio,
entro oggi si deve emettere apposita autofattura da
registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie
agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati
(volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono entro
oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12
(approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del
16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati
o soggetti a registrazione nel mese precedente versando
l’Iva dovuta con il modello F24.L’obbligo riguarda i
soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di
acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno
acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora
l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse
charge.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi
di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o
del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi
nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nelle relative scadenze.
INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori
di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il
nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la
denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia
retributiva (mod. EMens) relative al mese di agosto; si
vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il
comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e
27-11-2009 consultabili sul sito
www.inps.it. Contributi
volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei
contributi previdenziali volontari che si riferisce al 2°
trimestre 2010, fatte salve le eventuali sospensioni dei
termini di pagamento per alcune categorie di soggetti
colpiti da particolari avversità. Per altre informazioni e
per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di
lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i
parasubordinati), si consiglia di visitare il sito
www.inps.it.
PUBBLICITA'
Pagamento 4ª rata trimestrale anticipata imposta comunale
annuale. Scade il termine per effettuare il
pagamento dell’eventuale 4ª e ultima rata trimestrale
anticipata dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità;
si ricorda che il pagamento rateale è possibile solo se
l’importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.
DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO
Presentazione dichiarazione dei redditi da lavoro
autonomo. I pensionati soggetti al divieto di cumulo
parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo
devono entro oggi presentare all’ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
conseguiti nel 2009 e di quelli presunti per il 2010 (mod.
503 AUT), al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. Il suddetto
adempimento interesserà pochi soggetti, poiché dall’1-1-2009
molti pensionati possono cumulare totalmente la pensione con
i redditi da lavoro. Si ricorda che la mancata presentazione
della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione
pari a 1 anno della pensione. A ogni buon conto, considerate
le molteplici variabili legate alla decorrenza della
pensione e ad altre forme di esclusione dal divieto di
cumulo, si rimanda al sito
www.inps.it dove è possibile consultare anche il
messaggio n. 16380 del 20-7-2009 e la circolare n. 108 del
9-12-2008.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
luglio 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale
di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In
alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero
la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi
all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro
oggi i primi acquirenti devono registrare gli estremi della
fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli
articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legge n. 49 del 28 marzo 2003 (in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella
legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che
nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è
stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e 45/2009
rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare
Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il
decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
oltre ai molti articoli fin qui pubblicati, tra i quali
quelli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 28/2010 a pag.
8 e seguenti. Trasmissione telematica dei dati di raccolta
del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i 20 giorni successivi. Si vedano al riguardo i due
decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni
di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda
sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state
inserite nuove disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui
pubblicati, tra i quali quelli pubblicati su L’Informatore
Agrario n. 28/2010 a pag. 8 e seguenti.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad
agosto 2010 devono effettuare il versamento della tassa
automobilistica (chiamata bollo di circolazione),
calcolata in base all’effettiva potenza del mezzo espressa
in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV). Per una
panoramica completa sul bollo auto 2010 si consiglia di
consultare la rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet
www.agenziaentrate.it,
dove è anche possibile calcolare l’importo dovuto conoscendo
la targa del veicolo.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra l’1 e il 30-9-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra l’1 e il 30-9-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra l’1 e il 30-9-2006 e non ancora
revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra l’1 e il 30-9-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 30-9-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a
pag. 116.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2010. Le
persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto
il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2010 e
che non hanno versato entro il 31 agosto 2010, in tutto o in
parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la
situazione pagando entro oggi gli importi dovuti
beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo
della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli
interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali
interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod.
F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.it.
Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Come
ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non
hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la
presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto
ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione
beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative
tributarie. In particolare è prevista la riduzione della
sanzione a un decimo del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno
dall’omissione o dall’errore; Il ravvedimento è possibile
sempreché la violazione non sia già stata contestata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento
operoso:
- i contribuenti che presentano entro oggi il modello Unico
2010 in via telematica e che non hanno versato, in tutto o
in parte, il saldo delle imposte per l’anno 2008 e l’acconto
delle imposte per l’anno 2009 dovuti in base al modello
Unico 2009, ovvero hanno presentato il modello Unico 2009
con dati infedeli;
- i contribuenti che presentano in via telematica la
dichiarazione Iva relativa al 2009 sia in forma autonoma sia
con Unico 2010 e che non hanno versato durante l’anno 2009,
in tutto o in parte, l’Iva risultante a debito dalle
liquidazioni periodiche e per l’acconto di dicembre, ovvero
hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando
entro oggi gli importi dovuti e la sanzione ridotta a un
decimo. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora rapportati
ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario. Si ricorda che dall’1-1-2010 la misura
annua degli interessi legali è stata ridotta dal 3% all’1%
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
4-12-2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del
15-12-2009; pertanto, gli interessi di mora vanno calcolati
al 3% per i giorni di ritardo fino al 31 dicembre 2009 e
all’1% per i restanti giorni che cadono nel 2010. Tali
interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel
mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.it.
A ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta,
presentano entro oggi il mod. Unico 2010 in via telematica,
possono, sempre entro oggi, presentare on line senza
sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa
all’anno d’imposta 2009.
A cura di
Paolo Martinelli
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