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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Settembre 2010



1 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2010. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2010, che non hanno versato entro il 2-8-2010, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

4 SABATO
PAC FORAGGI DA TRASFORMAZIONE
Presentazione domanda di modifica. I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda unica di pagamento (15-5-2010) possono, entro oggi, presentare domanda di modifica, ai sensi degli art. 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009, delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.
Si veda al riguardo, tra le altre, la circolare Agea n. 13 del 22-4-2010.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte da Unico 2010 per contribuenti soggetti a studi di settore. I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2010.
Coloro che non hanno provveduto entro il 5 agosto scorso al versamento delle somme dovute maggiorate dello 0,4% possono regolarizzare la situazione pagando entro lunedì 6 settembre (poiché il 4 cade di sabato) gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .
La suddetta proroga dei versamenti si applica anche ai soggetti che partecipano a società soggette agli studi di settore, quali i soci di società di persone e i soci di società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli art. 115 e 116 del dpr 917/1986.
In caso di rateazione degli importi dovuti si devono applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65.

10 VENERDì
SETTORE VITIVINICOLO
Denuncia giacenze per la campagna 2009-2010. Scade il termine per presentare la dichiarazione di giacenza dei vini e/o dei mosti detenuti alla mezzanotte del 31-7-2010, come previsto dal regolamento Ce del Consiglio n. 436/2009 del 26-5-2009.
I quantitativi di vini e/o di mosti viaggianti alle 24 del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario indicato sul documento di trasporto; eventuali prodotti vinicoli ottenuti con uve raccolte entro il 31 luglio non devono essere indicati in questa dichiarazione ma in quella del prossimo anno.
Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i rivenditori al minuto che vendono direttamente al consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 L, i rivenditori al minuto dotati di cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare quantitativi di vino non superiori a 10 hL.
Per informazioni più dettagliate sull’argomento è opportuno fare riferimento al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1205 del 25-5-2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18-6-2004) con il quale sono state riformulate in un unico testo le disposizioni vigenti in materia.
Per le modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione di giacenza (telematica o con altri sistemi) si veda la circolare Agea n. ACIU.2010.561 del 23-7-2010 reperibile sul sito Internet www.agea.gov.it ; i soggetti che hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte o della Regione Toscana devono presentare la dichiarazione di giacenza rispettivamente alla Regione Piemonte o all’Artea, organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità direttamente stabilite dalle regioni stesse.

FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

15 MERCOLEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di agosto. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di agosto; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di agosto, anziché al mese di settembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di agosto a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di agosto ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

SETTORE VITIVINICOLO CAMPAGNA 2010-2011
Presentazione domande di premio di estirpazione vigneti. Scade il termine per fare pervenire ad Agea o agli organismi pagatori competenti per territorio le domande per beneficiare di un premio per l’estirpazione dei vigneti. Il regime di premio comunitario è stato istituito con i regolamenti Ce n. 479/2008 del Consiglio, successivamente abrogato dal n. 491/2009, e n. 555/2008 della Commissione, in particolare con gli articoli da 98 a 107 del regolamento Ce n. 479/2008 e gli articoli da 85 sexdecies a 85 quinvicies del regolamento Ce n. 491/2009; l’applicazione di tale regime è stata definita con decreto Mipaaf n. 176 del 23-7-2007.
Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie da estirpare soddisfa alcune condizioni, tra le quali quella di non essere inferiore a 0,1 ha; tale dimensione minima può essere di 0,3 ha in talune regioni in cui la media della superficie vitata di un’azienda vinicola sia superiore a 1 ha. Si veda la circolare Agea n. 25 del 7-7-2010 consultabile sul sito www.agea.gov.it

16 GIOVEDì
TERMINI PROCESSUALI
Ripresa decorrenza. Da oggi riprendono a decorrere i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative che sono di diritto sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento tributi ricevuto l’1-7-2010, impugnabile avanti la Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può essere validamente proposto ricorso entro il 15 ottobre prossimo anziché il 30 agosto in quanto non si computa il periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.

19 DOMENICA (prorogato a lunedì 20)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al 2° trimestre 2010 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell’Iva a saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2010 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2010 e che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it.

25 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di agosto. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda, da ultima, anche la circolare n. 43/E dell’Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

ENPAIA
Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite MAv bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il versamento con MAv o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it.

29 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° agosto 2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto scorso la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° agosto 2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

30 GIOVEDì
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2010
Presentazione telematica.
Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello Unico 2010 relativa all’anno d’imposta 2009. L’inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.it e allo speciale inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2010 a pag. 25 e seguenti.

ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2009.
La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2009 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2009, vale a dire entro oggi per i contribuenti che presentano la dichiarazione Unico 2010 in via telematica. Il modello di dichiarazione Ici e relative istruzioni sono stati approvati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-5-2009 ed è disponibile sul sito www.finanze.it. Per altre informazioni sull’argomento si rimanda all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 29/2010 a pag. 63.

IVA
Presentazione telematica dichiarazione annuale in forma autonoma.
Scade il termine per presentare, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2010. Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.). Inoltre da quest’anno potevano presentare la dichiarazione in via autonoma i soggetti che intendevano utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale; per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si veda, tra gli altri, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15-1-2010, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Rimborso imposta a credito. I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito Iva relativo all’anno d’imposta 2009 possono ancora provvedervi entro oggi utilizzando il modello VR/2010 appositamente predisposto. La richiesta di rimborso va presentata direttamente all’agente della riscossione, competente in base al domicilio fiscale del contribuente, da parte dei soggetti che trasmettono in via telematica, sempre entro oggi, la dichiarazione Iva sia autonoma sia in forma unificata all’interno di Unico 2010. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Comunicazione opzioni e revoche per l’anno 2009. I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2009, sia in forma autonoma sia all’interno del modello Unico 2010, devono segnare, nell’apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con decorrenza dall’1-1-2009, tra le quali si evidenziano:
- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta pagata sugli acquisti;
- la revoca dell’opzione per il regime normale effettuata negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima dell’opzione (tre anni);
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato nell’anno 2008 il limite di 7.000 euro di volume d’affari;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio dell’attività agrituristica con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per l’attività agrituristica effettuata negli anni precedenti, il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2008;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio delle altre attività agricole connesse con rinuncia del regime forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per l’esercizio delle altre attività agricole connesse il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2008;
- l’opzione per la determinazione del reddito imponibile in base al reddito agrario da parte dei soggetti, società di persone (snc e sas), società a responsabilità limitata (srl) e cooperative, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004.
È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento concludente tenuto, fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’opzione. In pratica, se un imprenditore agricolo durante l’anno 2009 si è comportato come un contribuente in regime Iva normale, l’eventuale credito d’imposta maturato nel corso del 2009 è pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata all’Amministrazione finanziaria l’opzione per la scelta del regime normale.

PARAMETRI
Adeguamento Iva.
I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Unico 2010, devono entro oggi versare con il modello F24 on line l’Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel modello Unico 2010.

MODELLO 730/2010
Rettifica acconto Irpef.
I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2010 per dichiarare i redditi relativi all’anno d’imposta 2009, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d’imposta, ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), possono rettificare in tutto o in parte la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2010. La richiesta di voler versare un minore acconto Irpef (ad esempio perché si sono avute maggiori spese detraibili e/o deducibili nel corso del 2010), ovvero di non effettuarlo affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro oggi, indicando l’importo che eventualmente si ritiene di versare.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2010 in base al modello Unico 2010 devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 pubblicate su L’Informatore Agrario n. 24/2010 a pag. 65. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili sul sito www.agenziaentrate.it e allo speciale inserto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 19/2010 a pag. 25 e seguenti.

REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° settembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° settembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro febbraio 2011. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all’1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell’imposta dovuta, il nuovo modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano pervenute entro il mese di agosto le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l’Iva dovuta con il modello F24.L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri.
Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens.
I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di agosto; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it. Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 2° trimestre 2010, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità. Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it.

PUBBLICITA'
Pagamento 4ª rata trimestrale anticipata imposta comunale annuale.
Scade il termine per effettuare il pagamento dell’eventuale 4ª e ultima rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità; si ricorda che il pagamento rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
Presentazione dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo.
I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono entro oggi presentare all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2009 e di quelli presunti per il 2010 (mod. 503 AUT), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. Il suddetto adempimento interesserà pochi soggetti, poiché dall’1-1-2009 molti pensionati possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro. Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione pari a 1 anno della pensione. A ogni buon conto, considerate le molteplici variabili legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al sito www.inps.it dove è possibile consultare anche il messaggio n. 16380 del 20-7-2009 e la circolare n. 108 del 9-12-2008.

QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di luglio 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28 marzo 2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 10% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e 45/2009 rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati, tra i quali quelli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 28/2010 a pag. 8 e seguenti. Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati, tra i quali quelli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 28/2010 a pag. 8 e seguenti.

TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2010 devono effettuare il versamento della tassa
automobilistica (chiamata bollo di circolazione), calcolata in base all’effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV). Per una panoramica completa sul bollo auto 2010 si consiglia di consultare la rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet www.agenziaentrate.it, dove è anche possibile calcolare l’importo dovuto conoscendo la targa del veicolo.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l’1 e il 30-9-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra l’1 e il 30-9-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l’1 e il 30-9-2006 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l’1 e il 30-9-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-9-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 116.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2010.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2010 e che non hanno versato entro il 31 agosto 2010, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it. Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie. In particolare è prevista la riduzione della sanzione a un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore; Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che presentano entro oggi il modello Unico 2010 in via telematica e che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l’anno 2008 e l’acconto delle imposte per l’anno 2009 dovuti in base al modello Unico 2009, ovvero hanno presentato il modello Unico 2009 con dati infedeli;
- i contribuenti che presentano in via telematica la dichiarazione Iva relativa al 2009 sia in forma autonoma sia con Unico 2010 e che non hanno versato durante l’anno 2009, in tutto o in parte, l’Iva risultante a debito dalle liquidazioni periodiche e per l’acconto di dicembre, ovvero hanno presentato la dichiarazione Iva con dati inesatti.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti e la sanzione ridotta a un decimo. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si ricorda che dall’1-1-2010 la misura annua degli interessi legali è stata ridotta dal 3% all’1% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4-12-2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2009; pertanto, gli interessi di mora vanno calcolati al 3% per i giorni di ritardo fino al 31 dicembre 2009 e all’1% per i restanti giorni che cadono nel 2010. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it. A ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano entro oggi il mod. Unico 2010 in via telematica, possono, sempre entro oggi, presentare on line senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all’anno d’imposta 2009.
 

A cura di
Paolo Martinelli

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