|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
|
|
|
|
|
|
|
Maggio 2010
2 DOMENICA
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni.
È in corso il periodo utile per effettuare il versamento
delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2009 e/o
in acconto per l’anno d’imposta 2010 e per presentare le
relative dichiarazioni dei redditi che anche quest’anno
devono essere inoltrate obbligatoriamente per via
telematica, salvo alcune eccezioni.
In particolare:
- le persone fisiche e le società di persone devono
effettuare i pagamenti dovuti entro il 16-6-2010, mentre
devono presentare la dichiarazione Unico 2010 entro il
30-9-2010 in via telematica direttamente o tramite gli
intermediari abilitati, ovvero, per le persone fisiche,
tramite un ufficio dell’Agenzia delle Entrate; possono
ancora presentare il modello Unico 2010 cartaceo anche nella
versione «Mini», entro il 30-6-2010 tramite un ufficio
postale, i contribuenti persone fisiche che non possono
presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o
non pensionati, che devono dichiarare alcuni redditi o
comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT,
RW, AC), che presentano la dichiarazione per conto di
contribuenti deceduti;
- i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed
enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli
importi dovuti entro il giorno 16 del sesto mese successivo
a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti che
per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono
effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio o del
rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato
entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il
versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del
settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
La dichiarazione Unico 2010 va presentata esclusivamente in
via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non
commerciali, entro la fine del nono mese successivo alla
chiusura dell’esercizio, direttamente o tramite gli
intermediari abilitati; pertanto tutti i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare potranno
trasmettere il modello Unico 2010 entro il 30-9-2010. Si
ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la
maggiorazione dello 0,40%, entro il 16-7-2010 per i soggetti
di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo
giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui
al secondo punto. Si rammenta, inoltre, la facoltà di
rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle
rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato
entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono
dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di
rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni
mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva
(l’ultima rata scade quindi il 16-11-2010) ed entro la fine
del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade
quindi il 30-11-2010). Per quanto riguarda la modulistica di
versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano
essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e
non di partita Iva, devono utilizzare il modello di
pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita
Iva esclusivamente il modello on line), tenendo presente che
non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo
possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica
soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e
versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è
possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna
somma dovuta. Si ricorda inoltre che l’eventuale pagamento
degli importi dovuti in base al modello Unico 2010 con
l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in
misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a
partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre
l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per
importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza
del visto di conformità nella dichiarazione. Per chiarimenti
e approfondimenti sulle nuove disposizioni che riguardano la
compensazione del credito Iva si veda, da ultimo, l’articolo
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le
precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 1/E del 15-1-2010. Per altre maggiori
informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la
compilazione dei rispettivi modelli Unico 2010 consultabili
sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
4 MARTEDI'
IVA
Tardiva presentazione telematica elenchi mensili Intrastat
per cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi a gennaio
2010. Con la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate
del 18-3-2010 viene affermato che, in ossequio allo Statuto
del contribuente (legge n. 212 del 27-7-2000), gli elenchi Intrastat relativi a gennaio 2010 possono ancora essere
presentati senza sanzioni entro oggi, vale a dire entro il
60° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale 22-2-2010 contenente le
nuove norme di attuazione. Gli eventuali errori di
compilazione e omissioni possono comunque essere sanati
senza sanzioni entro il 20-7-2010 con le modalità indicate
nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del
17-2-2010. Si vedano sull’argomento anche gli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010
rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80. La tabella
riepilogativa con le scadenze di presentazione relative al
primo semestre 2010 è disponibile su
www.ediagroup.it/ita/scadenzario; i termini che
cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno
feriale successivo.
10 LUNEDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente. La trasmissione
deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati,
ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente
necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle
olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della
sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da
tavola. Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764
del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto
ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite
le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per
le campagne 2007-2008 e successive.
TABACCO
Stipula contratti di coltivazione. Entro oggi vanno
stipulati i contratti di coltivazione tabacco tra le imprese
di prima trasformazione riconosciute e le associazioni di
produttori riconosciute; i contratti di coltivazione devono
poi essere consegnati presso la sede dell’organismo pagatore
competente territorialmente entro il prossimo 20 maggio,
mentre i dati contenuti nei contratti devono essere
trasmessi telematicamente, sempre all’organismo pagatore
competente, entro e non oltre il prossimo 15 maggio. I
riferimenti ai contratti stipulati sono riportati dal
produttore nel modello di domanda unica e da presentare
entro il prossimo 15 maggio. Si vedano sull’argomento le
circolari Agea ACIU.2010.160 e n. 8, rispettivamente, del 3
e 19-3-2010 e i numerosi articoli finora pubblicati su
L’Informatore Agrario.
15 SABATO
PAC
Presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari e
comunicazione trasferimento titoli. I produttori agricoli
devono entro oggi presentare la domanda unica 2010 per
accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari; per la
presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al
Centro di assistenza agricola (Caa) al quale è stato
conferito apposito mandato per la tenuta del fascicolo
aziendale. I produttori agricoli che possono presentare
richiesta per l’assegnazione dei titoli della riserva
nazionale devono farlo nell’ambito della domanda unica pac;
si veda al riguardo il decreto Mipaaf del 23-3-2010. Poiché
la scadenza ha una notevole importanza per il settore
primario, rimandiamo i lettori ai numerosi articoli finora
pubblicati e da ultimo all’inserto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 16/2010 a pag. 29 e seguenti.
TABACCO
Trasmissione telematica dati contratti di coltivazione.
Entro oggi vanno trasmessi all’organismo pagatore competente
territorialmente i dati contenuti nei contratti di
coltivazione tabacco stipulati entro il 10-5-2010 tra le
imprese di prima trasformazione riconosciute e le
associazioni di produttori riconosciute.
IVA
Fatturazione differita per consegne di aprile. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi devono
essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o
spedizioni dei beni effettuate nel mese di aprile; tali
fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione
relativa al mese di aprile, anziché al mese di maggio. Per
più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di
aprile a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi
una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno
emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli
con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di aprile ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi
inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture
emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a
154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di
ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere
indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare
complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare
dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale, anziché fattura, possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio
allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini
riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
16 DOMENICA (prorogati a lunedì 17 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Versamento rateale saldo 2009. I contribuenti, sia soggetti
all’Unico 2010 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che
hanno scelto di versare in rate di uguale importo con
cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2009, devono
entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale terza rata
maggiorando l’imposta dovuta dello 0,66%. Si ricorda che il
pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si
può arrivare a pagare entro il 16-11-2010) e che la
maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione
di mese di differimento, a prescindere dal giorno di
versamento. Si ricorda inoltre che anche quest’anno la
dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere
obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente
o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2010. I
modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo
d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio
scorso, sono disponibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di aprile,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 maggio per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di aprile o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di aprile. L’eventuale imposta
dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere
determinata con regole diverse secondo il regime Iva
adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne
la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura
(art. 34 bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è
determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo
opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio;
si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E
del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è
superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato
insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni
chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si
vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del
17-1-2006 e 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si
rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n.
14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66. Per quanto riguarda le
novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si
veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del
15-1-2010. Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in
contabilità Iva trimestrale devono effettuare la
liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate
nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2010, nonché alle
fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o
spedizioni di beni fatte nel mese di marzo o per cessioni di
prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di marzo (decreto
ministeriale del 15-11-1975). Si ricorda che non è più
obbligatorio annotare nel registro delle vendite la
liquidazione effettuata. Per quanto riguarda l’eventuale
versamento dell’imposta dovuta a seguito della liquidazione
si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza
relativa alla liquidazione Iva del mese di aprile sopra
riportata. Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al primo
trimestre 2010 (contribuenti trimestrali), salvo quanto
previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è
tassativo per le aziende agricole che operano nel regime
speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta
da versare avviene di norma sulla base delle fatture di
vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini
la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e 41/E,
rispettivamente, del 16-3 e 26-9-2005. In particolare, si
segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la
possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per
l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni
d’intento; pertanto coloro che entro il 18-5-2009 (essendo
il 16 sabato) non hanno inviato la comunicazione relativa
alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-4-2009, o
l’hanno inviata con dati non esatti, possono sanare la
violazione entro dopodomani 18 beneficiando di sanzioni
ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e
immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa
(ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il
versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte
dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009
ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese
precedente, nonché la terza rata dell’acconto 2010
dell’addizionale comunale all’Irpef. Il versamento
dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24
telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E,
rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per
i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni
ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno
2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps
n. 20 del 15 febbraio scorso. Versamento contributi
lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i
contributi previdenziali e assistenziali relativi alle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del
mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa
all’Inps in via telematica la nuova denuncia Uniemens nella
quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle
retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens). Contributo
previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade
il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale
straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese
precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che
esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di
vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da
tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in
partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va
ripartito tra committente e collaboratore nella misura,
rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di
iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il
messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005. Dall’1-1-2010 le
aliquote contributive dovute alla gestione separata sono
complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di
pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria.
Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it
CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il
versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata
dai condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio
di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda
la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del
5-2-2007.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
INPS
Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il
termine per effettuare il pagamento della prima rata
relativa ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2010
sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono
titolari di partita Iva, utilizzando il modello di pagamento
unificato F24 con i dati predisposti dall’Inps. Si veda al
riguardo la circolare Inps n. 14 del 2-2-2010.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva mensili che non hanno versato entro il
16 aprile scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
marzo;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
aprile scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di marzo sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
aprile scorso, in tutto o in parte, la seconda rata dell’Iva
a saldo per il 2009 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà, per i soggetti che
presentano il modello Unico 2010, di versare entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4%
per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a
seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
20 GIOVEDI'
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. Dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di
servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza
mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni
registrate o soggette a registrazione nel mese precedente,
non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi
Intrastat annuali. È stata comunque prevista la
presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che
hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti
(gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e
ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni
(cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di
beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale
trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la
presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di
beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di
beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo
se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di
50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i
relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere
presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa
periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1
rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si
supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere
presentati con periodicità mensile a partire dal mese
successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti
rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo
trimestrale possono comunque optare per la presentazione
degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però
vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono
essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via
telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre). In via
transitoria, fino al 30 aprile scorso, i modelli Intrastat
potevano essere presentati entro il giorno 20 del mese
successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre)
direttamente agli uffici doganali competenti per territorio
su supporto elettronico (dischetto, cd, chiavetta usb, ecc.)
allegando il frontespizio cartaceo sottoscritto dal
contribuente o dal suo delegato. La presentazione telematica
diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili
di aprile 2010 (scadenza odierna) e da quelli del secondo
trimestre 2010 (aprile-giugno). Considerate le obiettive
condizioni di incertezza, gli eventuali errori di
compilazione dei «primi» modelli Intrastat non saranno
sanzionati purché i soggetti tenuti alla presentazione
provvedano a inviare gli elenchi integrativi entro il
20-7-2010. Si vedano sull’argomento gli articoli pubblicati
su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e n. 10/2010,
rispettivamente a pag. 65 e 80. Si vedano, da ultima, anche
la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate del
18-3-2010. La tabella riepilogativa con le scadenze di
presentazione relative al primo semestre 2010 è disponibile
presso
www.ediagroup.it/ita/scadenzario; i termini
che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno
feriale successivo.
TABACCO
Consegna contratti di coltivazione. Entro oggi vanno
consegnati presso la sede dell’organismo pagatore competente
territorialmente i contratti di coltivazione tabacco
stipulati entro il 10-5-2010 tra le imprese di prima
trasformazione riconosciute e le associazioni di produttori
riconosciute. Si vedano sull’argomento le circolari Agea
ACIU.2010.160 e n. 8, rispettivamente del 3 e 19-3-2010 e i
numerosi articoli finora pubblicati su L’Informatore
Agrario.
25 MARTEDI'
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17. Qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n.
2 del 25-1-2010 consultabile sul sito
www.enpaia.it
30 DOMENICA (prorogati a lunedì 31 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° maggio. Per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° maggio. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal
28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente on line
collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di
esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
marzo 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale
di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In
alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero
la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi
all’Agea e in copia alla Regione competente. Sempre entro
oggi i primi acquirenti devono registrare gli estremi della
fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli
articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge
n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che
nel periodo 2009-2010 non superano il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è
stata ridotta al 5% come meglio chiarito su L’Informatore
Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009, rispettivamente negli
articoli pubblicati a pag. 8 e 13. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda
sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), in cui sono state inserite
nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,
oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-4-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-4-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 LUNEDI'
MOD. 730/2010
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I
contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati,
che possono e intendono avvalersi dell’assistenza fiscale
fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai
professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori
commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono
presentare a questi soggetti il modello 730/2010 già
compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1
per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per
mille dell’Irpef, anche se non viene espressa alcuna scelta.
In caso di dichiarazione congiunta, le schede per la
destinazione dell’otto e il cinque per mille devono essere
inserite in un’unica busta a nome del dichiarante. In
alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai
professionisti abilitati l’assistenza per la compilazione
del modello 730/2010. In ogni caso i contribuenti devono
esibire la documentazione relativa ai dati da indicare nel
modello 730/2010 per verificarne la conformità; tale
documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino
al 31-12-2014. Si veda sull’argomento anche la circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 27 marzo scorso
collegandosi al sito
www.agenziaentrate.gov.it
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due
decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni
di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda
sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state
inserite nuove disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati.
PAC
Presentazione modifiche domande uniche di pagamento. I
produttori agricoli che entro il 15-5-2010 hanno presentato
la domanda per accedere al regime di pagamento unico dei
premi comunitari, possono presentare entro oggi la domanda
di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento
Ce n. 1122/2009. Le variazioni possono riguardare, ad
esempio, le destinazioni d’uso o il regime di aiuto
richiesto per le particelle già dichiarate nella domanda
iniziale, l’aggiunta di singole particelle non dichiarate
inizialmente, modifiche di singole particelle (riferimenti
catastali, superfici dichiarate), modifica dei titoli
rispetto alla domanda iniziale; modifiche dei riferimenti
bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Si
ricorda che la presentazione della domanda di modifica ai
sensi degli articoli 14 e 25 del regolamento Ce n. 1122/2009
oltre il termine odierno comporta una riduzione dell’1% per
ogni giorno lavorativo di ritardo fino all’11-6-2010; oltre
tale termine le domande di modifica sono irricevibili. Si
veda sull’argomento la circolare Agea n. 13 del 22-4-2010
reperibile sul sito
www.agea.gov.it e i numerosi articoli finora pubblicati
su L’Informatore Agrario.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le
fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano
pervenute entro il mese di aprile le fatture relative ad
acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo, entro
oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare
sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello
Intra-12 relativo agli acquisti intracomunitari registrati o
soggetti a registrazione nel mese precedente, versando l’Iva
dovuta con il modello F24. L’obbligo riguarda i soggetti che
hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti
intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti, o che hanno
acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora
l’imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse
charge. In quest’ultimo caso, poiché il modello da
utilizzare fino a oggi non contiene tali operazioni, è
possibile presentare le dichiarazioni relative ai mesi da
gennaio ad aprile 2010 entro il 30-6-2010 utilizzando il
nuovo modello Intra-12 approvato con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 16 aprile scorso.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad
aprile 2010 devono effettuare il versamento della tassa
automobilistica (chiamata bollo di circolazione), calcolata
in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in
chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV). Per una panoramica
completa sul bollo auto 2010 si consiglia di consultare la
rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it, dove è anche possibile calcolare
l’importo dovuto conoscendo la targa del veicolo.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-5-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-5-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-5-2006 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-5-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-5-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a
pag. 116.
INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di
lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo
modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia
contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod.
EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il
messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385,
rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito
www.inps.it.
A cura di
Paolo Martinelli
|
|
|
|
|
|