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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Aprile 2010


16 VENERDI'
INPS
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata.
Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005. Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it

CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%.
Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi.
Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

20 MARTEDI'
IVA
Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
Dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). In via transitoria, fino al 30-4-2010, i modelli Intrastat possono essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre) direttamente agli Uffici doganali competenti per territorio su supporto elettronico (dischetto, cd, chiavetta USB, ecc.) allegando il frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato. La presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno). Considerate le obiettive condizioni di incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei “primi” modelli Intrastat non saranno sanzionati, purché i soggetti tenuti alla presentazione provvedano a inviare gli elenchi integrativi entro il 20-7-2010. Si veda sull’argomento gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 4/2010 e 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80. Si veda, da ultima, anche la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate del 18-3-2010 nella quale viene affermato che, in ossequio allo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27-7-2000), gli elenchi relativi a gennaio 2010 possono ancora essere presentati entro il 4-5-2010, vale a dire entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 22-2-2010 contenente le nuove norme di attuazione. La tabella riepilogativa con le scadenze di presentazione relative al primo semestre 2010 è disponibile presso www.ediagroup.it/ita/scadenzario ; i termini che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno feriale successivo.

BONUS ASSUNZIONI
Rinnovo istanza.
I datori di lavoro che, per esaurimento dei fondi stanziati, non hanno ottenuto l’accoglimento, anche in parte, dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per le nuove assunzioni effettuate nel 2008 e/o nel 2009 nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise), possono entro oggi trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate una nuova istanza (modello R/IAL) rinnovando la richiesta di attribuzione del credito. Per quanto riguarda la modulistica e altre informazioni si rimanda al sito www.agenziaentrate.gov.it.

25 DOMENICA (prorogati a lunedì 26 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite MAv bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il versamento con MAv o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento. Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it .

29 GIOVEDI'
VARIAZIONE RENDITE TERRENI
Presentazione ricorsi.
Scade il termine per l’eventuale presentazione dei ricorsi in Commissione tributaria avverso le variazioni delle rendite catastali (dominicale e agrario) effettuate dall’Agenzia del territorio sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2009 agli organismi pagatori per la richiesta dei contributi pac; le particelle interessate dalle variazioni sono consultabili sul sito www.agenziaterritorio.it .
I soggetti titolari di diritti reali sui mappali interessati dalle variazioni possono comunque richiederne il riesame con apposita istanza di autotutela, anche in via telematica, accedendo al sito sopra menzionato, nel quale si trovano altre informazioni al riguardo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 marzo scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-3-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 marzo scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-3-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

30 VENERDI'
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di febbraio 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; per le aziende che nel periodo 2009-2010 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 5% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009 rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° aprile; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° aprile. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro febbraio 2011. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on-line collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

MOD. 730/2010
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati.
I lavoratori dipendenti e i pensionati, il cui datore di lavoro o ente pensionistico intende prestare l’assistenza fiscale diretta, devono presentare al sostituto d’imposta il modello 730/2010 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef anche se non viene espressa alcuna scelta; in caso di dichiarazione congiunta le schede per la destinazione dell’otto e il cinque per mille devono essere inserite in un’unica busta a nome del dichiarante. Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione relativa ai dati indicati nel modello 730/2010; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2014. Si ricorda che il termine per presentare il modello 730/2010 tramite i centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale) è fissato al 31-5-2010. Si veda sull’argomento anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 27 marzo scorso collegandosi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

SOCIETA' DI CAPITALI
Approvazione bilancio al 31-12-2009.
Le società di capitali devono approvare il bilancio entro il 120° giorno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale; pertanto le società con esercizio coincidente con l’anno solare devono entro oggi approvare il bilancio chiuso al 31-12-2009. Il bilancio può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale qualora sia previsto dallo statuto e ricorrano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri.
Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano pervenute entro il mese di marzo le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.

SCUDO FISCALE
Riaperti i termini per presentare la dichiarazione e pagare l’imposta straordinaria.
Coloro che, pur essendo interessati a regolarizzare tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero alla data del 31-12-2008 per le quali sono state violate le norme sul monitoraggio fiscale (omessa compilazione del quadro RW del modello Unico), non hanno provveduto entro il 28-2-2010, possono entro oggi presentare ancora agli intermediari abilitati la dichiarazione di emersione ed effettuare il versamento dell’imposta straordinaria nella nuova misura del 7%. La riapertura dei termini è stata introdotta con l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 194 del 30-12-2009 (pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 302) in corso di conversione in legge. Per maggiori informazioni si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 43/E, n. 48/E e n. 3/E, rispettivamente del 10-10-2009, 17-11-2009 e 29-1-2010.

Canone Rai-Tv
Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata trimestrale del canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2010.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di versare in quattro rate il canone annuo.

TOSAP
Pagamento seconda rata.
Quanti sono soggetti al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale seconda rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-4-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-4-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-4-2006 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-4-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-4-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 116.

INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.
Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. Dmag Unico), con riferimento al 1° trimestre 2010, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato. Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento. Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del 19-10-2006.

INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens.
I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di marzo; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it. In particolare l’Inps ha precisato che rimane comunque disponibile l’invio dei tradizionali modelli Emens e DM10 per la gestione di flussi pregressi con la procedura denominata «UniEMens aggregato»; con messaggio n. 3872 del 5 febbario scorso l’Inps ha precisato che tale procedura aggregata potrà essere ancora utilizzata per i mesi di competenza del primo trimestre 2010 da parte delle aziende non ancora pronte all’utilizzo del nuovo flusso UniEMens.

IVA
Richiesta di rimborso infrannuale.
L’articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazione e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell’anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 1° trimestre 2010 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso; si ricorda che per effettuare la compensazione con il modello F24 (per il 1° trimestre il codice è 6036) dal 2010 bisogna osservare nuove regole. Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dai periodi precedenti. Per altre informazioni sull’argomento si rimanda all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 13/2010 a pag. 65.

DENUNCIA RIFIUTI
Presentazione modello unico di dichiarazione (MUD 2010).
Le imprese agricole con un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro devono presentare il modello unico di dichiarazione (MUD) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l’anno 2009. La dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, va presentata alla Camera di commercio competente per territorio in base alla provincia nella quale ha sede l’unità locale cui si riferisce il MUD. La dichiarazione può essere presentata, oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di Unioncamere (www.unioncamere.it) e di Ecocerved (www.ecocerved.it). La tardiva presentazione della dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza originaria comporta la sanzione da 26 a 160 euro; per il ritardo superiore a 60 giorni la sanzione varia da 2.600 a 15.500 euro. Si fa presente che è all’esame del Consiglio dei ministri un decreto legge che proroga il termine al 30-6-2010 per consentire l’adozione di un modello cartaceo aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in attesa dell’entrata in funzione del nuovo Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-4-2009 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-4-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-4-2009 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-4-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI
Tardiva presentazione quadro RW.
I lavoratori dipendenti fiscalmente residenti in Italia che svolgono attività all’estero (lavoratori transfrontalieri) i quali, relativamente all’entità delle disponibilità finanziarie derivanti dal lavoro prestato all’estero e ivi detenute alla data del 31-12-2008, hanno omesso di presentare il quadro RW contenuto in Unico 2009 al fine di consentire il monitoraggio fiscale dei flussi all’estero, possono entro oggi presentare tardivamente il modello Unico 2009 con il modulo RW beneficiando della sanzione ridotta di 21 euro da versare sempre entro oggi. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Per maggiori informazioni si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E del 12-3-2010 reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

A cura di
Paolo Martinelli

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