Marzo 2010
1 LUNEDI'
CONTRIBUTI PER VALORIZZARE I PRODOTTI AGRICOLI
Presentazione domande 2010. Entro oggi è possibile far
pervenire al Mipaaf le istanze per la richiesta di
contributi relativi all’attuazione nel 2010 delle seguenti
iniziative: partecipazione a fiere, convegni e
manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di
consorzi di tutela incaricati dal Mipaaf, da organismi
associativi e altri organismi che operano per la
salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’immagine e
della qualità, nonché per una migliore produzione e una più
estesa divulgazione, conoscenza e informazione delle
indicazioni geografiche riguardanti le produzioni
agroalimentari nazionali, in campo internazionale e
internazionale; interventi predisposti da consorzi di
tutela, enti, organismi e associazioni per la
valorizzazione, salvaguardia dell’immagine e tutela anche
legale, sia in campo nazionale sia internazionale, della
produzione agroalimentare nazionale contraddistinta da
riconoscimento Ue e ai sensi della legge n. 164/1992. Il
decreto Mipaaf che determina i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
QUOTE LATTE
Affitto di quote. Le cessioni temporanee di quote latte,
mediante contratti di affitto della parte di quota non
utilizzata, devono essere stipulate e presentate alla
Regione competente entro e non oltre il 1° marzo del periodo
di commercializzazione cui la cessione si riferisce. I
contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in
forma scritta e soggetti a registrazione; le firme possono
essere autenticate anche dai competenti uffici delle
Regioni. Si veda al riguardo l’art. 19 del decreto Mipaaf
del 31-7-2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003).
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ
ORDINARIA
Opzione per determinare l’Irap in base al bilancio.
Entro oggi le imprese individuali e le società di persone in
contabilità ordinaria possono optare per la determinazione
della base imponibile Irap in base alle risultanze di
bilancio, senza interferenze fiscali, al pari delle società
di capitali. L’opzione, vincolante per almeno un triennio
(2010-2012), deve essere manifestata con l’invio
esclusivamente telematico dell’apposito modello predisposto
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
del 31-3-2008, prot. 49810, disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it
2 MARTEDI'
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
dicembre 2009, in esubero rispetto al quantitativo
individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta, per un importo pari al prelievo
supplementare da versare.
Le ricevute di versamento, ovvero la fideiussione bancaria,
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli art. 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5
del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella
legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Per le aziende che nel periodo 2009-2010 non superano il
livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la
misura del versamento è stata ridotta al 5% come meglio
chiarito negli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario
n. 39/2009 e 45/2009, rispettivamente a pag. 8 e 13.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del
10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33
del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49
alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale
sono state inserite nuove disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° febbraio; per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° febbraio. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2011.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente on line
collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
• l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
• per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di
esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
• l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 1 anno. Possono
avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2009
la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei
nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-2-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2009
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-2-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
3 MERCOLEDI'
MODELLO 730/2009
Tardivo versamento a conguaglio. I sostituti d’imposta
(datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno
potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati, entro la
fine del 2009, l’intero importo dovuto in base al modello
730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni
corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese
di dicembre 2009, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di
consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che
hanno usufruito dell’assistenza fiscale diretta o tramite
Caf di versare entro il 31 gennaio scorso (prorogato al 1°
febbraio) la parte residua, maggiorata dell’interesse dello
0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio,
utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Coloro che non hanno effettuato il versamento entro il 1°
febbraio scorso possono regolarizzare la situazione pagando
entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione
del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione normale del
30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell’1% annuo
per i giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
Si veda sull’argomento la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 21/E del 4-5-2009.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1°
febbraio scorso il versamento dell’imposta annuale
successiva alla prima per i contratti di locazione di
immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-1-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1°
febbraio scorso la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-1-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari
di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2009, che
non hanno pagato il rinnovo entro il 1° febbraio scorso,
possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la
tassa dovuta e la sanzione del 2,5% pari a un dodicesimo
della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora dell’1% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
10 MERCOLEDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai
soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola. Si veda, tra le
altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007,
emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del
4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la
tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
15 LUNEDI'
IVA
Fatturazione differita per consegne di febbraio. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di febbraio; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di febbraio, anziché al
mese di marzo.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di febbraio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di febbraio ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime
Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano
vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o
scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro
oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel
registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese
precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2009-2010. Le imprese di
trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi
devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica
tramite l’apposito Portale Sian (Sistema informativo
agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti
stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel
corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono
inoltre comunicare, sempre tramite il Portale Sian, il
dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese
precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di
consegna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009
reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di
applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove
non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti.
16 MARTEDI'
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa,
sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti
titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute
dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del 15
febbraio scorso.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine
per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento
al terzo trimestre 2009, fatte salve le eventuali
sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di
soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento
F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.
IVA
Versamento annuale. Scade il termine per effettuare il
versamento della differenza tra l’Iva dovuta in base alla
dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2009 e gli
importi già versati in base alle liquidazioni periodiche; i
contribuenti che sono obbligati a presentare la
dichiarazione unificata possono versare entro il termine di
pagamento del saldo delle imposte dovute in base al modello
Unico 2010, con la maggiorazione di interessi nella misura
dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al
16 marzo.
È possibile inoltre rateizzare l’importo dovuto a saldo,
anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero
massimo di nove rate mensili a partire da oggi. Le rate
successive alla prima devono essere versate entro il giorno
16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l’ultima rata non
può essere versata oltre il 16-11-2010. All’importo di ogni
rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33%
per ogni mese di rateazione.
In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di
importo superiore a 10 euro.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva,
sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 30-9-2010.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo
d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio
scorso, sono disponibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di febbraio,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 marzo per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di febbraio o
per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di febbraio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si
rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n.
14 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66.
Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione
dell’Iva a credito si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le
precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 1/E del 15-1-2010.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le
fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è
tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al
mese di febbraio, salvo quanto previsto per gli acquisti
intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende
agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto
la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e
del 26-9-2005. In particolare, si segnala che con la
circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di
avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata
comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento;
pertanto coloro che entro il 16-3-2009 non hanno inviato la
comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute
entro il 28-2-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti,
possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di
sanzioni ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e
immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa
(ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il
versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte
dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
SOCIETA' DI CAPITALI
Versamento tassa annuale per i libri sociali. Le società di
capitali soggette all’Iva esistenti all’1-1-2010 sono tenute
al versamento annuale, entro il termine di pagamento del
saldo Iva 2009, della tassa di concessione governativa per
la numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3
dell’art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del
26-10-1972 come modificato dal decreto del Ministero delle
finanze 28-12-1995).
La tassa è dovuta in misura forfettaria pari a 309,87 euro
elevata a 516,46 per le società con capitale superiore a
516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri
utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il
modello F24 on line indicando sempre il codice tributo 7085
(tassa annuale vidimazione libri sociali).
Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n.
92/E del 22-10-2001.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009
ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese
precedente, nonché la rata dell’acconto 2010
dell’addizionale comunale all’Irpef. Inoltre, i datori di
lavoro che hanno effettuato il conguaglio d’imposta nel mese
di febbraio, anziché alla fine del 2009 o del gennaio
scorso, devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi
percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle
detrazioni previste dalla legge e delle addizionali
regionale e comunale all’Irpef. Dalla differenza tra
l’imposta dovuta per l’anno 2009 e l’imposta già trattenuta,
si ottiene l’importo a conguaglio che si deve eventualmente
versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di
lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito,
abbia operato le ritenute d’imposta in base a un’aliquota
più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di
paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la
risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del
30-11-2001. Si ricorda che è possibile effettuare il
conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell’anno. Il
conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti
corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2009, e alle
ritenute operate fino a tale data. Tuttavia, è consentito
includere nelle operazioni di conguaglio anche gli
emolumenti relativi al 2009 corrisposti entro il 12-1-2010.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n.
10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16-3-2005.
CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento,
con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai
condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi
corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio
di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda
la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del
5-2-2007.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine
mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la
nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le
informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli
DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per l’iscrizione
alla Gestione separata. Scade il termine per versare
all’Inps il contributo previdenziale straordinario
trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a
collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a
domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività
supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps
n. 36780 dell’8-11-2005.
Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione
separata sono complessivamente stabilite nelle misure
seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di
pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria.
Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it.
16 MARTEDI'
INAIL
Trasmissione denuncia retribuzioni on-line o su supporto
magnetico. I contribuenti che devono presentare all’Inail la
denuncia annuale delle retribuzioni, se non hanno provveduto
con il modello cartaceo entro il 16 febbraio scorso, possono
adempiere all’obbligo entro oggi presentando la denuncia in
via telematica collegandosi al sito www.inail.it, dove è
possibile consultare la guida all’autoliquidazione del
premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo
dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la
rateazione del premio.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche
colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue),
che hanno usufruito della sospensione dei termini di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
17 MERCOLEDI'
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2009-2010. Le
imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n.
1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione
competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda
mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti
dall’impresa nel corso del mese di gennaio 2010. Per la
tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è
ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il
ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si
veda sull’argomento la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009
reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di
applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove
non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti.
18 GIOVEDI'
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
febbraio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
gennaio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16
febbraio scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’imposta
sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto (tfr). Tutti questi soggetti possono
regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi
dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della
sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora
dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento
rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi,
salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24
separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it .
20 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. Con il decreto legislativo n. 18
dell’11-2-2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41
del 19-2-2010) e il decreto ministeriale 22-2-2010 di
attuazione, sono state finalmente recepite dall’Italia le
disposizioni in materia di Iva contenute nelle direttive
comunitarie n. 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce. Con la
circolare n. 5 del 17-2-2010 dell’Agenzia delle entrate e la
nota n. 24265 del 19-2-2010 dell’Agenzia delle dogane sono
invece stati forniti alcuni chiarimenti sulla gestione del
periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime. I
nuovi modelli Intrastat sono stati approvati, con relative
istruzioni, dall’Agenzia delle dogane con propria
determinazione n. 22778 del 22-2-2010. Dal 2010 i
contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti
intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con
riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di
norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi
Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile
quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata
comunque prevista la presentazione con periodicità
trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno,
luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna
categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di
servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi
ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a
50.000 euro. Pertanto la presentazione trimestrale dei
modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi
rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi
ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di
riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i
relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere
presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa
periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1
rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si
supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere
presentati con periodicità mensile a partire dal mese
successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat
trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti
rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo
trimestrale possono comunque optare per la presentazione
degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però
vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono
essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via
telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre). In via
transitoria, fino al 30-4-2010, i modelli Intrastat possono
essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo al
periodo di riferimento (mese o trimestre) direttamente agli
Uffici doganali competenti per territorio su supporto
elettronico (dischetto, cd, chiavetta usb, ecc.) allegando
il frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal
suo delegato. La presentazione telematica diventa
obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di
aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010
(aprile-giugno). Considerate le obiettive condizioni di
incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei «primi»
modelli Intrastat non saranno sanzionati purché i soggetti
tenuti alla presentazione provvedano a inviare gli elenchi
integrativi entro il 20-7-2010. Si veda sull’argomento
l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2010 a
pag. 65. Scarica la
tabella riepilogativa con le scadenze di
presentazione relative al primo semestre 2010; i termini che
cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno
feriale successivo.25 GIOVEDI'
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17. Qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati, che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n.
2 del 25-1-2010 consultabile sul sito
www.enpaia.it .
SETTORE TABACCO
Riconoscimento primi trasformatori e associazioni di
produttori. Le imprese di prima trasformazione del tabacco
con sede in Italia che sottoscrivono contratti di
coltivazione con associazioni di produttori riconosciute,
per ottenere il certificato di riconoscimento per il
raccolto 2010 devono entro e non oltre oggi far pervenire
all’organismo pagatore, competente in base alla loro sede
legale, la relativa richiesta allegando il verbale di
idoneità. Le associazioni di produttori, per essere ammesse
alla contrattazione con le imprese di prima trasformazione,
devono risultare riconosciute dalla Regione competente al
22-3-2010 e presentare entro oggi l’attestato di
riconoscimento all’organismo pagatore competente in base
alla loro sede legale. Per ulteriori informazioni si veda la
circolare Agea prot. N. ACIU.2010.160 del 3-3-2010.
30 MARTEDI'
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
gennaio 2010, in esubero rispetto al quantitativo
individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero
la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi
all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro
oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della
fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema
informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli
articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del
decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge
n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che
nel periodo 2009-2010 non superano il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008, la misura del versamento è
stata ridotta al 5% come meglio chiarito negli articoli
pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009,
rispettivamente a pag. 8 e 13.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si
veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del
10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33
del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49
alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale
sono state inserite nuove disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dal 1° marzo. Per i contratti di locazione già
registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità
successiva che decorre dal 1° marzo. I contratti di affitto
di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura
privata possono essere registrati cumulativamente entro il
mese di febbraio 2011. Dval 28-1-2009 i contribuenti
registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin,
possono effettuare la registrazione e il pagamento
direttamente on-line collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2009
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-3-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2009
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-3-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto. Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I
proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio
2010, che non hanno pagato il rinnovo entro il 28 febbraio
scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro
oggi la tassa dovuta con la sanzione del 2,5% pari a un
dodicesimo della normale sanzione del 30% e con gli
interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
31 MERCOLEDI'
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due
decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni
di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda
sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state
inserite nuove disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui
pubblicati.
DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Invio comunicazione telematica. I soggetti che usufruiscono
della detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica, qualora non abbiano terminato i
lavori entro il 31-12-2009, devono entro oggi comunicare
all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica,
le spese sostenute nel corso del 2009. La trasmissione può
essere fatta direttamente oppure avvalendosi degli
intermediari abilitati. Il programma per la compilazione
della comunicazione, con relative istruzioni, è disponibile
sul sito www.agenziaentrate.gov.it .
IMPRESE MARITTIME
Opzione per la «tonnage tax». Le imprese marittime con
esercizio solare, che intendono avvalersi della particolare
determinazione forfettaria del reddito imponibile
(cosiddetta tonnage tax) in base agli articoli da 155 a 161
del dpr n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi),
devono entro oggi comunicare all’Agenzia delle entrate
l’opzione per tale regime fiscale esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite gli intermediari
abilitati; l’opzione è vincolante per dieci esercizi sociali
e può essere rinnovata. Per quanto riguarda la modulistica e
altre informazioni si rimanda al sito
www.agenziaentrate.gov.it
.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi
di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o
del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi
nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nelle relative scadenze.
INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro
devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo
modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia
contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod.
EMens) relative al mese di febbraio; si vedano al riguardo
il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385,
rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito
www.inps.it. In particolare l’Inps ha precisato che rimane
comunque disponibile l’invio dei tradizionali modelli EMens
e DM10 per la gestione di flussi pregressi con la procedura
denominata «UniEMens aggregato»; con messaggio n. 3872 del 5
febbario scorso l’Inps ha precisato che tale procedura
aggregata potrà essere ancora utilizzata per i mesi di
competenza del primo trimestre 2010 da parte delle aziende
non ancora pronte all’utilizzo del nuovo flusso UniEMens.
MOD. 730/2010
Richiesta spedizione telematica mod. 730-4. I sostituti
d’imposta che possono e intendono ricevere in via telematica
i modelli 730-4 con gli importi da rimborsare o trattenere
ai propri dipendenti in base alla liquidazione dei modelli
730/2010 devono entro oggi trasmettere all’Agenzia delle
entrate, anche tramite un intermediario abilitato,
l’apposita istanza reperibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it con la quale comunicano:
- che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4
(soggetti abilitati ai servizi telematici);
- oppure che, per la ricezione dei modelli 730-4, intendono
avvalersi di soggetti
intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni, comunicando il codice sede Entratel
dell’intermediario prescelto;
- oppure, se sostituti d’imposta appartenenti a un gruppo,
che, per la ricezione dei modelli 730-4, intendono avvalersi
di una società appartenente allo stesso gruppo, comunicando
il codice Entratel della società incaricata.
I sostituti d’imposta che già nel 2009 hanno ricevuto i
modelli 730-4, per via telematica direttamente dall’Agenzia
delle entrate, non sono più tenuti a presentare il predetto
modello di comunicazione.
Pertanto devono entro oggi inviare la comunicazione i
sostituti d’imposta che:
- non hanno inviato una precedente comunicazione;
- pur avendo effettuato una precedente comunicazione, devono
segnalare la variazione di uno o più dati a suo tempo
indicati (dati anagrafici - intermediario abilitato);
- pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso
di indicare il numero di cellulare o l’indirizzo di posta
elettronica (informazioni classificate obbligatorie
dall’Agenzia delle entrate) ovvero devono comunicare una
variazione.
INPS
Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare
la rata dei contributi previdenziali volontari che si
riferisce al 4° trimestre 2009, fatte salve le eventuali
sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di
soggetti colpiti da particolari avversità. Per altre
informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che
si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi
(compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il
sito www.inps.it .
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-3-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il
31-3-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-3-2006
e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-3-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-3-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a
pag. 116.
PUBBLICITA'
Pagamento 2a rata trimestrale anticipata Imposta comunale
annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento
dell’eventuale seconda rata trimestrale anticipata
dell’Imposta comunale annuale sulla pubblicità; il pagamento
rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è
superiore a 1.549,37 euro.
BONUS ASSUNZIONI
Conferma credito. I datori di lavoro che hanno ottenuto
l’accoglimento, anche in parte, dell’istanza per
l’attribuzione del credito d’imposta per le nuove assunzioni
effettuate nel 2008 o nel 2009 nelle aree svantaggiate
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise), devono entro oggi trasmettere in via
telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione
modello C/IAL con i dati per la verifica annuale del
mantenimento del livello occupazionale.La mancata
presentazione della comunicazione comporta la decadenza dal
contributo concesso per l’anno 2010. Per quanto riguarda la
modulistica e altre informazioni si rimanda al sito
www.agenziaentrate.gov.it
ENTI PRIVATI ASSOCIATIVI NON COMMERCIALI
Invio telematico modello EAS con variazioni. Gli enti
privati non commerciali di tipo associativo che, salvo
qualche eccezione, hanno già presentato, esclusivamente in
via telematica, entro il 31-12-2009 o entro 60 giorni dalla
costituzione se avvenuta dopo il 16-10-2009, il modello EAS
con i dati fiscalmente rilevanti per continuare a fruire dei
regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi (art.
148 del dpr 917/1986) e dell’Iva (art. 4 del dpr 633/1972),
devono entro oggi trasmettere un nuovo modello EAS se
successivamente si sono verificate variazioni di dati, salvo
particolari esclusioni elencate nelle istruzioni per la
compilazione del modello. Si vedano sull’argomento, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 12 e n.
45, rispettivamente del 9-4-2009 e del 29-10-2009
consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture
relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano
pervenute entro il mese di febbraio le fatture relative ad
acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio,
entro oggi si deve emettere apposita autofattura da
registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie. I
produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore
a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 10.000 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
PRIVACY
Redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza. Coloro che trattano dati sensibili e/o giudiziari
con strumenti elettronici (anche un semplice personal
computer) sono obbligati, entro oggi, a redigere o ad
aggiornare il «documento programmatico sulla sicurezza» (Dps)
come previsto all’articolo 180 del nuovo Codice della
privacy (decreto legislativo n. 196 del 30-6-2003 e
successive modificazioni e/o integrazioni). Considerata la
particolarità della scadenza e le onerose sanzioni
collegate, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente
di fiducia e di visitare il sito
www.garanteprivacy.it
FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione comunicazione per campagna 2010-2011. Le
imprese di trasformazione di foraggi già riconosciute
devono, entro e non oltre oggi, far pervenire all’organismo
di controllo e ad Agea una comunicazione dichiarando di
proseguire la propria attività di produzione dei foraggi per
la nuova campagna 2010-2011 e di non avere apportato
modifiche tecniche e amministrative alla propria struttura
produttiva. Alla comunicazione deve essere allegato un nuovo
certificato di taratura dell’impianto di pesatura se il
precedente è scaduto. Anche gli acquirenti di foraggi da
essiccare e/o macinare già riconosciuti devono, entro e non
oltre oggi, far pervenire ad Agea una comunicazione
dichiarando la propria volontà di proseguire l’attività
precedentemente riconosciuta. Se l’acquirente effettua anche
lo stoccaggio del prodotto deve allegare un certificato di
taratura dell’impianto di pesatura se il precedente è
scaduto. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 11 del
9-3-2009, reperibile sul sito
www.agea.gov.it , il cui campo
di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni
dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali
riconosciuti i quali possono avere stabilito termini
diversi.
A cura di
Paolo Martinelli
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