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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Marzo 2010


1 LUNEDI'
CONTRIBUTI PER VALORIZZARE I PRODOTTI AGRICOLI
Presentazione domande 2010.
Entro oggi è possibile far pervenire al Mipaaf le istanze per la richiesta di contributi relativi all’attuazione nel 2010 delle seguenti iniziative: partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Mipaaf, da organismi associativi e altri organismi che operano per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’immagine e della qualità, nonché per una migliore produzione e una più estesa divulgazione, conoscenza e informazione delle indicazioni geografiche riguardanti le produzioni agroalimentari nazionali, in campo internazionale e internazionale; interventi predisposti da consorzi di tutela, enti, organismi e associazioni per la valorizzazione, salvaguardia dell’immagine e tutela anche legale, sia in campo nazionale sia internazionale, della produzione agroalimentare nazionale contraddistinta da riconoscimento Ue e ai sensi della legge n. 164/1992. Il decreto Mipaaf che determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

QUOTE LATTE
Affitto di quote.
Le cessioni temporanee di quote latte, mediante contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, devono essere stipulate e presentate alla Regione competente entro e non oltre il 1° marzo del periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione; le firme possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle Regioni. Si veda al riguardo l’art. 19 del decreto Mipaaf del 31-7-2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003).

IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA
Opzione per determinare l’Irap in base al bilancio.
Entro oggi le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile Irap in base alle risultanze di bilancio, senza interferenze fiscali, al pari delle società di capitali. L’opzione, vincolante per almeno un triennio (2010-2012), deve essere manifestata con l’invio esclusivamente telematico dell’apposito modello predisposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31-3-2008, prot. 49810, disponibile sul sito www.agenziaentrate.it

2 MARTEDI'
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di dicembre 2009, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta, per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento, ovvero la fideiussione bancaria, devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli art. 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2009-2010 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 5% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e 45/2009, rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° febbraio; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° febbraio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
• l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
• per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
• l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 1 anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2009 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-2-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2009 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-2-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

3 MERCOLEDI'
MODELLO 730/2009
Tardivo versamento a conguaglio.
I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine del 2009, l’intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2009, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell’assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro il 31 gennaio scorso (prorogato al 1° febbraio) la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Coloro che non hanno effettuato il versamento entro il 1° febbraio scorso possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 2,5%, pari a un dodicesimo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell’1% annuo per i giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si veda sull’argomento la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21/E del 4-5-2009.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° febbraio scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-1-2010;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° febbraio scorso la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-1-2010.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2009, che non hanno pagato il rinnovo entro il 1° febbraio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 2,5% pari a un dodicesimo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dell’1% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

10 MERCOLEDI'
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.
I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it)  direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa. Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola. Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

15 LUNEDI'
IVA
Fatturazione differita per consegne di febbraio.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di febbraio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di febbraio, anziché al mese di marzo. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di febbraio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di febbraio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi.
Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali.
Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2009-2010.
Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l’apposito Portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il Portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009 reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

16 MARTEDI'
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno 2010 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 20 del 15 febbraio scorso.

INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al terzo trimestre 2009, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.

IVA
Versamento annuale.
Scade il termine per effettuare il versamento della differenza tra l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2009 e gli importi già versati in base alle liquidazioni periodiche; i contribuenti che sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata possono versare entro il termine di pagamento del saldo delle imposte dovute in base al modello Unico 2010, con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. È possibile inoltre rateizzare l’importo dovuto a saldo, anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero massimo di nove rate mensili a partire da oggi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l’ultima rata non può essere versata oltre il 16-11-2010. All’importo di ogni rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese di rateazione. In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2010. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2009, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di febbraio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 marzo per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di febbraio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di febbraio. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E. Per l’applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 14 e n. 21/2009 entrambi a pag. 66. Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell’Iva a credito si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 7/2010 a pag. 82 e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010. Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di febbraio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005. In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-3-2009 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 28-2-2009, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

ACCISE
Versamento imposte.
I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

SOCIETA' DI CAPITALI
Versamento tassa annuale per i libri sociali.
Le società di capitali soggette all’Iva esistenti all’1-1-2010 sono tenute al versamento annuale, entro il termine di pagamento del saldo Iva 2009, della tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3 dell’art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del 26-10-1972 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 28-12-1995). La tassa è dovuta in misura forfettaria pari a 309,87 euro elevata a 516,46 per le società con capitale superiore a 516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il modello F24 on line indicando sempre il codice tributo 7085 (tassa annuale vidimazione libri sociali). Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 92/E del 22-10-2001.

IRPEF
Ritenute d’acconto.
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2009 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell’acconto 2010 dell’addizionale comunale all’Irpef. Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d’imposta nel mese di febbraio, anziché alla fine del 2009 o del gennaio scorso, devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef. Dalla differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2009 e l’imposta già trattenuta, si ottiene l’importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d’imposta in base a un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001. Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell’anno. Il conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2009, e alle ritenute operate fino a tale data. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2009 corrisposti entro il 12-1-2010. Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3 gennaio e 16-3-2005.

CONDOMINI
Versamento ritenuta 4%.
Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d’imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all’Inps in via telematica la nuova denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens). Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Dall’1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:
- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it.

16 MARTEDI'
INAIL
Trasmissione denuncia retribuzioni on-line o su supporto magnetico.
I contribuenti che devono presentare all’Inail la denuncia annuale delle retribuzioni, se non hanno provveduto con il modello cartaceo entro il 16 febbraio scorso, possono adempiere all’obbligo entro oggi presentando la denuncia in via telematica collegandosi al sito www.inail.it, dove è possibile consultare la guida all’autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi.
Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail devono versare entro oggi la rata in scadenza.

17 MERCOLEDI'
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2009-2010.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa nel corso del mese di gennaio 2010. Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 30 del 20-5-2009 reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

18 GIOVEDI'
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16 febbraio scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr). Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

20 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
Con il decreto legislativo n. 18 dell’11-2-2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-2-2010) e il decreto ministeriale 22-2-2010 di attuazione, sono state finalmente recepite dall’Italia le disposizioni in materia di Iva contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce. Con la circolare n. 5 del 17-2-2010 dell’Agenzia delle entrate e la nota n. 24265 del 19-2-2010 dell’Agenzia delle dogane sono invece stati forniti alcuni chiarimenti sulla gestione del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime. I nuovi modelli Intrastat sono stati approvati, con relative istruzioni, dall’Agenzia delle dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010. Dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:
- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.
Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l’intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all’Agenzia delle dogane, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). In via transitoria, fino al 30-4-2010, i modelli Intrastat possono essere presentati entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre) direttamente agli Uffici doganali competenti per territorio su supporto elettronico (dischetto, cd, chiavetta usb, ecc.) allegando il frontespizio cartaceo sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato. La presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010 (aprile-giugno). Considerate le obiettive condizioni di incertezza, gli eventuali errori di compilazione dei «primi» modelli Intrastat non saranno sanzionati purché i soggetti tenuti alla presentazione provvedano a inviare gli elenchi integrativi entro il 20-7-2010. Si veda sull’argomento l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2010 a pag. 65. Scarica la tabella riepilogativa con le scadenze di presentazione relative al primo semestre 2010; i termini che cadono di giorno festivo sono differiti al primo giorno feriale successivo.

25 GIOVEDI'
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi.
I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17. Qualora non fosse possibile il versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i bollettini di conto corrente postale prestampati, che però non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso degli altri due strumenti di pagamento.
Per altre informazioni si veda anche la circolare Enpaia n. 2 del 25-1-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it .

SETTORE TABACCO
Riconoscimento primi trasformatori e associazioni di produttori.
Le imprese di prima trasformazione del tabacco con sede in Italia che sottoscrivono contratti di coltivazione con associazioni di produttori riconosciute, per ottenere il certificato di riconoscimento per il raccolto 2010 devono entro e non oltre oggi far pervenire all’organismo pagatore, competente in base alla loro sede legale, la relativa richiesta allegando il verbale di idoneità. Le associazioni di produttori, per essere ammesse alla contrattazione con le imprese di prima trasformazione, devono risultare riconosciute dalla Regione competente al 22-3-2010 e presentare entro oggi l’attestato di riconoscimento all’organismo pagatore competente in base alla loro sede legale. Per ulteriori informazioni si veda la circolare Agea prot. N. ACIU.2010.160 del 3-3-2010.

30 MARTEDI'
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di gennaio 2010, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare. Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale). Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2009-2010 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, la misura del versamento è stata ridotta al 5% come meglio chiarito negli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 39/2009 e n. 45/2009, rispettivamente a pag. 8 e 13. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° marzo. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° marzo. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2011. Dval 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on-line collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004. Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2009 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-3-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2009 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-3-2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto. Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio 2010, che non hanno pagato il rinnovo entro il 28 febbraio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta con la sanzione del 2,5% pari a un dodicesimo della normale sanzione del 30% e con gli interessi di mora dell’1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

31 MERCOLEDI'
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull’argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Invio comunicazione telematica.
I soggetti che usufruiscono della detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, qualora non abbiano terminato i lavori entro il 31-12-2009, devono entro oggi comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, le spese sostenute nel corso del 2009. La trasmissione può essere fatta direttamente oppure avvalendosi degli intermediari abilitati. Il programma per la compilazione della comunicazione, con relative istruzioni, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it .

IMPRESE MARITTIME
Opzione per la «tonnage tax».
Le imprese marittime con esercizio solare, che intendono avvalersi della particolare determinazione forfettaria del reddito imponibile (cosiddetta tonnage tax) in base agli articoli da 155 a 161 del dpr n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), devono entro oggi comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione per tale regime fiscale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; l’opzione è vincolante per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata. Per quanto riguarda la modulistica e altre informazioni si rimanda al sito www.agenziaentrate.gov.it .

SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri.
Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

INPS
Invio telematico nuovo modello UniEMens
. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di febbraio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it. In particolare l’Inps ha precisato che rimane comunque disponibile l’invio dei tradizionali modelli EMens e DM10 per la gestione di flussi pregressi con la procedura denominata «UniEMens aggregato»; con messaggio n. 3872 del 5 febbario scorso l’Inps ha precisato che tale procedura aggregata potrà essere ancora utilizzata per i mesi di competenza del primo trimestre 2010 da parte delle aziende non ancora pronte all’utilizzo del nuovo flusso UniEMens.

MOD. 730/2010
Richiesta spedizione telematica mod. 730-4.
I sostituti d’imposta che possono e intendono ricevere in via telematica i modelli 730-4 con gli importi da rimborsare o trattenere ai propri dipendenti in base alla liquidazione dei modelli 730/2010 devono entro oggi trasmettere all’Agenzia delle entrate, anche tramite un intermediario abilitato, l’apposita istanza reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it con la quale comunicano:
- che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 (soggetti abilitati ai servizi telematici);
- oppure che, per la ricezione dei modelli 730-4, intendono avvalersi di soggetti
intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, comunicando il codice sede Entratel dell’intermediario prescelto;
- oppure, se sostituti d’imposta appartenenti a un gruppo, che, per la ricezione dei modelli 730-4, intendono avvalersi di una società appartenente allo stesso gruppo, comunicando il codice Entratel della società incaricata.
I sostituti d’imposta che già nel 2009 hanno ricevuto i modelli 730-4, per via telematica direttamente dall’Agenzia delle entrate, non sono più tenuti a presentare il predetto modello di comunicazione.
Pertanto devono entro oggi inviare la comunicazione i sostituti d’imposta che:
- non hanno inviato una precedente comunicazione;
- pur avendo effettuato una precedente comunicazione, devono segnalare la variazione di uno o più dati a suo tempo indicati (dati anagrafici - intermediario abilitato);
- pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso di indicare il numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica (informazioni classificate obbligatorie dall’Agenzia delle entrate) ovvero devono comunicare una variazione.

INPS
Contributi volontari.
È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 4° trimestre 2009, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità. Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it .

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-3-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il
31-3-2008;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-3-2006
e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-3-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-3-2008.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 116.

PUBBLICITA'
Pagamento 2a rata trimestrale anticipata Imposta comunale annuale.
Scade il termine per effettuare il pagamento dell’eventuale seconda rata trimestrale anticipata dell’Imposta comunale annuale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

BONUS ASSUNZIONI
Conferma credito.
I datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento, anche in parte, dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per le nuove assunzioni effettuate nel 2008 o nel 2009 nelle aree svantaggiate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise), devono entro oggi trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione modello C/IAL con i dati per la verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.La mancata presentazione della comunicazione comporta la decadenza dal contributo concesso per l’anno 2010. Per quanto riguarda la modulistica e altre informazioni si rimanda al sito www.agenziaentrate.gov.it

ENTI PRIVATI ASSOCIATIVI NON COMMERCIALI
Invio telematico modello EAS con variazioni.
Gli enti privati non commerciali di tipo associativo che, salvo qualche eccezione, hanno già presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 31-12-2009 o entro 60 giorni dalla costituzione se avvenuta dopo il 16-10-2009, il modello EAS con i dati fiscalmente rilevanti per continuare a fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi (art. 148 del dpr 917/1986) e dell’Iva (art. 4 del dpr 633/1972), devono entro oggi trasmettere un nuovo modello EAS se successivamente si sono verificate variazioni di dati, salvo particolari esclusioni elencate nelle istruzioni per la compilazione del modello. Si vedano sull’argomento, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 12 e n. 45, rispettivamente del 9-4-2009 e del 29-10-2009 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Qualora non siano pervenute entro il mese di febbraio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi. Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.

PRIVACY
Redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Coloro che trattano dati sensibili e/o giudiziari con strumenti elettronici (anche un semplice personal computer) sono obbligati, entro oggi, a redigere o ad aggiornare il «documento programmatico sulla sicurezza» (Dps) come previsto all’articolo 180 del nuovo Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 30-6-2003 e successive modificazioni e/o integrazioni). Considerata la particolarità della scadenza e le onerose sanzioni collegate, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia e di visitare il sito www.garanteprivacy.it

FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione comunicazione per campagna 2010-2011.
Le imprese di trasformazione di foraggi già riconosciute devono, entro e non oltre oggi, far pervenire all’organismo di controllo e ad Agea una comunicazione dichiarando di proseguire la propria attività di produzione dei foraggi per la nuova campagna 2010-2011 e di non avere apportato modifiche tecniche e amministrative alla propria struttura produttiva. Alla comunicazione deve essere allegato un nuovo certificato di taratura dell’impianto di pesatura se il precedente è scaduto. Anche gli acquirenti di foraggi da essiccare e/o macinare già riconosciuti devono, entro e non oltre oggi, far pervenire ad Agea una comunicazione dichiarando la propria volontà di proseguire l’attività precedentemente riconosciuta. Se l’acquirente effettua anche lo stoccaggio del prodotto deve allegare un certificato di taratura dell’impianto di pesatura se il precedente è scaduto. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 11 del 9-3-2009, reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti i quali possono avere stabilito termini diversi.

A cura di
Paolo Martinelli

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