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Gennaio 2010
15 VENERDI'
SETTORE VITIVINICOLO
Presentazione dichiarazioni di vendemmia e produzione
vino per la campagna 2009-2010. Anche per la campagna
2009-2010 il termine per presentare le dichiarazioni di
vendemmia e di produzione di vino e/o mosti è stato
posticipato al 15-1-2010. I produttori di uve destinate alla
vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino,
devono, infatti, ogni anno dichiarare i quantitativi,
espressi in ettolitri, dei prodotti dell’ultima campagna
vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre. Sono
esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
di vendemmia i produttori di uve interamente destinate ad
essere consumate come tali, ad essere essiccate o essere
trasformate in succo d’uva; come pure i produttori che
coltivano meno di 1.000 m2 di vigneto e non commercializzano
la produzione ottenuta. Sono altresì esonerati i produttori
di uve che consegnano tutta la loro produzione a un
organismo associativo. Sono, di norma, esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di
produzione vinicola i produttori che nei loro impianti hanno
vinificato i prodotti acquistati ottenendo un quantitativo
di vino inferiore a 10 hL che non viene commercializzato. Le
dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola devono
essere presentate relativamente alla provincia nel cui
territorio si trovano i vigneti o gli impianti di
vinificazione. La presentazione deve essere fatta
all’organismo pagatore competente per territorio; anche per
la campagna 2009-2010 l’organismo pagatore per tutto il
territorio nazionale è l’Agea, ad eccezione delle regioni
Toscana, Veneto e Lombardia per le quali la competenza è,
rispettivamente, di Artea, Avepa e dell’Organismo pagatore;
tali organismi regionali forniscono, con proprie
comunicazioni, le istruzioni operative per la presentazione
delle dichiarazioni avvalendosi dei propri sistemi
informativi. I produttori che hanno dato mandato a un Centro
di assistenza agricola (Caa) devono avvalersi dello stesso
per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.
Per maggiori informazioni si vedano il decreto Mipaf n. 2159
dell’8-10-2004 e la circolare Agea prot. ACIU.2009.1106 del
3-8-2009.
MODELLO 730/2010
Comunicazione assistenza fiscale. I datori di lavoro che
intendono prestare assistenza fiscale per la dichiarazione
dei redditi relativa all’anno d’imposta 2009 (mod. 730/2010)
lo comunicano preventivamente entro oggi ai lavoratori
dipendenti.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2009
Versamento con maggiorazione di imposte e tributi risultanti
dalla dichiarazione modello Unico 2009. Per le persone
decedute successivamente al 28-2-2009 gli eredi possono
effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti
dal de cuius a saldo per l’anno 2008 e presentare la
relativa dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalle
normali scadenze. Pertanto, gli eredi che non hanno
provveduto al versamento entro il 16 dicembre scorso, in
base al modello Unico 2009, possono effettuarlo entro oggi
con la maggiorazione dello 0,4%. Gli eredi possono anche
rateare liberamente uno, più o tutti gli importi da versare
scegliendo per ognuno il numero delle rate; il pagamento
rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di
maggio. Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello
0,33% (4% annuo) per ogni mese di rateazione. Le rate vanno
pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza se il de
cuius era titolare di partita Iva (l’ultima rata scade
quindi il 16-5-2010) ed entro la fine del mese negli altri
casi (l’ultima rata scade il 31-5-2010). Per il versamento
degli importi dovuti gli eredi possono utilizzare ancora il
modello di pagamento unificato F24 cartaceo oltre a quello
telematico. Ovviamente non sono dovuti acconti d’imposta per
l’anno d’imposta 2009. Si ricorda che se la persona deceduta
aveva presentato nel 2008 il modello 730 per l’anno
d’imposta 2007 dal quale risultava un credito non rimborsato
dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente
previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito
nel modello Unico 2009 presentato per conto del de cuius.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno versato entro il 16 dicembre
scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’Ici (Imposta
comunale sugli immobili) dovuta per l’anno 2009;
- gli eredi delle persone decedute dopo il 28-2-2009 per le
quali non sono state versate in tutto o in parte, entro il
16 dicembre scorso, le imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2008 risultanti dal modello Unico 2009, fatta
salva la facoltà di versare gli importi dovuti entro oggi
con la maggiorazione dello 0,4% ovvero a rate.
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
dicembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
novembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16
dicembre scorso, in tutto o in parte, l’acconto sull’imposta
sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Dall’1-1-2010 la misura annua degli interessi legali è stata
ridotta dal 3 all’1% con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 4-12-2009 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15-12-2009; pertanto, gli interessi di
mora vanno calcolati al 3% per i giorni di ritardo fino al
31-12-2009 e all’1% per i restanti giorni che cadono nel
2010. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it
16 SABATO (prorogati a lunedì 18 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp). Scade il termine
per effettuare il versamento della quarta e ultima rata
relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori
agricoli professionali, dovuti per l’anno 2009, utilizzando
il modello di pagamento unificato F24 inviato dall’Inps,
fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di
pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie
avversità. Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore
agricolo professionale (iap), istituita con il decreto
legislativo n. 99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94
del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del
27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha
sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a
titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano
al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48,
rispettivamente del 24-5-2004, dell’1-7-2004 e del
24-3-2006. Si fa presente che i contributi previdenziali
possono essere gravati di un ulteriore contributo
associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole
rappresentative a livello nazionale; tale contributo
aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi
possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo
accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a
segnalarlo all’Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il
contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli
interessati possono ottenere il rimborso delle somme
erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le
associazioni sindacali. Per i contributi dovuti per l’anno
2009 si veda la circolare Inps n. 84 del 6-7-2009.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I
pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge
n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa. Il versamento si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per
i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni
ricevute dall’Inps. Per la contribuzione dovuta per l’anno
2009 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps
n. 17 dell’11-2-2009.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di dicembre,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 gennaio per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di dicembre o
per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di dicembre. L’eventuale imposta
dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere
determinata con regole diverse secondo il regime Iva
adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne
la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura
(art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l’imposta dovuta è
determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo
opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio;
si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E
del 16-2-2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è
superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato
insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni
chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si
vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del
17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n.
1/E. Per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta
«Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su
L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n. 21/2009, entrambi a
pag. 66. Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di dicembre, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nella relativa scadenza. Trasmissione telematica
dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade
il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte
le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente,
rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di
acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si
considerano esportatori abituali. Si ricorda che chi omette
di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati
incompleti o inesatti è responsabile in solido con il
soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata
all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta. Si
vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate
n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è
stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-1-2009 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-12-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni
ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in
consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio
gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con
il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti
immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il
versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e
a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e
comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2008
ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese
precedente.
Si ricorda che i datori di lavoro, alla fine dell’anno,
devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi
percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle
detrazioni previste dalla legge e delle addizionali
regionale e comunale all’Irpef. Dalla differenza tra
l’imposta dovuta per l’anno 2009 e l’imposta già trattenuta,
si ottiene l’importo a conguaglio che si deve eventualmente
versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di
lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito,
abbia operato le ritenute d’imposta in base a un’aliquota
più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di
paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la
risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del
30-11-2001. Si ricorda che è possibile effettuare il
conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell’anno. Pertanto,
nel caso in cui i datori di lavoro non siano stati in grado
di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine di
dicembre 2009, lo possono fare in gennaio o comunque entro
febbraio 2010, con il conseguente spostamento al 16 febbraio
o al 16 marzo dei termini per il versamento delle ritenute.
È opportuno rammentare che l’eventuale spostamento fino al
28-2-2010 delle operazioni di conguaglio va operato con
riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa)
fino al 31-12-2009, e alle ritenute operate fino a tale data
e di conseguenza versate entro oggi. Tuttavia, è consentito
includere nelle operazioni di conguaglio anche gli
emolumenti relativi al 2009 corrisposti entro il 12-1-2010.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n.
10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
A cura di
Paolo Martinelli
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