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Luglio 2009
16 GIOVEDì
IVA
Versamento rateale saldo 2008. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2009 sia alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2008, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale quinta rata maggiorando l’imposta dovuta
dell’1,32%; la nuova misura degli interessi è dovuta alla
recente riduzione del tasso annuale dal 6 al 4% .
Il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente
per via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2009) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si ricorda inoltre che anche quest’anno la dichiarazione
Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere
obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente
o tramite intermediari abilitati, entro il 30 settembre
2009.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è disponibile gratuitamente sul sito
www.agenziaentrate.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I
soggetti titolari di partita Iva che, avendo scelto di
rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a
saldo per l’anno d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2009 in base al modello Unico 2009, hanno
effettuato il primo versamento entro il 16-6-2009, devono
versare, con il modello di pagamento unificato F24 online,
la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione
dovuti in misura pari allo 0,33%.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 25/2009 a
pag. 81. Per i contribuenti interessati dagli studi di
settore, anche indirettamente, quali ad esempio i soci di
società di persone soggette agli studi di settore, si veda
invece la tabella riportata su L’Informatore Agrario n.
26/2009 a pag. 66.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione del modello Unico 2009 e al
Supplemento «Unico 2009 - Persone fisiche» pubblicato con
L’Informatore Agrario n. 19/2009.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate
con il n. 1/E.
Per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta «Iva per
cassa» si rinvia agli articoli pubblicati alla pagina 66,
rispettivamente, de L’Informatore Agrario n. 14/2009 e n.
21/2009.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di giugno, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le
aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo,
in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene
di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio
specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-7-2008 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
30-6-2008, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni
ridotte.
ACCISE
Versamento imposte. I soggetti che fabbricano
e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad
accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare
il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte
dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2008 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell’acconto
2009 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3-1 e del 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti
titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute
dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2009 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 17
dell’11-2-2009.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla
Gestione separata. Scade il termine per versare
all’Inps il contributo previdenziale straordinario
trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a
collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a
domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività
supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda,
tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per le nuove e più onerose misure delle aliquote
contributive da applicare nel 2008 e 2009, introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007), e per altre
informazioni si consiglia di consultare il sito
www.inps.it
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali,
comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono
versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui
dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
(aprile-giugno) e deliberati dal 1° luglio 1998, nonché le
ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel
medesimo periodo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
giugno scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
maggio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell’Iva
a saldo per il 2008 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2009 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale
delle imposte derivanti dal modello Unico 2009 a partire dal
16 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno
versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la
prima rata;
- i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 giugno
scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell’Ici dovuta
per l’anno 2009.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con
gli interessi di mora del 3% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute
a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo,
istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
20 LUNEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2008 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2009 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2008 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2009 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2009 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
6/2009 a pag. 79, tenendo presente che dal 2007 sono
cambiate le regole per determinare la periodicità degli
elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso
dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 25-7-2009.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
25 SABATO (prorogato a lunedì 27)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali tramite M.Av. bancario, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio - sede di Roma - codice IBAN -
IT71Y0569603211000036000X17; qualora non fosse possibile il
versamento con M.Av. o bonifico bancario si utilizzano i
bollettini di conto corrente postale prestampati che però
non saranno più inviati dall’Enpaia per incentivare l’uso
degli altri due strumenti di pagamento.
Per maggiori e altre informazioni si veda la circolare
Enpaia n. 2 del 22-12-2008 consultabile sul sito
www.enpaia.it
30 GIOVEDì
FABBRICATI EX RURALI
Termini per l’accatastamento. Scade il termine
per censire al Catasto urbano i fabbricati che hanno perso i
requisiti fiscali per essere considerati ancora rurali, e
quindi non produttivi autonomamente di reddito fondiario, i
quali risultano individuati negli elenchi pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2008.
Tali elenchi possono essere consultati sul sito
www.agenziaterritorio.it
Si veda l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n.
4/2009 a pag. 78.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° luglio; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° luglio. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2010.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in
possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la
registrazione e il pagamento direttamente on line
collegandosi al sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di maggio 2009, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa, i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli art. 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5
del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella
legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche: la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003; il
decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, come
anticipato su L’Informatore Agrario n. 14/2009 a pag. 9.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni
ed entro 1 anno. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-6-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-6-2009;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2008
la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei
nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-7-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2008
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-7-2008.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 VENERDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), i dati
relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento
al mese precedente; tali dati possono essere rettificati
entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche: la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003; il
decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85
dell’11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, come
anticipato su L’Informatore Agrario n. 14/2009 a pag. 9.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE
IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2008 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2009 in
base al modello Unico 2009 devono versare l’eventuale rata
in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi per ogni mese
di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle
tabelle pubblicate su L’Informatore Agrario n. 25/2009 e
26/2009, rispettivamente, alle pagine 81 e 66.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione del modello Unico 2009 e al
Supplemento Unico 2009 - Persone fisiche pubblicato con
L’Informatore Agrario n. 19/2009.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale. L’articolo
38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive
modificazione e integrazioni, detta le regole per chiedere
il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva
maturato nei primi tre trimestri dell’anno; il termine di
presentazione della richiesta di rimborso scade l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva
infrannuale per il credito maturato nel secondo trimestre
2009 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta
di rimborso infrannuale in via telematica, direttamente o
tramite gli intermediari abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati
possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di
compensare, già a partire dal primo giorno successivo al
trimestre di riferimento, tutto o parte del credito Iva
infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il
rimborso; la compensazione si effettua utilizzando il
modello F24 on line (per il secondo trimestre il codice è
6037).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del
19-3-2009, consultabile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it , ha approvato il nuovo
modello Iva TR, e relative istruzioni, per la richiesta di
rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva
trimestrale.
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato,
deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi
recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dai
periodi precedenti.
Per altre informazioni sull’argomento si rimanda
all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 13/2009
a pag. 78.
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di maggio, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono presentare all’ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni
intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue)
devono entro oggi presentare agli Uffici doganali competenti
gli elenchi trimestrali relativi alle operazioni registrate
o soggette a registrazione nel secondo trimestre 2009, se
hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare
complessivo superiore a 40.000 euro, ma non a 250.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2009 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
6/2009 a pag. 79, tenendo presente che dal 2007 sono
cambiate le regole per determinare la periodicità degli
elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso
dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 5-8-2009.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di
trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti entro la fine del mese il
numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo
considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la
manodopera agricola. Scade il termine per presentare
telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG Unico),
con riferimento al secondo trimestre 2009, relative alle
retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli
operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce
trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i
termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese
solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del
19-10-2006.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-7-2009 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113
e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti
d’imposta obbligati a rilasciare il modello Cud per i
compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente
in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di giugno, utili per il calcolo dei contributi e per
un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
A cura di
Paolo Martinelli
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