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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Dicembre 2008



10 MERCOLEDì
PRODOTTI VITIVINICOLI
Dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino campagna 2008-2009.
I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono ogni anno dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre. Il modello di dichiarazione vitivinicola è unico e comprende sia la dichiarazione di raccolta delle uve, sia la dichiarazione di produzione del vino.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di raccolta i produttori di uve interamente destinate a essere consumate come tali, a essere essiccate, o a essere trasformate in succo d’uva; come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 m2 di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta. Sono altresì esonerati i produttori di uve che consegnano tutta la loro produzione a un organismo associativo.
Sono, di norma, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di produzione vinicola i produttori che nei loro impianti hanno vinificato i prodotti acquistati ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 hL che non viene commercializzato.
Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate entro e non oltre oggi relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.
La presentazione non deve più essere fatta al Comune, bensì all’organismo pagatore competente per territorio. Per la campagna 2008-2009 l’organismo pagatore per tutto il territorio nazionale è Agea, a eccezione delle regioni Toscana, Veneto e Lombardia per le quali la competenza è dell’organismo pagatore regionale; tali organismi regionali forniscono, con proprie comunicazioni, le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni avvalendosi dei propri sistemi informativi.
I produttori che hanno dato mandato a un Centro di assistenza agricola (Caa) devono avvalersi dello stesso per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.
Per maggiori informazioni si vedano il decreto Mipaaf n. 2159 dell’8-10-2004 e la circolare Agea prot. ACIU.2008.1564 del 5-11-2008.
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.
I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese, con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ( www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti.
I distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2008, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di verificare che il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) sia lo stesso indicato nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007, consultabili sui siti www.agea.gov.it e www.acciseonline.it

15 LUNEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di novembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di novembre. Tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di novembre, anziché al mese di dicembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di novembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2008-2009. Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l’apposito Portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente. Gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 18 del 7-5-2008 reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.
Presentazione domanda di aiuto campagna 2008-2009. Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa nel corso del mese di ottobre 2008.
Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 18del 7-5-2008 reperibile sul sito www.agea.gov.it , il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

16 MARTEDì
ICI
Versamento saldo per l’anno 2008. Scade il termine per versare il saldo dell’Ici dovuta per l’anno 2008, al netto dell’eventuale acconto pagato. Si ricorda che la prima rata doveva essere calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la seconda rata (da pagare entro oggi) deve risultare pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno in corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Ovviamente, era possibile pagare entro il16-6-2008 l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione.
Coloro che risiedono all’estero possono effettuare un unico versamento entro oggi; in tal caso devono anche versare gli interessi del 3% calcolati sull’importo dovuto in acconto e non pagato alla scadenza del 16-6-2008.
L’imposta non va versata se non è superiore a 12 euro, fatta salva la possibilità per ogni Comune di deliberare un importo minimo diverso.
Si fa presente che quest’anno le abitazioni principali e, salvo qualche eccezione, le relative pertinenze, a esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso, non sono soggette al pagamento dell’Ici.
Si ricorda che dallo scorso anno tutti i contribuenti possono effettuare il pagamento anche con il modello F24, indipendentemente dal fatto che alcuni Comuni abbiano istituito un apposito conto corrente postale; chi paga con il modello F24 può quindi compensare il debito Ici con eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.), con esclusione dei crediti relativi ai tributi locali e alle altre entrate degli enti locali a eccezione delle addizionali Irpef.
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda, tra l’altro, a quanto pubblicato a pag. 61 di questo stesso numero della rivista e ai vari articoli che riguardano l’imposizione sui fabbricati rurali.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2008
Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2008. Per le persone decedute successivamente al 29-2-2008 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per l’anno 2007 e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalle normali scadenze.
Pertanto gli eredi devono provvedere al versamento delle imposte entro oggi, mentre hanno tempo fino al 31-12-2008 per presentare la relativa dichiarazione con il modello Unico 2008 tramite gli uffici postali, ovvero fino al 31-1-2009 se il contribuente deceduto era obbligato all’invio telematico per il quale ci si può avvalere degli intermediari abilitati. Ovviamente non sono dovuti acconti d’imposta per l’anno d’imposta 2008.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2007 il modello 730 per l’anno d’imposta 2006 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2008 presentato per conto del de cuius.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di novembre nonché alle fatture differite emesse entro il 15 dicembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di novembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di novembre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (articolo 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio. Si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di novembre, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che entro il 17-12-2007 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-11-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono, entro domani, sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28, rispettivamente dell’1-2 e del 7-3-2008.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al 2° trimestre 2008, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 online riportando i dati inviati dall’Inps.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente. La denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre informazioni si rinvia, da ultimo, alla circolare Inps n. 8 del 17-1-2008 consultabile sul sito www.inps.it .
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Versamento acconto sulle rivalutazioni. I datori di lavoro versano entro oggi un acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr). L’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni complessivamente maturate da tutti i dipendenti nell’anno solare precedente, comprese anche quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell’anno. È tuttavia possibile calcolare l’acconto sulle rivalutazioni del tfr che si presume matureranno nell’anno in corso.
Il saldo dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il 16-2-2009.
Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 online utilizzando il codice tributo 1712.
Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.
ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
Versamento seconda rata. Gli imprenditori individuali che alla data del 30-11-2007 utilizzavano beni immobili strumentali per l’esercizio dell’attività, che hanno optato, entro il 30-4-2008, per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa, devono effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva, come previsto dall’articolo 1, comma 37 della legge n. 244 del 24-12-2007 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007).
L’esclusione ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data dell’1-1-2008. L’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, pari al 10% della differenza tra il valore normale (determinato su base catastale) dei beni estromessi e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, va versata nella misura del 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data dell’1-1-2007, vale a dire entro il 30 settembre scorso, e la restante parte in due rate di uguale importo entro oggi e il 16-3-2009 maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo. Ovviamente era possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione.
Per gli immobili la cui cessione è soggetta a Iva, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale del bene.
L’estromissione agevolata degli immobili strumentali non può ovviamente interessare gli imprenditori agricoli che determinano il loro reddito d’impresa con il reddito agrario.
EMERGENZA BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

17 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 novembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al 3° trimestre 2008 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 17 novembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di ottobre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 novembre scorso, in tutto o in parte, la nona e ultima rata dell’Iva a saldo per il 2007 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2008 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2008, che non hanno versato entro il 17 novembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it .

20 SABATO
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli Uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008 a pag. 85, tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 27-12-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it .

25 GIOVEDì (prorogato a lunedì 29)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008 consultabile sul sito Internet www.enpaia.it .

27 SABATO (prorogato a lunedì 29)
IVA
Acconto per l’anno 2009. Scade il termine per l’eventuale versamento dell’acconto Iva da parte dei soggetti tenuti a tale obbligo. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 on line utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l’acconto dell’1% a titolo di interessi.
Tra le diverse cause che determinano l’esonero dall’obbligo del versamento si segnalano le seguenti:
- cessazione dell’attività entro il 30-11-2008 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2008 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell’attività nel corso del 2008;
- versamento dell’acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell’ultimo periodo del 2008 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
- previsione di chiudere l’ultimo periodo del 2008 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;
- registrazione nell’anno 2008 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
- essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr 633/72.
Data la complessità del calcolo dell’acconto, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

29 LUNEDì
DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2008
Tardiva presentazione telematica. Scade il termine per presentare tardivamente in via telematica (entro 90 giorni dal termine scaduto il 30-9-2008) la dichiarazione modello Unico 2008 relativa all’anno d’imposta 2007. La presentazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate.
L’inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate.
La tardiva presentazione del modello Unico 2008 comportava l’applicazione della sanzione ridotta pari a 32 euro (un ottavo della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di dichiarazione contenuta nell’Unico 2008 (redditi, Irap, Iva, ecc.); poiché con decreto legge n. 185 del 29 novembre scorso (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29-11-2008) la misura della sanzione è stata ridotta a un dodicesimo di quella normale, la sanzione dovrebbe ridursi a 22 euro.
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
ICI
Tardiva presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2007. La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2007 doveva essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007, vale a dire entro il 30 settembre per i contribuenti che consegnano la dichiarazione Unico 2008 in via telematica.
Coloro che non vi hanno adempiuto possono regolarizzare l’omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal termine originario, vale a dire entro oggi, beneficiando della sanzione ridotta pari al 12,50% dell’imposta dovuta (un ottavo della normale sanzione del 100%) con un minimo di 6 euro; poiché con il decreto legge n. 185/2008 richiamato nella precedente scadenza la misura della sanzione è stata ridotta a un dodicesimo di quella normale, la sanzione dovrebbe ridursi all’8,33% dell’imposta dovuta con un minimo di 4 euro.
Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23-4-2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2-5-2008) ed è disponibile sul sito Internet www.finanze.gov.it .
Per altre informazioni sull’Ici si rimanda a quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 77.
IVA
Tardiva presentazione telematica dichiarazione annuale in forma autonoma. Scade il termine per presentare tardivamente (entro 90 giorni dal termine scaduto il 30-9-2008), esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2008.
Per la tardiva presentazione dovrebbe essere dovuta la sanzione ridotta di 22 euro (anziché 32), pari a un dodicesimo della normale sanzione di 258 euro, come meglio specificato nella scadenza relativa alla tardiva presentazione del modello Unico 2008.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarderà pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
MODELLO 770/2008 ORDINARIO
Tardiva presentazione telematica dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Scade il termine per presentare tardivamente (entro 90 giorni dal termine scaduto il 30-9-2008), esclusivamente in via telematica, il modello 770/2008 Ordinario da parte dei sostituti d’imposta, degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2007 od operazioni di natura finanziaria effettuate nel 2007, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelle che riguardano i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
Per la tardiva presentazione dovrebbe essere dovuta la sanzione ridotta di 22 euro (anziché 32), pari a un dodicesimo della normale sanzione di 258 euro, come meglio specificato nella scadenza relativa alla tardiva presentazione del modello Unico 2008.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

30 MARTEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di ottobre 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall’1-12-2008; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dall’1-12-2008. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.

31 MERCOLEDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di novembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16 dicembre 2008 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di novembre, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-12-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-12-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-12-2004 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-12-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-12-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a pag. 129.
CARBURANTI AGEVOLATI
Ultimo prelievo. Entro oggi è possibile prelevare i carburanti agevolati per le macchine agricole assegnati per il 2008 dal locale Ufficio Uma (Utenti macchine agricole) sulla base della richiesta inoltrata, di norma, tramite i Caa (Centri di assistenza agricola).
Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.
APICOLTURA
Denuncia variazione apiari e alveari. Chiunque detiene apiari e alveari è tenuto entro oggi a denunciare, anche tramite le associazioni degli apicoltori, le variazioni verificatesi nell’anno in corso nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura pari almeno al 10% in più o in meno rispetto a quanto già denunciato.
La denuncia va presentata al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente; chi inizia l’attività di apicoltore è tenuto a darne comunicazione sempre al Servizio veterinario dell’Asl competente.
La mancata presentazione della denuncia o della comunicazione comporta l’impossibilità di beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
Si veda sull’argomento la legge n. 313 del 24-12-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004) che ha disciplinato l’esercizio dell’attività di apicoltura.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-3-2008
Presentazione dichiarazione dei redditi modello Unico 2008 e dichiarazione Ici. Per le persone decedute successivamente al 29-2-2008 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi e dell’Ici entro sei mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per l’anno 2007.
Pertanto gli eredi hanno tempo fino ad oggi per presentare la dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2007 dal de cuis e la dichiarazione dei redditi del de cuius con il modello Unico 2008 tramite gli uffici postali; chi si avvale della trasmissione telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, ha tempo fino al 31-1-2009. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2007 il modello 730 per l’anno d’imposta 2006 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2008 presentato per conto del de cuius.
INPS
Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 3° trimestre 2008, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.
Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
Presentazione domande per l’assegno al nucleo familiare. I lavoratori autonomi iscritti all’Inps nella gestione separata (collaboratori, amministratori di società, liberi professionisti, associati in partecipazione, ecc.), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, possono richiedere all’Inps, qualora ricorrano i presupposti, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Poiché tale diritto può essere esercitato nei limiti della prescrizione quinquennale, i lavoratori che intendono richiedere la prestazione dall’1-1-2004 devono presentare all’Inps la relativa domanda entro oggi.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare Inps n. 138 del 19-7-2002 e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4-4-2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12-6-2002).
INPS
Trasmissione modello SC37. Scade il termine, salvo ulteriore proroga, per trasmettere all’Inps il modello «SC37 Durc Interno» (allegato alla circolare Inps n. 51 del 18-4-2008) per godere dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’ultima proroga ad oggi del termine è stata comunicata dall’Inps con proprio messaggio n. 23462 del 23 ottobre scorso, come meglio specificato nell’articolo riportato a pag. 68 di questo stesso numero della rivista.
TRASPARENZA FISCALE
Trasmissione telematica dell’opzione. Le società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del dpr n. 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi) con esercizio coincidente con l’anno solare, soggetti all’imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative), che intendono avvalersi per il triennio 2008-2010 del particolare regime di trasparenza fiscale in base agli articoli 115 e 116 del suddetto decreto n. 917/1986, devono entro oggi trasmettere all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l’apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 4-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20-8-2004).
Si vedano anche il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23-4-2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30-4-2004) e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 49/E del 22-11-2004.
LIBRO DEGLI INVENTARI
Redazione e sottoscrizione. I contribuenti che sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro degli inventari devono provvedervi entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
L’adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2008 è scaduto il 30-9-2008.
SCRITTURE CONTABILI MECCANOGRAFICHE
Stampa su carta. I libri contabili tenuti con sistema meccanografico sono considerati regolari se stampati su supporto cartaceo entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
L’adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2008 è scaduto il 30-9-2008.
CAPITAL GAIN
Opzione o revoca regime risparmio amministrato. Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul «capital gain» per l’anno 2009 secondo il metodo del patrimonio amministrato, mediante comunicazione scritta al soggetto incaricato della custodia o dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2/L alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3-1-1998).
La scadenza interessa coloro che possiedono titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate, soggetti a imposta sostitutiva sul capital gain in caso di cessione, che sono in custodia o in amministrazione presso banche, Sim o altri intermediari professionali autorizzati.
Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.
Opzione o revoca regime risparmio gestito. Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul «capital gain» per l’anno 2009 secondo il metodo del risparmio gestito, mediante comunicazione scritta al soggetto gestore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2/L alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3-1-1998).
La scadenza interessa coloro che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 23-7-1996, l’incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi a imprese.
Si veda anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2008 per persone fisiche non titolari di partita Iva e tardivo versamento 2° e/o unico acconto per l’anno d’imposta 2008. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2008 e che non hanno versato entro il 1° dicembre scorso, in tutto o in parte, l’ultima rata in scadenza;
- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) che non hanno pagato, entro il 1° dicembre scorso, in tutto o in parte, le imposte sui redditi (Irpef, Ires per soggetti con anno fiscale solare), l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e altri tributi dovuti in acconto per l’anno d’imposta 2008.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
Si ricorda che la misura della sanzione è stata ridotta da un ottavo (3,75%) a un dodicesimo (2,5%) di quella normale del 30% con l’art. 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre scorso (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29-11-2008).
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° dicembre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-11-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° dicembre scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-11-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-12-2007 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-12-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-12-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-12-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.
 

A cura di
Paolo Martinelli

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