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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Ottobre 2008



1 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° settembre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-8-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° settembre scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-8-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro l’1-10-2007 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-9-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro l’1-10-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-9-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2008. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2008, che non hanno versato entro il 1° settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a luglio 2008, che non hanno pagato il rinnovo entro il 1° settembre scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento bollo auto entro 1 anno. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2007, che non hanno pagato il rinnovo entro il 1° ottobre 2007, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 6% pari a un quinto della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.

10 VENERDì
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2008 a mezzo degli appositi bollettini di pagamento predisposti dall’Inps; si ricorda che è possibile pagare anche on line con la procedura illustrata sul sito www.inps.it
Per quanto riguarda l’assunzione, la proroga, la trasformazione o la cessazione dei rapporti di lavoro, si fa presente che dall’11-1-2008 sono stati abrogati i modelli finora utilizzati (tra i quali il modello LD09) e previste nuove modalità specificate sempre sul sito www.inps.it nel quale è possibile trovare molte altre informazioni, compresa la possibilità di simulare il calcolo dei contributi dovuti.
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ( www.sian.it )direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di verificare che il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007, consultabili sui siti www.agea.gov.it e www.acciseonline.it

15 MERCOLEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di settembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di settembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di settembre, anziché al mese di ottobre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di settembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di settembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2008-2009. Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell’impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa nel corso del mese di agosto 2008.
Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 18 del 7-5-2008 reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.
Trasmissione elenchi campagna 2008-2009. Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l’apposito portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto/dichiarazione di consegna stipulato.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 18 del 7-5-2008 reperibile sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.
VINI NOVELLI
Esportazione via mare. Primo giorno utile per anticipare l’uscita dalle cantine dei vini novelli nei limiti dei quantitativi destinati all’esportazione, con trasporto via mare, in ambito intercontinentale; si veda sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.

16 GIOVEDì
IVA
Versamento rateale saldo 2007. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2008 che alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2007, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale ottava rata maggiorando l’imposta dovuta del 3,5%. Il versamento si effettua con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 17-11-2008) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2008, termine differito rispetto a quello originario del 31-7-2008.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I soggetti titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008, devono versare la rata in scadenza con il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di settembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere calcolata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di settembre, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che entro il 16-10-2007 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30-9-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché l’ottava rata dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato al salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28, rispettivamente del 1° febbraio e del 7 marzo 2008.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente. La denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre informazioni si rinvia, da ultimo, alla circolare Inps n. 8 del 17-1-2008 consultabile sul sito www.inps.it
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (luglio-settembre) e deliberati dall’1-7-1998, nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
EMERGENZA BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 settembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di agosto;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 settembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di agosto sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 settembre scorso, in tutto o in parte, la settima rata dell’Iva a saldo per il 2007 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2008 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2008, che non hanno versato entro il 16 settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

20 LUNEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 25-10-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it

25 SABATO
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008 consultabile sul sito www.enpaia.it
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per anticipare l’uscita dalle cantine dei vini novelli nei limiti dei quantitativi destinati alla commercializzazione in Italia e nell’Unione Europea e all’esportazione con trasporti in ambito internazionale per via aerea. Si veda sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
MODELLO 730/2008 REDDITI 2007
Integrazione del modello. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2008 per dichiarare i redditi relativi all’anno d’imposta 2007, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d’imposta ovvero tramite i Caf (Centri di assistenza fiscale) o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), qualora abbiano riscontrato errori nel modello 730/2008 la cui correzione comporta un rimborso o un minor debito, possono presentare, entro oggi, un nuovo modello 730 con la relativa documentazione a un Caf, o a un professionista abilitato, il quale provvederà alla verifica e alla elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.

30 GIOVEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di agosto 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per fare uscire in modo ordinario dalle cantine i vini novelli destinati ad essere consumati dal 6 novembre prossimo; si veda sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall’1-10-2008; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dall’1-10-2008. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2008. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2008, che non hanno versato entro il 30 settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2008, che non hanno pagato il rinnovo entro il 30 settembre scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-9-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-9-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2007 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-10-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-10-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

31 VENERDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale. L’articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazioni e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell’anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2008 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare, già a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento, tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso; la compensazione si effettua utilizzando il modello F24 on line (per il 3° trimestre il codice è 6038).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del 20-3-2008, consultabile sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it , ha approvato il nuovo modello Iva TR, e relative istruzioni, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dai periodi precedenti.
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di settembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi trimestrali, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel 3° trimestre 2008, se hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 250.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 5-11-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it
RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI
Nuovo termine per la predisposizione della perizia giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva. Con l’articolo 4, comma 9-ter, del decreto legge n. 97 del 3-6-2008, convertito dalla legge n. 129 del 2-8-2008 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2-8-2008), è stata nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all’1-1-2008, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili.
Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all’1-1-2008 e che deve essere versata l’imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-9-2008, 2009 e 2010; sull’importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l’anno di riferimento 2008; si veda al riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 144/E del 10 aprile scorso.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull’argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari n. 9/E, n. 31/E, n. 15/E, n. 55/E e n. 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6 novembre 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005 e la circolare n. 10 del 13-3-2007.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÁ NON QUOTATE
Nuovo termine per la predisposizione della perizia giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva. Con l’articolo 4, comma 9-ter, del decreto legge n. 97 del 3-6-2008, convertito dalla legge n. 129 del 2-8-2008 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2-8-2008), è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell’1-1-2008 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2008) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie.
Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata l’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che, alla data dell’1-1-2008, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-9-2008, 2009 e 2010; sull’importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l’anno di riferimento 2008; si veda al riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 144/E del 10 aprile scorso.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull’argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 9/E, n. 31/E, n. 15/E, n. 55/E e n. 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6 novembre 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005 e la circolare n. 10 del 13-3-2007.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008 devono versare l’eventuale rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16-10-2008 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello Cud per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di settembre, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-10-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-10-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-10-2004 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-10-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-10-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a pag. 129.
CANONE Rai-Tv
Scade il termine per effettuare il versamento della quarta e ultima rata trimestrale del canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2008.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di versare il canone annuo in quattro rate trimestrali.
TOSAP
Pagamento quarta rata. Quanti soggetti al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale quarta e ultima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÁ DI PERSONE IN CONTABILITÁ ORDINARIA
Opzione per determinare l’Irap in base al bilancio. Entro oggi le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile Irap in relazione alle risultanze di bilancio, senza interferenze fiscali, al pari delle società di capitali.
L’opzione, vincolante per almeno un triennio, deve essere manifestata con l’invio esclusivamente telematico dell’apposito modello predisposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31-3-2008, prot. 49810, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
Si fa presente che il termine per l’invio, già scaduto il 30-5-2008, è stato riaperto a oggi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29-5-2008, prot. 86175.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola. Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. Dmag Unico), con riferimento al 3° trimestre 2008, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del 19-10-2006.
INPS
Trasmissione modello SC37. Scade il termine, salvo ulteriore proroga, per trasmettere all’Inps il modello SC37 Durc Interno (allegato alla circolare Inps n. 51 del 18-4-2008) per godere dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale.
L’ultima proroga a oggi del termine è stata comunicata dall’Inps con proprio messaggio n. 20067 dell’11-9-2008.
ABITAZIONI EX RURALI
Accatastamento. Gli imprenditori agricoli non iscritti al Registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio competenti per territorio che utilizzano abitazioni rurali devono entro oggi dichiarare tali immobili al catasto fabbricati avendo gli stessi perduto i requisiti fiscali di ruralità stabiliti dalla legge 26-2-1994 n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.
In questo modo si evitano le relative sanzioni; in caso di inadempienza, dopo comunque una formale richiesta per adempiere all’obbligo da parte dell’Agenzia del territorio, la stessa provvederà d’ufficio all’accatastamento con oneri a carico degli interessati.
Si veda sull’argomento l’art. 2, commi da 36 a 38, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 286 del 24-11-2006 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28-11-2006), tenendo presente che il termine, originariamente previsto al 30-6-2007 poi prorogato al 30-11-2007, è stato ulteriormente prorogato a oggi con l’art. 26-bis, comma 2 lett. a) introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 248 del 31-12-2007 dalla legge n. 31 del 28-2-2008 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29-2-2008).
Si vedano, da ultimi, gli articoli pubblicati su L’Informatore Agrario n. 10/2008 a pag. 83 e n. 37/2008 a pag. 81.
 

A cura di
Paolo Martinelli

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