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agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
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Luglio 2008
2 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-7-2007
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-6-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-7-2007
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-6-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
3 GIOVEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni.
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad
aprile 2008, che non hanno pagato il rinnovo entro il 3
giugno scorso, possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un
ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
10 GIOVEDì
MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO
Termini presentazione dichiarazioni dei sostituti
d’imposta. Coloro che nel corso del 2007 hanno
corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai
vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti
all’Inail, devono presentare il modello 770/2008 con
scadenze diverse a seconda del modello utilizzato.
Infatti esistono due versioni del mod. 770:
- il mod. 770/2008 Semplificato, nel quale sono di fatto
contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi
di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e
occasionali, da presentare entro oggi;
- il mod. 770/2008 Ordinario, riservato a particolari
categorie di sostituti d’imposta, da presentare entro il
31-7-2008.
Entrambi i modelli vanno presentati in forma autonoma, non
essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata
modello Unico 2008, avvalendosi esclusivamente dell’invio
telematico.
Si fa presente che il termine originario di trasmissione del
mod. 770/2008 Semplificato (31-5-2008) è stato differito ad
oggi con l’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 97 del
3-6-2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 dello
stesso giorno, in corso di conversione in legge.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la
compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito
Internet www.agenziaentrate.gov.it.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento ritenute Irpef 2007 e irregolarità
mod. 770/2007. Come ormai noto, i contribuenti che
per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il
versamento di tributi o la presentazione di denunce possono
avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso per
regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione
delle sanzioni amministrative tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un
quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia
già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento
operoso i sostituti d’imposta che presentano
telematicamente, sempre entro oggi, il mod. 770/2008
Semplificato per l’anno d’imposta 2007, i quali non hanno
versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le
ritenute alla fonte operate nel corso dell’anno 2007, ovvero
hanno presentato il mod. 770/2007 Semplificato con dati
infedeli.
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive
da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione
delle olive da tavola devono trasmettere in forma
elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni
mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e
alla trasformazione delle olive da tavola del mese
precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (
www.sian.it ) direttamente dai soggetti interessati
ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative o i Caa.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I
distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario
relativo alla distillazione dei sottoprodotti della
vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il
30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta
dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il
giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in
distilleria, al fine di verificare che il totale delle
quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano
le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del
17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come
integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007,
consultabili sui siti Internet www.agea.gov.it e
www.acciseonline.it
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici.
Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono
effettuare il versamento dei contributi previdenziali
relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2008 a mezzo
degli appositi bollettini di pagamento predisposti
dall’Inps; si ricorda che è possibile pagare anche on line
con la procedura illustrata sul sito
www.inps.it
Per quanto riguarda l’assunzione, la proroga, la
trasformazione o la cessazione dei rapporti di lavoro, si fa
presente che dall’11-1-2008 sono stati abrogati i modelli
finora utilizzati (tra i quali il modello LD09) e previste
nuove modalità specificate sempre sul sito
www.inps.it nel quale è
possibile trovare molte altre informazioni, compresa la
possibilità di simulare il calcolo dei contributi dovuti.
15 MARTEDì
IVA
Fatturazione differita per consegne di giugno.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i
quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna o spedizione; la fattura differita deve essere
registrata entro il termine di emissione e con riferimento
al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di giugno, anziché al
mese di luglio.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di giugno ad uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di giugno ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
E’ bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
16 MERCOLEDì
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap (ex iatp).
Scade il termine per effettuare il versamento della prima
rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori
agricoli professionali, dovuti per l’anno 2008, utilizzando
il modello di pagamento unificato F24 inviato dall’Inps,
fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di
pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie
avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo
professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n.
99 del 29 marzo 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del
22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27
maggio 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha
sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a
titolo principale (iatp) a decorrere dal 7 maggio 2004; si
vedano al riguardo le circolari Inps n. 85, n. 100 e n. 48,
rispettivamente del 24 maggio 2004, del 1° luglio 2004 e del
24 marzo 2006.
Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere
gravati da un ulteriore contributo associativo sindacale a
favore delle organizzazioni agricole rappresentative a
livello nazionale. Tale contributo aggiuntivo non è
obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la
delega alla riscossione a suo tempo accordata
all’organizzazione sindacale la quale provvederà a
segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale
per mancanza dei presupposti, gli interessati possono
ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute
inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti con maggiorazione.
Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte
e dei tributi dovuti a saldo per l’anno d’imposta 2007 e/o
in acconto per l’anno d’imposta 2008, in base al modello
Unico 2008, con la maggiorazione dello 0,4%; tale
maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute
compensata con altri crediti esposti nel modello F24.
Si fa presente che è allo studio un provvedimento
ministeriale per la non applicazione della maggiorazione.
Si ricorda, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da
versare scegliendo il numero delle rate; per i versamenti
effettuati entro oggi gli importi da rateizzare devono
essere preventivamente maggiorati dello 0,4%, salvo
intervenga il provvedimento di non applicazione.
Il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il
mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli
interessi dello 0,50% per ogni mese di rateazione. Le rate
vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai
soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi
il 17 novembre 2008 essendo il 16 domenica) ed entro la fine
del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade
quindi il 1° dicembre 2008 essendo il 30 novembre domenica).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a
pag. 79.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa
presente che tutti i contribuenti, siano essi persone
fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di
partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento
unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva
esclusivamente il modello on line), tenendo presente che non
è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo
possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica
soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e
versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è
possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna
somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione.
Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2008
dovuto per l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto
presso la camera di commercio competente per territorio, con
la maggiorazione dello 0,4% come già visto nella scadenza
relativa al versamento delle imposte risultanti da Unico
2008.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione
esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato
F24, con la possibilità di compensare il diritto annuale
camerale con eventuali altri crediti.
Le camere di commercio hanno inviato agli interessati una
lettera con le istruzioni per il calcolo e le modalità di
versamento.
Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune»
riportata nella «Sezione Ici ed altri tributi locali» del
modello F24 va indicata la camera di commercio alla quale è
dovuto il versamento, riportando la sigla automobilistica
del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».
Si fa presente che i diritti annuali dovuti per l’anno 2008
sono stati determinati (con un aumento rispetto al 2007) con
decreto ministeriale del 1° febbraio 2008 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4-3-2008.
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet
della locale camera di commercio e sul sito
www.infoimprese.it
IVA
Versamento rateale saldo 2007. I contribuenti,
sia soggetti a Unico 2008 sia alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2007, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale quinta rata maggiorando l’imposta dovuta del
2%. Il versamento si effettua con il modello F24
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
17-11-2008) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si fa presente che anche quest’anno la dichiarazione Iva,
sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 30-9-2008, termine
differito, rispetto a quello originario del 31-7-2008, con
l’art. 3 del decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 dello stesso
giorno, in corso di conversione in legge.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è disponibile gratuitamente sui siti
www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I
soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare
il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo
per l’anno d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2008 in base al modello Unico 2008, devono versare
la rata in scadenza con il modello F24 esclusivamente per
via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a
pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23 dicembre 2005;
si veda al riguardo l’articolo pubblicato a pag. 88 de
L’Informatore Agrario n. 1/2006.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15 novembre
2004 e n. 6/E del 16 febbraio 2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17 gennaio 2006 e del 19 gennaio 2007 entrambe
individuate con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le
fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è
tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al
mese di giugno, salvo quanto previsto per gli acquisti
intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione, o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e
del 26 settembre 2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per la omessa o errata comunicazione
dei dati delle dichiarazioni d’intento. Pertanto coloro che
entro il 16 luglio 2007 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 30
giugno 2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la quinta rata
dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3 gennaio e 16 marzo 2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13 marzo 1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83
del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato alla misura del salario convenzionale per i
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2008 e per le
modalità di calcolo si vedano le circolari Inps n. 11 e 28,
rispettivamente, del 1° febbraio e del 7 marzo 2008.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione
separata. Scade il termine per versare all’Inps il
contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8 novembre 2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la
legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno
2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre
informazioni si consiglia di visitare il sito
www.inps.it
EMERGENZA BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue
tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini
di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali,
comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono
versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute sui
dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
(aprile-giugno) e deliberati dal 1° luglio 1998, nonché le
ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel
medesimo periodo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
giugno scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
maggio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
giugno scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
giugno scorso, in tutto o in parte, la quarta rata dell’Iva
a saldo per il 2007 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2008 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale
delle imposte derivanti dal modello Unico 2008 a partire dal
16 giugno senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno
versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o in parte, la
prima rata;
- i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 giugno
scorso, in tutto o in parte, la prima rata dell’Ici dovuta
per l’anno 2008.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si
ricorda che dal 1° gennaio 2008 la misura annua degli
interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del
ministero dell’economia e delle finanze del 12 dicembre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
20 DOMENICA (prorogato a lunedì 21)
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni
e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della
Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate
le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei
casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 25-7-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
25 VENERDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle
retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av bancario,
oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca
Popolare di Sondrio – sede di Roma – codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008
consultabile sul sito
www.enpaia.it
28 LUNEDì
FABBRICATI EX RURALI
Termini per l’accatastamento. Scade il termine, salvo
ulteriore proroga, per censire al Catasto urbano i
fabbricati che hanno perso i requisiti fiscali per essere
considerati ancora rurali, e quindi non produttivi
autonomamente di reddito fondiario, i quali risultano
individuati negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28-12-2007.
Tali elenchi possono essere consultabili sul sito
www.agenziaterritorio.it
Si veda, da ultimo, l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 10/2008, a pag. 83.
30 MERCOLEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
maggio 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale
di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In
alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
30 MERCOLEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di maggio 2008, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente. Sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-7-2008; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-7-2008. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8
giugno 2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 3a rata imposta sostitutiva
per rivalutazione terreni e quote societarie possedute
all’1/1/2005 e rata imposte da Unico 2008. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso, in tutto o in parte, il pagamento della terza rata,
maggiorata del 6%, dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito
della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti
all’1-1-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso, in tutto o in parte, il pagamento della terza rata,
maggiorata del 6%, dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito
della rideterminazione dei valori delle partecipazioni
societarie possedute all’1-1-2005;
- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita
Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, a partire da
16-6-2008, delle imposte derivanti da Unico 2008, che non
hanno versato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in
parte, la seconda rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della
sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale
del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario.
Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi
legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti
nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo, istituiti
dall’Agenzia delle entrate, consultabili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed
entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento
operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dal-l’1-6-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-6-2008;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2007
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-7-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-7-2007
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-7-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 GIOVEDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i venti giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE
IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2007 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2008 in
base al modello Unico 2008 devono versare l’eventuale rata
in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 22/2008 a
pag. 79.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2008 e al Supplemento «Unico 2008 - Persone fisiche»
pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2008.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di maggio, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono presentare all’ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni
intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue)
devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti
gli elenchi trimestrali, relativi alle operazioni registrate
o soggette a registrazione nel 2° trimestre 2008, se hanno
effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare
complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 250.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2008 a pag. 85 tenendo presente che dal 2007 sono cambiate
le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei
casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 5-8-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito
www.agenziadogane.it
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di
trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il
numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo
considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione telematica denunce trimestrali per la
manodopera agricola. Scade il termine per presentare
telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG Unico),
con riferimento al 2° trimestre 2008, relative alle
retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli
operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce
trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i
termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese
solare successivo al trimestre di riferimento.
Si vedano, tra le altre, la circolare Inps n. 115 del
19-10-2006.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-7-2008 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113
e 114.
Invio telematico modello EMens. I sostituti
d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i
compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente
in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di giugno, utili per il calcolo dei contributi e per
un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2004 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-7-2004;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-7-2006;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-7-2004 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-7-2004 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-7-2006.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 4/2008 a
pag. 129.
CANONE Rai-Tv
Scade il termine per effettuare il versamento
della terza rata trimestrale o della seconda rata semestrale
del canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2008.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto di
versare il canone annuo in quattro rate trimestrali o in due
rate semestrali.
TOSAP
Pagamento terza rata. Quanti soggetti al
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale
terza rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa
dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza
interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale. L’articolo
38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972 e successive
modificazioni e integrazioni detta le regole per chiedere il
rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva
maturato nei primi tre trimestri dell’anno. Il termine di
presentazione della richiesta di rimborso scade l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva
infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2008
devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di
rimborso infrannuale in via telematica, direttamente o
tramite gli intermediari abilitati.
In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati
possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di
compensare, già a partire dal primo giorno successivo al
trimestre di riferimento, tutto o parte del credito Iva
infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il
rimborso. La compensazione si effettua utilizzando il
modello F24 on line (per il 2° trimestre il codice è 6037).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del
20-3-2008, consultabile sui siti www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it, ha approvato il nuovo modello IVA TR, e
relative istruzioni, per la richiesta di rimborso o per
l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato,
deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi
recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dal
periodo precedente.
DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DI LAVORO
AUTONOMO
Presentazione dichiarazione dei redditi da lavoro
autonomo. I pensionati soggetti al divieto di cumulo
parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo,
devono entro oggi presentare all’ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
conseguiti nel 2007 e di quelli presunti per l’anno 2008, al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al
lordo delle ritenute fiscali.
Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione
comporta l’applicazione della sanzione pari a un anno della
pensione.
A ogni buon conto, considerate le molteplici variabili
legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di
esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al sito
www.Inps.it
A cura di
Paolo Martinelli
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