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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Marzo 2008


 

1 SABATO (prorogati a lunedì 3 marzo i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
QUOTE LATTE
Affitto di quote. Le cessioni temporanee di quote latte, mediante contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, devono essere stipulate e presentate alla Regione competente entro e non oltre il 1° marzo del periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione; le firme possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle Regioni.
Si veda al riguardo l’art. 19 del decreto Mipaf del 31-7-2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003.
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di dicembre 2007, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° febbraio; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° febbraio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
MODELLO 730/2007
Tardivo versamento a conguaglio. I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell’anno 2007, l’intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2007, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell’assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro il 31-1-2008 la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento F24.
Coloro che non hanno effettuato il versamento entro il 31 gennaio scorso possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 3% annuo per i giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2007, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 gennaio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

2 DOMENICA (prorogato a lunedì 3 marzo)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2007 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-2-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-2-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

10 LUNEDì
FRANTOI E IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caaf.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA
Invio distinta prodotti lavorati e ottenuti. I distillatori che hanno richiesto l’aiuto comunitario relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, presentando domanda all’Agea entro il 30-11-2007, devono inviare ogni mese all’Agea la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti entro il giorno 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria, al fine di verificare che il totale delle quantità distillate (e i relativi prodotti ottenuti) siano le stesse indicate nelle domande di aiuto.
Si veda sull’argomento il regolamento Ce n. 1493 del 17-5-1999 e la circolare Agea n. 32 del 5-12-2006, come integrata dalla circolare Agea n. 28 del 26-10-2007, consultabili sui siti www.agea.gov.it e www.acciseonline.it

15 SABATO
IVA
Fatturazione differita per consegne di febbraio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi, debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di febbraio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di febbraio, anziché al mese di marzo.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di febbraio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando questo è stato determinato nel mese di febbraio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo), che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
Presentazione domande 2008. Entro oggi è possibile far pervenire al Mipaaf le istanze per la richiesta di contributi relativi all’attuazione nel 2008 delle seguenti iniziative:
- partecipazione e realizzazione di interventi, fiere, convegni e manifestazioni da parte di consorzi di tutela incaricati dal Mipaaf, da organismi associativi e altri organismi che operano per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’immagine e della qualità nonché per una migliore produzione e una più estesa divulgazione, conoscenza e informazione delle indicazioni geografiche riguardanti le produzioni agroalimentari nazionali, in campo nazionale e internazionale;
- interventi predisposti da consorzi di tutela, enti, organismi e associazioni per la valorizzazione, la salvaguardia dell’immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, della produzione agroalimentare nazionale contraddistinta da riconoscimento Ue ai sensi dei regolamenti 509/2006 e 510/2006 e della legge n. 164/1992.
Si veda al riguardo il decreto Mipaaf del 25-1-2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6-2-2007.

16 DOMENICA (prorogati a lunedì 17 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2007-2008. Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 4 del regolamento Ce n. 1786/2003 devono entro oggi presentare all’Organismo pagatore competente per territorio la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa nel corso del mese di gennaio 2008.
Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile.
Si vada sull’argomento la circolare Agea ACIU.2007.418 dell’11-6-2007 reperibile sul sito www.agea.gov.it
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al 3° trimestre 2007, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall’Inps.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di febbraio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 marzo per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di febbraio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di febbraio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate con il n. 1/E.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di febbraio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la citata circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-3-2007 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 28-2-2007, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
Versamento annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della differenza tra l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2007 e gli importi già versati in base alle liquidazioni periodiche; i contribuenti che sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata possono versare entro il termine di pagamento del saldo delle imposte dovute in base al modello Unico 2008, con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
È possibile inoltre rateizzare l’importo dovuto a saldo, anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero massimo di 9 rate mensili a partire da oggi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l’ultima rata non può essere versata oltre il 16-11-2008. All’importo di ogni rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro.
Si fa presente che quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31-7-2008.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni, è disponibile gratuitamente sui siti Internet www.agenziaentrate.gov.it  e www.finanze.gov.it
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2007 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la prima rata dell’acconto 2008 dell’addizionale comunale all’Irpef.
Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d’imposta nel mese di febbraio, anziché entro la fine del 2007 o del gennaio scorso, devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef.
Dalla differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2007 e l’imposta già trattenuta, si ottiene l’importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare.
Nel caso che durante il rapporto di lavoro il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d’imposta in base a un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.
Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell’anno.
Il conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2007 e alle ritenute operate fino a tale data. Tuttavia è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2007 corrisposti entro il 12-1-2008.
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2008 introdotte con la legge n. 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per l’anno 2008 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007) e per altre informazioni si consiglia di visitare il sito www.inps.it .
SOCIETÀ DI CAPITALI
Versamento tassa annuale per i libri sociali. Le società di capitali soggette all’Iva esistenti all’1-1-2008 sono tenute al versamento annuale, entro il termine di pagamento del saldo Iva 2007, della tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3 dell’art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del 26-10-1972 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 28-12-1995).
La tassa è dovuta in misura forfettaria pari a 309,87 euro elevata a 516,46 euro per le società con capitale superiore a 516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il modello F24 telematico indicando sempre il codice tributo 7085 (tassa annuale vidimazione libri sociali).
Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 92/E del 22-10-2001.
INAIL
Trasmissione denuncia retribuzioni on line o su supporto magnetico. I contribuenti che devono presentare all’Inail la denuncia annuale delle retribuzioni, se non hanno provveduto con il modello cartaceo entro il 18 febbraio scorso, possono adempiere l’obbligo entro oggi presentando la denuncia in via telematica collegandosi al sito Internet www.inail.it, dove è possibile consultare la guida all’autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

19 MERCOLEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 febbraio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18 febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 18 febbraio scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Si ricorda che dall’1-1-2008 la misura annua degli interessi legali è passata dal 2,5 al 3% con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12-12-2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2007.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione n. 109 del 22-5-2007.

20 GIOVEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2007 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2008 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2008 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 5/2008 a pag. 85, tenendo presente che dal 2007 sono cambiate le regole per determinare la periodicità degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel corso dell’anno.
Coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo fino al 25-3-2008.
Sulle ultime novità si veda il decreto del Ministero dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it .

25 MARTEDì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, o con M.Av. bancario, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca popolare di Sondrio - sede di Roma - codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 4-2-2008 consultabile sul sito Internet www.enpaia.it

30 DOMENICA (prorogati a lunedì 31 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di gennaio 2008, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003, convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003, che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° marzo; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° marzo. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2009.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2007 la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-3-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2007 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-3-2007.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio 2008, che non hanno pagato il rinnovo entro il 29 febbraio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

31 LUNEDì
POMODORO DA INDUSTRIA
Deposito contratti. È stato prorogato a oggi il termine per fare pervenire all’organismo pagatore i contratti di trasformazione del pomodoro da industria conclusi fra le organizzazioni di produttori o gruppi di produttori, debitamente riconosciuti, e i primi trasformatori.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003, convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003, che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
PRIVACY
Redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. Coloro che trattano dati sensibili e/o giudiziari con strumenti elettronici (anche un semplice personal computer) sono obbligati, entro oggi, a redigere o aggiornare il «Documento programmatico sulla sicurezza» (Dps) come previsto all’articolo 180 del nuovo codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 30-6-2003 e successive modificazioni e/o integrazioni).
Considerata la particolarità della scadenza e le onerose sanzioni collegate, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia e di visitare il sito www.privacy.it
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e in quello degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di febbraio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

A cura di
Paolo Martinelli

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