Novembre 2007
6 MARTEDì
VINI NOVELLI
Immissione al consumo. Dalle ore 0,01 di oggi è possibile
immettere al consumo i vini novelli, fatte salve particolari
deroghe per anticiparne l’estrazione dagli stabilimenti ove
è avvenuto il confezionamento.
Si veda sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
10 SABATO
FRANTOI E IMPRESE
DI TRASFORMAZIONE
Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da
tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive
da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di
produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle
operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione
delle olive da tavola del mese precedente.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente
tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai
soggetti interessati, ovvero tramite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative o i Caaf.
Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie
da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o
trasformate, dell’olio ottenuto, della sansa ottenuta, delle
giacenze di olio e/o di olive da tavola.
Si veda, da ultima, la circolare Agea ACIU.2007.764 del
28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale
H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e
la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne
2007, 2008 e successive.
14 MERCOLEDì
FORAGGI ESSICCATI
Presentazione domanda di aiuto campagna 2007-2008.
Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono
beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 4 del regolamento
Ce n. 1786/2003 devono entro oggi presentare all’Organismo
pagatore competente per territorio la domanda mensile di
aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa
nel corso di settembre 2007.
Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di
forza maggiore o circostanze eccezionali, l’importo
dell’aiuto è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è
irricevibile.
Si vada sull’argomento la circolare Agea ACIU.2007.418
dell’11-6-2007 reperibile sul sito www.agea.gov.it
15 GIOVEDì
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Trasmissione telematica. Scade il termine per
presentare, esclusivamente in via telematica, gli elenchi
dei clienti e dei fornitori per l’anno 2006 da parte dei
contribuenti Iva che nell’anno 2006 hanno realizzato ricavi
non superiori a 309.874,14 euro (per le imprese che hanno
per oggetto prestazioni di servizi), ovvero a 516.456,90
euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività), con
esclusione dei soggetti in contabilità semplificata per non
avere superato nel 2005 i suddetti limiti di ricavi; sono
escluse anche le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, le associazioni di promozione sociale e di
volontariato nonché le onlus.
Con circolare n. 53 del 3 ottobre scorso l’Agenzia delle
entrate ha chiarito che rientrano nell’esonero anche le
aziende agricole che non producono reddito d’impresa, vale a
dire le ditte individuali e le società semplici che svolgono
attività agricola compresa quella agrituristica e quelle
connesse.
Pertanto l’obbligo interessa le società di capitali, le
società di persone (con esclusione di quelle semplici) e le
imprese individuali in contabilità ordinaria per obbligo.
Per maggiori informazioni si rinvia alla succitata circolare
n. 53/2007 e, da ultimo, a quanto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 38/2007 a pag. 63.
IVA
Fatturazione differita per consegne di ottobre.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di ottobre; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di ottobre, anziché al
mese di novembre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di ottobre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare, quando il prezzo è stato
determinato nel mese di ottobre ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94
euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel
corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94
euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna,
un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati
i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta,
distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
FORAGGI ESSICCATI
Trasmissione elenchi campagna 2007-2008. Le
imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di
foraggi devono entro oggi trasmettere all’Organismo pagatore
competente per territorio l’elenco riepilogativo dei
contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna
presentate nel corso del mese precedente.
Si vada al riguardo la circolare Agea ACIU.2007.418
dell’11-6-2007.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
ottobre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
settembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
ottobre scorso, in tutto o in parte, l’ottava rata dell’Iva
a saldo per il 2006 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2007 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto
il versamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2007,
che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o
in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% ( della sanzione normale del 30%) e con gli interessi
di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario; tali
interessi, salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel
modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo istituiti
dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione n. 109
del 22-5-2007.
16 VENERDì
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi CD e IAP (ex IATP).
Scade il termine per effettuare il versamento della terza
rata relativa ai contributi previdenziali di coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori
agricoli professionali, dovuti per l’anno 2007, utilizzando
il modello di pagamento unificato F24 inviato dall’Inps,
fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di
pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie
avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo
professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n.
99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del
22-4-2004), modificato dal decreto legislativo n. 101 del
27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha
sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a
titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano
al riguardo le circolari Inps n. 85, 100 e 48,
rispettivamente, del 24-5-2004, dell’1-7-2004 e del
24-3-2006.
Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere
gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a
favore delle organizzazioni agricole rappresentative a
livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è
obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la
delega alla riscossione a suo tempo accordata
all’organizzazione sindacale, la quale provvederà a
segnalarlo all’Inps.
Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale
per mancanza dei presupposti, gli interessati possono
ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute
inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
Per i contributi dovuti per l’anno 2007 si veda la circolare
Inps n. 95 del 27-6-2007.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato alla misura del salario convenzionale per i
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2007 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 42 del
20-2-2007.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla
Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps
il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2007 e per altre novità
introdotte con la legge n. 296 del 27-12-2006 (legge
finanziaria per l’anno 2007 pubblicata sul Supplemento
ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del
27-12-2006) si veda la circolare Inps n. 7 dell’11-1-2007.
Versamento contributi artigiani e commercianti.
Scade il termine per effettuare il pagamento della terza
rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l’anno
2007 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non
sono titolari di partita Iva, compilando il modello di
pagamento unificato F24 (telematico per chi ha la partita
Iva) in base ai dati inviati dall’Inps.
Si veda al riguardo la circolare Inps n. 29 del 29-1-2007.
INFLUENZA AVIARE
Versamento 4ª rata tributi sospesi. Gli
allevatori avicoli, le imprese di macellazione e
trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche
operanti nella filiera e gli esercenti attività di commercio
all’ingrosso di carni avicole, che avevano sospeso i
versamenti tributari dovuti dall’1-1-2006 al 31-10-2006 a
seguito della crisi per l’influenza aviare, dovevano
effettuare i versamenti sospesi, senza sanzioni e interessi,
entro il 16-1-2007 in un’unica soluzione ovvero in un
massimo di 4 rate trimestrali di pari importo delle quali
oggi scade l’eventuale quarta e ultima rata maggiorata degli
interessi legali a decorrere dal 17-1-2007. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per la
sospensione dei termini, dovevano essere effettuati entro il
31-1-2007.
La ripresa degli adempimenti tributari sospesi è stata
disposta con l’art. 2, comma 3, del decreto legge n. 300 del
28-12-2006 pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I
soggetti titolari di partita Iva, che hanno scelto di
rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a
saldo per l’anno d’imposta 2006 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2007 in base al modello Unico 2007, devono versare
la rata in scadenza con il modello F24 esclusivamente per
via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi, che variano
da caso a caso, sono stati ulteriormente variati per il
combinato disposto della risoluzione ministeriale n. 128/E
del 6-6-2007 e del dpcm n. 154 del 5-7-2007, è opportuno non
fare più riferimento alla tabella pubblicata su
L’Informatore Agrario n. 22/2007 a pag. 84 e consultare le
tabelle riportate sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2006 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la nona rata
dell’acconto 2007 dell’addizionale comunale all’Irpef
(novità introdotta con la Finanziaria 2007).
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E,
rispettivamente, del 3 gennaio e 16 marzo 2005.
IVA
Versamento rateale saldo 2006. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2007 che alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2006, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale nona e ultima rata maggiorando l’imposta
dovuta del 4%; il versamento si effettua con il modello F24
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che
la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per ogni mese o
frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno
di versamento.
Si rammenta che quest’anno il termine per la trasmissione
telematica della dichiarazione Iva, sia autonoma che
unificata, è stato fissato all’1-10-2007.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si vedano anche le circolari dell’Agenzia delle
entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007 entrambe individuate
con il n. 1/E.
Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole
in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la
liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate
nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2007, nonché alle
fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o
spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di
settembre (decreto ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro
delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta
dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già
ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla
liquidazione Iva del mese di ottobre sopra riportata.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al
terzo trimestre 2007 (contribuenti trimestrali), salvo
quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo
non è tassativo per le aziende agricole che operano nel
regime speciale agricolo, in quanto la determinazione
dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle
fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative
scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e
del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-11-2006 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-10-2006, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
EMERGENZA LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Le aziende
zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti
(lingua blu), che hanno usufruito della sospensione dei
termini di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro
oggi la rata in scadenza.
INAIL
Versamento 4a rata per l’autoliquidazione del premio.
Coloro che hanno optato per il pagamento in quattro rate
trimestrali del premio Inail dovuto a saldo per l’anno 2006
e in acconto per l’anno 2007 devono versare l’ultima rata
compilando l’apposita sezione Inail del modello F24.
Sul sito Internet www.inail.it
è possibile consultare la guida all’autoliquidazione del
premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo
dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la
rateazione del premio.
TFR
Versamento quote al fondo Inps con maggiorazione.
Scade il termine per effettuare il versamento delle quote di
tfr dovute al fondo Inps con riferimento ai mesi di luglio,
agosto e settembre; è inoltre dovuta una maggiorazione del
2,74%, a titolo di interessi, con maturazione dalla data di
scadenza originaria (giorno 16 del mese successivo al
periodo di riferimento).
Per maggiori informazioni si veda il messaggio Inps n. 22789
del 19 settembre scorso e quanto pubblicato su questo stesso
numero a pag. 81.
20 MARTEDì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni
e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue)
devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti
gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni
registrate o soggette a registrazione nel mese precedente,
se:
- hanno effettuato nel 2006 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2007 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 250.000 euro;
- hanno effettuato nel 2006 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2007 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 180.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2007 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
5/2007, a pag. 108, tenendo presente che:
- sono variati gli importi di alcuni limiti rispetto al
2006;
- dall’1-1-2007 Bulgaria e Romania fanno parte dell’Unione
Europea e quindi è necessario rivedere la periodicità degli
elenchi in base alle importazioni e alle esportazioni
effettuate nell’anno 2006 nei confronti di tali Paesi;
- sono cambiate le regole per determinare la periodicità
degli elenchi nei casi di superamento di alcuni limiti nel
corso dell’anno;
- coloro che inviano gli elenchi telematicamente hanno tempo
fino al 26-11-2007.
Su queste ultime novità si veda il decreto del Ministero
dell’economia del 20-12-2006 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30-12-2006 e reperibile, insieme ad
altre informazioni, sul sito www.agenziadogane.it.
25 DOMENICA (prorogato a lunedì 26)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet
(www.enpaia.it), la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per
i consorzi di bonifica) relativa alle retribuzioni
corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – c/c 36000/17 ABI 5696 CAB 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del
28-1-2005.
CONTRIBUENTI MINORI
Comunicazione incassi. I contribuenti persone fisiche, che
svolgono attività soggetta a Iva e rientrano nel nuovo
regime della franchigia ex art. 32-bis del dpr 633/72,
devono entro oggi inviare la comunicazione telematica dei
corrispettivi conseguiti nel mese precedente.
Si veda sull’argomento anche il provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate del 18-7-2007 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3-8-2007.
29 GIOVEDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
ottobre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-10-2007;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
ottobre scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-10-2007.
Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
30 VENERDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento secondo o unico acconto per l’anno d’imposta
2007. Scade il termine per effettuare il versamento
delle imposte e dei tributi dovuti in acconto per l’anno
d’imposta 2007, in base al modello Unico 2007, utilizzando
il modello F24; i soggetti titolari di partita Iva devono di
norma utilizzare il modello on line nella nuova versione in
uso dal 29-10-2007 e reperibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
Gli artigiani e i commercianti versano anche il secondo
acconto 2007 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito
eccedente il minimale e i soggetti titolari di redditi di
lavoro autonomo il secondo acconto del contributo dovuto
alla gestione separata Inps (ex 10%).
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2007 e al Supplemento «Guida a Unico 2007 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2007.
MODELLO 730/2007 REDDITI 2006
Prelievo secondo o unico acconto Irpef. I sostituti
d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) devono
trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni corrisposte
in questo mese la seconda o unica rata dell’acconto Irpef
dovuto dai contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e
pensionati, in base al prospetto di liquidazione del modello
730/2007, tenendo conto delle eventuali rettifiche
comunicate dagli interessati entro il 30 settembre scorso.
Se la retribuzione o la rata di pensione non è sufficiente
per pagare le imposte, l’importo residuo dovrà essere
trattenuto nel mese successivo con la maggiorazione dello
0,4% mensile a titolo di interesse.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita
Iva. Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che
hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2006 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2007 in base al modello Unico
2007, devono versare l’eventuale ultima rata in scadenza
utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi, che variano
da caso a caso, sono stati ulteriormente modificati per il
combinato disposto della risoluzione ministeriale n. 128/E
del 6-6-2007 e del dpcm n. 154 del 5-7-2007, è opportuno non
fare più riferimento alla tabella pubblicata su
L’Informatore Agrario n. 22/2007 a pag. 84 e consultare
invece le tabelle riportate sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I
primi acquirenti di latte (cooperative, industriali,
commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il
versamento del prelievo supplementare trattenuto ai
produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di
settembre 2007, in esubero rispetto al quantitativo
individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.
In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una
fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e
semplice richiesta per un importo pari al prelievo
supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni
nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003),
che ha riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con versamento della relativa
imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili
che decorrono dall’1-11-2007; per i contratti di locazione
già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-11-2007. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2008.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
NUOVI ESTIMI CATASTALI
Versamento maggiori imposte. Le persone fisiche e le società
semplici che non hanno tenuto conto nel modello Unico 2007
dei nuovi redditi fondiari, dominicale e agrario, a seguito
delle variazioni colturali intervenute con la pac 2006,
possono entro oggi versare le maggiori imposte aumentate
degli interessi moratori (2,5% annuo) senza applicazione di
sanzioni.
Tale agevolazione è stata disposta con l’articolo 15, comma
2 del decreto legge n. 81 del 2-7-2007 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 127 del 3-8-2007 (pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 182 alla Gazzetta Ufficiale n.
190 del 17-8-2007).
Si veda anche quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n.
29/2007 a pag. 81.
Presentazione ricorsi. Quanti si sono visti modificare le
rendite catastali (reddito dominicale e agrario) sulla base
delle informazioni fornite con la pac 2006 e che ritengono
non corretti gli aggiornamenti effettuati dal Catasto,
possono entro oggi proporre ricorso avanti la Commissione
tributaria competente per territorio.
Il termine, già scaduto l’1-6-2007 e poi prorogato al
30-9-2007, è stato ulteriormente spostato ad oggi con
l’articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 81 del 2-7-2007
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del
3-8-2007 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 182 alla
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17-8-2007).
Si veda anche quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n.
33/2007 a pag. 64.
ABITAZIONI EX RURALI
Accatastamento. Gli imprenditori agricoli non iscritti al
Registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio
competenti per territorio, che utilizzano abitazioni rurali,
devono entro oggi dichiarare tali immobili al Catasto
fabbricati avendo gli stessi perduto i requisiti fiscali di ruralità stabiliti dalla legge 26-2-1994 n. 133 e successive
modificazioni e integrazioni.
In questo modo si evitano le relative sanzioni; in caso di
inadempienza, dopo comunque una formale richiesta per
adempiere all’obbligo da parte dell’Agenzia del territorio,
la stessa provvederà d’ufficio all’accatastamento con oneri
a carico degli interessati.
Si veda sull’argomento l’articolo 2, commi da 36 a 38, del
decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 286 del 24-11-2006 (pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n.
277 del 28-11-2006), tenendo presente che il termine, già
scaduto il 30 giugno scorso, è stato prorogato ad oggi con
il decreto legge n. 81 del 2-7-2007 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 127 del 3-8-2007 (pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 182 alla Gazzetta Ufficiale n.
190 del 17-8-2007).
Si veda anche quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n.
23/2007 a pag. 80 e n. 33/2007 a pag. 64.
AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
Presentazione domande di aiuto uniche o di saldo campagna
2007-2008. Le organizzazioni dei produttori di pomodoro
devono entro oggi trasmettere alle Regioni competenti per
territorio le domande di aiuto uniche o di saldo (nel caso
di richiesta di aiuto anticipato entro il 30-9-2007) per la
trasformazione del pomodoro relativo alla campagna 2007-2008
ai sensi dei regolamenti Ce n. 1535/2003 e n. 444/2004.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 1 del 31-1-2007.
CONDONO CONTRIBUTI AGRICOLI
Versamento 18a rata semestrale. Scade il termine per versare
la 18a rata dovuta in base al condono previdenziale da parte
dei soggetti agricoli che hanno presentato all’Inps la
domanda di sanatoria entro il 2-11-1999 scegliendo di pagare
in 20 rate semestrali.
Tale condono previdenziale per l’agricoltura è stato
disposto con l’articolo 76 della legge n. 448 del 23-12-1998
di accompagnamento alla Finanziaria per l’anno 1999
(Supplemento ordinario n. 210/L alla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29-12-1998); il termine per presentare il condono,
inizialmente fissato al 31-5-1999, è stato poi prorogato al
2-11-1999.
Si ricorda che erano interessati alla nuova sanatoria i
datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori
agricoli a titolo principale, che non hanno versato, in
tutto o in parte, contributi, premi previdenziali e
assistenziali, relativi a periodi contributivi maturati fino
a tutto il 1997.
Per maggiori informazioni si riveda il riquadro pubblicato
su L’Informatore Agrario n. 37/99 a pag. 97 e la circolare
dell’Inps n. 177 del 14-9-1999.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM
10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il
16-11-2007 i contributi previdenziali e assistenziali
relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di
competenza del mese precedente sono obbligati a trasmettere
entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle
retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione
rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps
con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I sostituti d’imposta
obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati
devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via
telematica (direttamente o tramite gli incaricati
abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi
al mese di ottobre, utili per il calcolo dei contributi e
per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative
individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture
relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di settembre, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati
(volume d’affari non superiore a 7.000 euro) devono
presentare all’ufficio Iva competente un’apposita
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente
(mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i
soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di
acquisti intracomunitari o che hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2003 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 30-11-2003;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-11-2005;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-11-2003 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 30-11-2003 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati tra il 1° e il 30-11-2005.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2007 a
pag. 84.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2007. I
contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto
il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2007,
che non hanno versato entro il 31 ottobre scorso, in tutto o
in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la
situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la
sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del
30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati
ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario; tali interessi, salvo qualche
eccezione, vanno ora esposti nel mod. F24 separatamente
dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con
propria risoluzione n. 109 del 22-5-2007.
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-11-2006 la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili con decorrenza dall’1-11-2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il
30-11-2006 il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-11-2006.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
A cura di
Paolo Martinelli
|