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agricoltura, coltivazione agricoltura biologica, rivista macchine agricole, mensile agricoltura, politica ambientale italiana, informazioni agricoltura, riviste agricole specializzate, potatura piante, lavori orto, coltivazione biologica, prodotti tipici agricoltura, turismo rurale, coltivazione vite, coltivazione olivo, coltivazione ortaggi, frutticoltura |
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Agosto 2007
1 MERCOLEDì
TERMINI PROCESSUALI
Inizio periodo sospensione. Con oggi inizia a
decorrere il periodo di sospensione feriale dei termini
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e
amministrative che terminerà il prossimo 15 settembre.
La sospensione dei termini si applica anche ai processi
tributari; ad esempio, contro un avviso di accertamento
tributi ricevuto il 2-7-2007, impugnabile avanti la
Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, può
essere validamente proposto ricorso entro il 16 ottobre
prossimo anziché il 31 agosto, in quanto non si computa il
periodo di 46 giorni di sospensione dei termini.
8 MERCOLEDì
STUDI DI SETTORE
Versamento imposte e contributi a saldo 2006 e/o in
acconto 2007 con maggiorazione. Scade il termine per
effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti
a saldo per l’anno d’imposta 2006 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2007 in base al modello Unico 2007, con la
maggiorazione dello 0,4%, da parte dei contribuenti soggetti
agli studi di settore e dei contribuenti che partecipano a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore. La proroga dei termini per i soggetti sopra
menzionati è stata disposta con dpcm del 14-6-2007
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5-7-2007 con
la maggiorazione dello 0,4%; tale maggiorazione non si
applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri
crediti esposti nel modello F24.
10 VENERDì
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata
in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva,
sono cambiati alcuni adempimenti a carico degli operatori
del settore.
In particolare i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli
olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il
riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese
entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in
chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite,
dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese;
con propria circolare n. 693 del 13-10-2006 l’Agea ha
precisato quali sono le principali informazioni produttive
assolutamente necessarie per la campagna 2006-2007, in
attesa di una organica disciplina del settore.
15 MERCOLEDì (prorogati a giovedì 16 i termini che prevedono
versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di luglio.
Entro oggi devono essere emesse e registrate le fatture
relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel
mese di luglio; tali fatture vanno però contabilizzate con
la liquidazione relativa al mese di luglio, anziché al mese
di agosto.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di luglio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene
opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti
agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato
determinato nel mese di luglio ai sensi del decreto
ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
giugno;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di giugno sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16
luglio scorso, in tutto o in parte, la quinta rata dell’Iva
a saldo per il 2006 dovuta in base al piano di rateazione
prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che
presentano il modello Unico 2007 di versare entro il termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti, che hanno scelto il versamento rateale
delle imposte derivanti da Unico 2007, che non hanno versato
entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, la rata in
scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno
ora esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte
dovute a seguito dell’introduzione di nuovi codici tributo
istituiti dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione
n. 109 del 22-5-2007.
16 GIOVEDì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ALTRE IMPOSTE E
TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva. I
soggetti titolari di partita Iva, che hanno scelto di
rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a
saldo per l’anno d’imposta 2006 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2007 in base al modello Unico 2007, devono versare
la rata in scadenza con il modello F24 esclusivamente per
via telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi, che variano
da caso a caso, sono stati ulteriormente variati per il
combinato disposto della risoluzione ministeriale n. 128/E
del 6-6-2007 e del dpcm n. 154 del 5-7-2007, è opportuno non
fare più riferimento alla tabella pubblicata su
L’Informatore Agrario n. 22/2007 a pag. 84 e consultare le
tabelle riportate sul sito www.agenziaentrate.gov.it
IVA
Versamento rateale saldo 2006. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2007 che alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2006, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale sesta rata maggiorando l’imposta dovuta del
2,5%; il versamento si effettua con il modello F24
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2007) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si rammenta che quest’anno la dichiarazione Iva, sia
autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente
presentata in via telematica, direttamente o tramite
intermediari abilitati, entro il 1° ottobre 2007 (ultima
probabile proroga annunciata).
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 15-1-2007 pubblicato sul Supplemento ordinario
n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30-1-2007.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva
mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta
relativa alle operazioni fatturate nel mese di luglio,
nonché alle fatture differite emesse entro il 15 agosto per
consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di luglio o per
cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare
(decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia
stato determinato nel mese di luglio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 1/2006 a pag.88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti
sull’applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le
circolari dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del
19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E.
Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole
in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la
liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate
nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2007, nonché alle
fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o
spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni
di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di giugno (decreto
ministeriale del 15-11-1975).
Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro
delle vendite la liquidazione effettuata.
Per quanto riguarda l’eventuale versamento dell’imposta
dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già
ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla
liquidazione Iva del mese di luglio sopra riportata.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al
secondo trimestre 2007 (contribuenti trimestrali), salvo
quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L’obbligo
non è tassativo per le aziende agricole che operano nel
regime speciale agricolo, in quanto la determinazione
dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle
fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative
scadenze.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 21-8-2006 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
31-7-2006, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
sanare la violazione entro il prossimo 21 agosto
beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata
relativa all’anno 2006 ovvero i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese precedente, nonché la sesta rata
dell’acconto 2007 dell’addizionale comunale all’Irpef
(novità introdotta con la Finanziaria 2007).
Il versamento dell’imposta dovuta si deve effettuare con il
modello F24 telematico.
È opportuno consultare, tra le altre, le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente
del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del
5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato al salario convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2007 e le modalità di
calcolo si veda la circolare Inps n. 42 del 20-2-2007.
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente. La denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale per l’iscrizione alla
Gestione separata. Scade il termine per versare all’Inps
il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la nuova e più onerosa misura delle aliquote
contributive da applicare nell’anno 2007 e per altre novità
introdotte con la legge n. 296 del 27-12-2006 (legge
finanziaria per l’anno 2007 pubblicata sul Supplemento
ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del
27-12-2006) si veda la circolare Inps n. 7 dell’11-1-2007.
17 VENERDì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte da Unico 2007. I
contribuenti, che avvalendosi del maggiore termine per
pagare le imposte derivanti dal modello Unico 2007, anche a
rate, con la maggiorazione dello 0,4% non hanno effettuato
il versamento entro il 18 luglio scorso, possono
regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi
dovuti beneficiando della sanzione del 3,75% (un ottavo
della sanzione normale del 30%) con gli interessi di mora
del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento
rispetto al termine di scadenza originario; tali interessi,
salvo qualche eccezione, vanno ora esposti nel modello F24
separatamente dalle imposte dovute a seguito
dell’introduzione di nuovi codici tributo istituiti
dall’Agenzia delle entrate con propria risoluzione n. 109
del 22-5-2007.
25 SABATO (prorogato a lunedì 27)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet
(www.enpaia.it), la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per
i consorzi di bonifica) relativa alle retribuzioni
corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – c/c 36000/17 ABI 5696 CAB 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del
28-1-2005.
30 GIOVEDì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di giugno 2007, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-8-2007; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-8-2007. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2008.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplememento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore
dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2007.
I contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto
il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2007,
che non hanno versato entro il 31 luglio scorso, in tutto o
in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la
situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la
sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del
30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati
ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche
eccezione, vanno ora esposti nel modello F24 separatamente
dalle imposte dovute a seguito dell’introduzione di nuovi
codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con
propria risoluzione n. 109 del 22-5-2007.
31 VENERDì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva , che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2006 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2007 in
base al modello Unico 2007, devono versare l’eventuale rata
in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi, che variano
da caso a caso, sono stati ulteriormente variati per il
combinato disposto della risoluzione ministeriale n. 128/E
del 6-6-2007 e del dpcm n. 154 del 5-7-2007, è opportuno non
fare più riferimento alla tabella pubblicata su
L’Informatore Agrario n. 22/2007 a pag. 84 e consultare le
tabelle riportate sul sito www.agenziaentrate.gov.it
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-8-2007 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il corposo manuale predisposto dall’Inps
con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I
sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD
per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps,
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli
incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni,
relativi al mese di luglio, utili per il calcolo dei
contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni
assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva
erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di
trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il
numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo
considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di luglio le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di giugno, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 7.000
euro) devono presentare all’Ufficio Iva competente
un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel
mese precedente (modello Intra-12) versando l’Iva dovuta.
L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite
di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2003 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-8-2003;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31-8-2005;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-8-2003 e non
ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
tra il 1° e il 31-8-2003 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati tra il 1° e il 31-8-2005.
A cura di
Paolo Martinelli
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