Ottobre 2006
MODELLI F24
ONLINE |
Dal 1° di Ottobre
Si ricorda che dal prossimo 1°
ottobre i contribuenti con partita Iva non potranno più
effettuare i versamenti di imposte e contributi con il
modello F24 cartaceo, ma dovranno utilizzare il canale
telematico.
È molto probabile che l’Amministrazione finanziaria
accetti il pagamento anche su carta, almeno fino alla
fine dell’anno; per questo bisogna attendere una
specifica disposizione.
|
2
Lunedì
RIFORMA PAC
Presentazione comunicazioni per variazioni domande. Scade il
termine ultimo perentorio per fare pervenire agli uffici
dell’Agea, da parte dei produttori o dei cessionari, le
comunicazioni relative alle variazioni delle domande per
accedere al regime di pagamento unico 2006 dei premi
comunitari, precedentemente presentate, dovute a cause di
forza maggiore debitamente documentate (quali il decesso del
coltivatore, l’incapacità professionale di lunga durata del
coltivatore e la calamità naturale grave che colpisce in
misura rilevante l’azienda agricola) o a cessioni di
aziende, ai sensi degli articoli 72 e 74 del regolamento Ce
n. 796/2004. Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 11
dell’11-5-2006.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per
effettuare la registrazione, con il versamento della
relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di
immobili che decorrono dal 1° settembre; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° settembre. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’articolo 35 del decreto
legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella
legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183
alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
12-11-2004.
Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve
durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in
vigore dall’8-6-2006.
Per i fabbricati strumentali locati da soggetti Iva con
contratto in corso alla data del 4-7-2006, le parti devono
presentare un’apposita dichiarazione per la registrazione;
al riguardo si attende l’emanazione da parte dell’Agenzia
delle entrate di un provvedimento che stabilisca le modalità
e i termini per tale adempimento e per il versamento della
nuova imposta.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da Unico 2006. I
contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno scelto
il pagamento rateale delle imposte derivanti dal modello
Unico 2006, che non hanno versato entro il 31 agosto scorso,
in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono
regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi
dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un
ottavo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti
gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere
versati sempre entro oggi utilizzando il modello di
pagamento unificato F24.
Tardivo versamento imposta di registro entro 1 anno. Possono
avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2005
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-9-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-9-2005
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-9-2005.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari
di autoveicoli il cui bollo è scaduto a luglio 2006, che non
hanno pagato il rinnovo entro il 31 agosto scorso, possono
regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa
dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della
normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento bollo auto entro 1 anno. I proprietari di
autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2005, che non
hanno pagato il rinnovo entro il 30-9-2005, possono
regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa
dovuta e la sanzione del 6% pari a un quinto della normale
sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
10 Martedì
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata
in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva,
cambiano alcuni adempimenti a carico degli operatori del
settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli
olivicoltori il «Modello F», devono trasmettere all’Agea il
riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese
entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in
chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite,
dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del
13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99
del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici.
Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono
effettuare il versamento dei contributi previdenziali
relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2006 a mezzo
degli appositi modelli di pagamento predisposti dall’Inps.
Oggi scade anche il termine per presentare all’Inps, senza
sanzioni, le denunce (modello LD09) per le nuove assunzioni
avvenute nel corso del terzo trimestre 2006; compilazione e
trasmissione delle denunce possono essere effettuate anche
tramite Internet collegandosi al sito
www.inps.it dove è
possibile trovare altre opportune informazioni.
Per quanto riguarda l’importo dei contributi dovuti per
l’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 19 dell’8 febbraio
scorso.
15 Domenica
IVA
Fatturazione differita per consegne di
settembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può
essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello della consegna o spedizione; la fattura differita
deve essere registrata entro il termine di emissione e con
riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di settembre; tali fatture vanno però
contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di
settembre, anziché al mese di ottobre.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di settembre a uno stesso cliente, è possibile emettere
entro oggi una sola fattura differita cumulativa.
Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni
di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il
prezzo è stato determinato nel mese di settembre ai sensi
del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
É bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le
aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica
con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
VINI NOVELLI
Esportazione via mare. Primo giorno
utile per anticipare l’uscita dalle cantine dei vini novelli
nei limiti dei quantitativi destinati all’esportazione, con
trasporto via mare, in ambito intercontinentale; si veda
sull’argomento il decreto Mipaf del 13-7-1999 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-9-1999.
16
Lunedì
INPS
Versamento contributo mensile pescatori
autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla
normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non
associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps
un contributo mensile commisurato al salario convenzionale
per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2006 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 30 del
28-2-2006.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI
Versamento rata per titolari di partita Iva.
I soggetti titolari di partita Iva che hanno scelto di
rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a
saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno
d’imposta 2006 in base al modello Unico 2006, devono versare
la rata in scadenza utilizzando il modello di pagamento
unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006-Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
IVA
Versamento rateale saldo 2005. I contribuenti, sia
soggetti all’Unico 2006 che alla dichiarazione Iva autonoma,
che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con
cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2005, devono
entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale ottava
rata maggiorando l’imposta dovuta del 3,5%.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2006) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento.
Si rammenta che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia
autonoma sia unificata, su modello cartaceo poteva essere
presentata a una banca convenzionata o a un ufficio postale
entro il 31-7-2006; se è obbligatoria la trasmissione
telematica, ovvero per chi vuole avvalersi di tale modalità
di presentazione, il termine scade il 31-10-2006.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
settembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di settembre.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si veda la recente circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 1/E del 17-1-2006.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di settembre, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-10-2005 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
30-9-2005, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine
per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale ed eventuale comunale) che riguardano
la rata relativa all’anno 2005 ovvero i conguagli di fine
rapporto effettuati nel mese precedente.
Per il versamento dell’imposta dovuta si deve utilizzare il
modello di pagamento unificato F24.
Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge
finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n.
10/E, rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%). Scade il
termine per versare all’Inps il contributo previdenziale
straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese
precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che
esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di
vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da
tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in
partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8 novembre 2005.
Per la misura delle aliquote contributive da applicare
nell’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 11
dell’1-2-2006.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di
capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata,
devono versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute
sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
(luglio-settembre) e deliberati dall’1-7-1998, nonché le
ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel
medesimo periodo.
FENOMENO BSE E LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Gli
allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli
esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio
di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli
eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla
Bse e le aziende zootecniche colpite dall’influenza
catarrale dei ruminanti (lingua blu), che hanno usufruito
della sospensione dei termini di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono
versare entro oggi la rata in scadenza.
18 Mercoledì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18
settembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
agosto;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18
settembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di agosto sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti,
compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale
addizionale comunale per i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese di agosto;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18
settembre scorso, in tutto o in parte, la settima rata
dell’Iva a saldo per il 2005 dovuta in base al piano di
rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti
che presentano il modello Unico 2006 di versare entro il
termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base
alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4%
per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti titolari di partita Iva, che hanno scelto
il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2006,
che non hanno versato entro il 18 settembre scorso, in tutto
o in parte, la rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario.
20 Venerdì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che
effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a
dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli
uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili,
relativi alle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 200.000 euro;
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 150.000 euro. Per una
panoramica completa delle scadenze per il 2006 si rimanda
alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
6/2006 a pag. 84.
MODELLO 730/2006 REDDITI 2005
Trasmissione telematica. I sostituti
d’imposta che hanno prestato assistenza diretta per la
compilazione del modello 730/2006 devono entro oggi
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le
dichiarazioni predisposte e consegnare le buste chiuse
contenenti il mod. 730-1 per la scelta della destinazione
dell’otto per mille dell’Irpef e il nuovo mod. 730-1 bis
per la scelta della destinazione del 5 per mille dell’Irpef
a finalità di sostegno del volontariato, delle onlus e delle
associazioni di promozione sociale, di finanziamento della
ricerca scientifica e delle università, di finanziamento
della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte
dal Comune di residenza del contribuente.
25 Mercoledì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it),
la denuncia (modelli Dipa/01 e Dipa/02 per i consorzi di
bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio - sede di Roma - c/c 36000/17 -
Abi 5696 - Cab 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del
28-1-2005.
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per anticipare l’uscita dalle cantine dei
vini novelli nei limiti dei quantitativi destinati alla
commercializzazione in Italia e nell’Unione Europea e
all’esportazione con trasporti in ambito internazionale per
via aerea; si veda sull’argomento il decreto Mipaf del
13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213
del 10-9-1999.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione denunce trimestrali per la manodopera
agricola su modelli cartacei. Scade il termine per
la presentazione, su modello cartaceo Dmag Unico, delle
denunce trimestrali, con riferimento al 3° trimestre 2006,
relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate
lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a
tempo determinato; per il calcolo dei contributi dovuti per
l’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 65 del 3-5-2006.
Per la trasmissione telematica via Internet del modello Dmag
Unico c’è tempo fino al prossimo 25 novembre.
30 Lunedì
VINI NOVELLI
Primo giorno utile per fare uscire in modo ordinario dalle
cantine i vini novelli destinati ad essere consumati dal 6
novembre prossimo; si veda sull’argomento il decreto Mipaf
del 13-7-1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
213 del 10-9-1999.
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di agosto 2006, in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito
con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha
riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° ottobre; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° ottobre. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da
soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di
esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova
aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n.
223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n.
248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11-8-2006);
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
12-11-2004.
Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve
durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in
vigore dall’8-6-2006.
Per i fabbricati strumentali locati da soggetti Iva con
contratto in corso alla data del 4-7-2006, le parti devono
presentare un’apposita dichiarazione per la registrazione e
provvedere al versamento dell’imposta dovuta a decorrere
dall’1-11-2006 e non oltre il 30-11-2006; per le modalità
operative si veda il provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 14 settembre scorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21-9-2006.
AIUTO COMUNITARIO ALLO ZUCCHERO
Presentazione documentazione da parte del depositario.
In attuazione dell’intervento comunitario di acquisto di
zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nell’Ue –
campagna 2005-2006 – il depositario (società saccarifera
beneficiaria di quota) è obbligato a fornire entro oggi
all’Agea un resoconto annuale sullo stato delle scorte,
redatto in base a modalità definite dalla stessa Agea, per
le operazioni svolte dall’1-10-2005 al 30 settembre scorso.
Si veda sull’argomento il disciplinare Agea n. 21 del
20-5-2005 come rettificato dalla circolare Agea n. 7 del
6-4-2006.
31 Martedì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di
cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha
riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
AGRUMI
Presentazione domanda aiuto per limoni, arance e
pompelmi. Entro oggi le organizzazioni di produttori
devono trasmettere alle Regioni competenti le domande di
aiuto per i produttori di limoni, arance e pompelmi.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 48 del
12-12-2005.
DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO UNICO 2006
Termini di presentazione telematica. Ultimo
giorno utile per presentare in via telematica, per obbligo o
per scelta, la dichiarazione modello Unico 2006 relativa
all’anno d’imposta 2005.
Anche quest’anno la trasmissione telematica delle
dichiarazioni in genere, sia presentate in forma autonoma
sia all’interno di Unico 2006, interesserà un numero sempre
maggiore di contribuenti. In particolare:
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006
alla presentazione della dichiarazione Iva, con esclusione
delle persone fisiche che nel periodo d’imposta 2005 hanno
realizzato un volume d’affari non superiore a 10.000 euro;
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), in
forma autonoma o unificata;
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti che devono presentare il modello per la
comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi
di settore.
Per tali soggetti il termine per l’inoltro telematico del
modello Unico 2006 scade oggi e potrà avvenire direttamente
via Internet (o Entratel per casi particolari) previa
abilitazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria,
ovvero avvalendosi degli intermediari autorizzati
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri
soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo
servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia
delle entrate.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute
nel 2005. La dichiarazione Ici per le variazioni che
riguardano gli immobili posseduti nel 2005 (modello
approvato con decreto ministeriale del 30-3-2006 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4-4-2006) deve
essere presentata entro la scadenza per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativi al 2005, vale a
dire entro oggi per i contribuenti che presentano il modello
Unico 2006 in via telematica per obbligo o per scelta.
Per i contribuenti soggetti all’Ires, con esercizio sociale
non coincidente con l’anno solare, la dichiarazione Ici va
presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi (modello Unico 2006) per il
periodo d’imposta che comprende il 31-12-2005.
Ad ogni buon conto, è opportuno informarsi presso il comune
nel quale insistono gli immobili per verificare se la
dichiarazione Ici è stata sostituita con una comunicazione
da consegnare entro un diverso termine, come previsto
all’articolo 59, comma 1, lettera l) del decreto legislativo
n. 446 del 15-12-1997 (pubblicato sul Supplemento ordinario
n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del
23-12-1997).
MODELLO 730/2006 REDDITI 2005
Integrazione del modello. I contribuenti, di
norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono
avvalsi del modello 730/2006 per dichiarare i redditi
relativi all’anno d’imposta 2005, rivolgendosi direttamente
al proprio sostituto d’imposta ovvero tramite i Caf (Centri
di assistenza fiscale) o i professionisti abilitati
(consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o
periti commerciali), qualora abbiano riscontrato errori nel
modello 730/2006 la cui correzione comporta un rimborso o un
minor debito, possono presentare, entro oggi, un nuovo
modello 730 con la relativa documentazione a un Caf, o a un
professionista abilitato, il quale provvederà alla verifica
e alla elaborazione di un nuovo prospetto di liquidazione.
IVA
Richiesta di rimborso infrannuale con nuovo modello.
L’articolo 38-bis del dpr n. 633 del
26-10-1972, e successive modificazione e integrazioni, detta
le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale
relativamente al credito Iva maturato nei primi tre
trimestri dell’anno.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva
infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2006
devono presentare apposita richiesta di rimborso infrannuale
alla competente Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento.
In alternativa, i contribuenti interessati possono chiedere,
sempre con lo stesso modello, di compensare, già a partire
dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento, il
credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché
chiederne il rimborso; la compensazione si effettua
utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (per il 3°
trimestre il codice è 6038).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del
16-3-2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21-3-2006), ha approvato il nuovo modello, e le relative
istruzioni, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in
compensazione del credito Iva trimestrale; il nuovo modello
è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate
sul sito Internet
www.agenziaentrate.it
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato,
deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi
recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dal
periodo precedente.
Per altre informazioni sull’argomento si rimanda
all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n.
14/2006 alle pag. 86 e 87.
Presentazione telematica dichiarazione annuale in
forma autonoma. Scade il termine per presentare in
via telematica, per obbligo o per scelta, la dichiarazione
Iva annuale per i contribuenti che non sono obbligati a
presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2006.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma
riguarderà pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di
capitali e altri soggetti Ires (ex Irpeg) il cui esercizio
sociale non coincide con l’anno solare (cooperative
ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).
La dichiarazione su supporto cartaceo poteva essere
presentata entro il 31 luglio scorso su supporto cartaceo
tramite gli uffici postali o le banche convenzionate.
Tuttavia, anche quest’anno sono obbligati a presentare le
proprie dichiarazioni per via telematica direttamente o
tramite soggetti incaricati:
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione
della dichiarazione Iva, con esclusione delle persone
fisiche che nel periodo d’imposta 2005 hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a 10.000 euro;
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), in
forma autonoma o unificata;
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti che devono presentare il modello per la
comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi
di settore.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 – Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
Rimborso imposta a credito. I contribuenti che
intendono chiedere il rimborso del credito Iva relativo
all’anno d’imposta 2005 possono ancora provvedervi entro
oggi utilizzando il modello VR/2006 appositamente
predisposto. La richiesta di rimborso va presentata
esclusivamente a uno sportello del concessionario della
riscossione competente, in base al domicilio fiscale del
contribuente, da parte dei soggetti che trasmettono in via
telematica, sempre entro oggi, la dichiarazione Iva in forma
autonoma o unificata nel modello Unico 2006.
Si ricorda inoltre che il credito Iva poteva essere
compensato, già dal 16 gennaio 2006, con altre imposte,
contributi e premi, utilizzando il modello di pagamento
unificato F24, anche se non era ancora stata presentata la
dichiarazione Iva annuale (sia autonoma sia unificata); è
ovvio che il credito Iva utilizzato dovrà essere quantomeno
pari a quello che risulterà dalla dichiarazione annuale.
I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo
d’imposta 2005, con le relative istruzioni, sono stati
approvati con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del
17-1-2006 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale) e sono disponibili sul sito Internet
www.agenziaentrate.it
Comunicazione opzioni e revoche per l’anno 2005.
I contribuenti titolari di partita Iva che presentano entro
oggi in via telematica la dichiarazione Iva relativa
all’anno d’imposta 2005, sia in forma autonoma sia
all’interno del modello Unico 2006, devono manifestare,
nell’apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con
decorrenza dall’1-1-2005, tra le quali si evidenziano:
- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello
speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta
pagata sugli acquisti;
- la revoca dell’opzione per il regime normale effettuata
negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima
dell’opzione;
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato
nell’anno 2004 il limite di 2.582,28 o 7.746,85 euro di
volume d’affari;
- la rinuncia al regime semplificato avendo conseguito
nell’anno 2004 un volume d’affari compreso tra 2.582,28 (o
7.746,85) e 20.658,28 euro;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio
dell’attività agrituristica con rinuncia del regime
forfettario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per
l’attività agrituristica effettuata negli anni precedenti,
il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2004;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio delle
altre attività agricole connesse con rinuncia del regime
forfetario.
È opportuno ricordare che qualora il contribuente ometta di
comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi
adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento
concludente tenuto, fatta salva l’eventuale applicazione
delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’opzione.
In pratica, se un imprenditore agricolo durante l’anno 2005
si è comportato come un contribuente in regime Iva normale,
l’eventuale credito d’imposta maturato nel corso del 2005 è
pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata
all’Amministrazione finanziaria l’opzione per la scelta del
regime normale.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE
IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in
base al modello Unico 2006, devono versare l’eventuale rata
in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
MODELLO 770/2006 ORDINARIO
Termini presentazione dichiarazioni dei sostituti
d’imposta. Coloro che nel corso del 2005 hanno
corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai
vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail,
devono presentare il modello 770/2006 con modalità e
scadenze sostanzialmente analoghe a quelle dell’anno scorso.
Infatti esistono due versioni del mod. 770:
- il mod. 770/2006 Semplificato, nel quale sono di fatto
contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi
di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e
occasionali, da presentare entro il 30 settembre scorso;
- il mod. 770/2006 Ordinario, riservato a particolari
categorie di sostituti d’imposta, da presentare entro oggi.
I dati riassuntivi relativi ai versamenti e alle
compensazioni effettuati e ai crediti d’imposta utilizzati
devono essere evidenziati nei quadri ST e SX del modello
770/2006 Ordinario e presentati unitamente a tale modello; i
sostituti d’imposta che non sono tenuti a presentare il mod.
770/2006 Ordinario, in quanto hanno operato ritenute alla
fonte esclusivamente su redditi di lavoro dipendente,
assimilato a quello di lavoro dipendente, autonomo,
provvigioni, redditi diversi, dovevano presentare i quadri
ST e SX unitamente al mod. 770/2006 Semplificato.
Il mod. 770/2006 Semplificato non può mai essere compreso
nella dichiarazione unificata modello Unico 2006, mentre ciò
è possibile per il mod. 770/2006 Ordinario.
Anche quest’anno è confermato l’obbligo di presentare in via
telematica entrambe le versioni delle dichiarazioni dei
sostituti d’imposta non essendo più possibile la
presentazione del modello cartaceo a mezzo banche e poste.
I contribuenti possono presentare direttamente la propria
dichiarazione oppure avvalersi degli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica. Nel caso di presentazione
diretta i sostituti d’imposta devono utilizzare:
- il servizio Entratel per la trasmissione di dati relativi
a un numero di soggetti superiore a 20;
- il servizio Internet se la trasmissione riguarda un numero
di soggetti non superiore a 20; coloro che sono già in
possesso di una precedente abilitazione Entratel, ovvero
coloro che, pur presentando il mod. 770/2006 Semplificato
per un numero di soggetti non superiore a 20, ritengono di
dover presentare anche il mod. 770/2006 Ordinario per un
numero di soggetti superiore a 20, devono utilizzare il
servizio telematico Entratel per la trasmissione di entrambi
i modelli.
Per il computo dei soggetti al fine di utilizzare il
servizio Entratel o Internet bisogna fare riferimento al
numero di comunicazioni indicate nel riquadro «Redazione
della dichiarazione» contenuto nel frontespizio del mod.
770/2006.
Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la
compilazione del modello 770/2006 Semplificato approvate con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17-1-2006
(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31-1-2006).
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte. Come ormai noto, i
contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i
termini per il versamento di tributi o la presentazione di
denunce possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento
operoso» per regolarizzare la situazione beneficiando della
riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un
quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno
dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia
già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento
operoso:
- i contribuenti, che presentano il modello Unico 2006 in
via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte,
il saldo delle imposte per l’anno 2004 e l’acconto delle
imposte per l’anno 2005 dovuti in base al modello Unico
2005;
- i contribuenti, che presentano in via telematica la
dichiarazione Iva relativa al 2005 sia in forma autonoma sia
con Unico 2006, che non hanno versato durante l’anno 2005,
in tutto o in parte, l’Iva risultante a debito dalle
liquidazioni periodiche e per l’acconto di dicembre;
- i contribuenti che presentano il modello 770/2006
Ordinario, i quali non hanno versato, in tutto o in parte
entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel
corso del 2005.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando
entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere
versati sempre entro oggi.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le
fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere
annotate nel registro delle vendite e nel registro degli
acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di settembre le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di agosto, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli
esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28 euro o a
7.746,85 per determinati comuni montani) devono presentare
all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione
relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti
a registrazione nel mese precedente (mod. Intra-12) versando
l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno
superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti
intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione
dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni
intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Unione
Europea) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi trimestrali relativi alle operazioni
registrate o soggette a registrazione nel 3° trimestre 2006
se hanno effettuato nel corso del 2005 ovvero, in caso di
inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo compreso tra 40.000 e 200.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2006 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario
n. 6/2006 a pag. 84.
A cura di
Paolo Martinelli
|