Luglio 2006
1 Sabato (prorogato a Lunedì 3)
DENUNCIA RIFIUTI
Tardiva presentazione modello unico di dichiarazione (MUD
2006). Le imprese agricole con un volume d’affari annuo
superiore a 7.746,85 euro, che non hanno presentato entro il
2 maggio scorso il modello unico di dichiarazione (MUD)
relativo alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi
durante l’anno 2005, possono adempiere all’obbligo entro i
60 giorni successivi alla scadenza beneficiando di una
sanzione pecuniaria ridotta che va da 25 a 154 euro; per un
ritardo superiore a 60 giorni la sanzione varia da 2.582 a
15.493 euro.
La dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, va presentata alla Camera
di commercio competente per territorio in base alla
provincia nella quale ha sede l’unità locale cui si
riferisce il MUD.
La dichiarazione può essere presentata, oltre che su modello
cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il
software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio
e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di
Unioncamere (www.unioncamere.it)
e di Ecocerved (www.ecocerved.it)
10 Lunedì
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata
in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva,
cambiano alcuni adempimenti a carico degli operatori del
settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli
olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il
riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese
entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in
chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite,
dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.Per
altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del
13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99
del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che
occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il
versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo
trimestre (aprile-giugno) 2006 a mezzo degli appositi
modelli di pagamento predisposti dall’Inps.
Oggi scade anche il termine per presentare all’Inps, senza
sanzioni, le denunce (modello LD09) per le nuove assunzioni
avvenute nel corso del secondo trimestre 2006; la
compilazione e trasmissione delle denunce possono essere
effettuate anche tramite Internet collegandosi al sito
www.inps.it dove si
possono trovare altre opportune informazioni.
Per quanto riguarda l’importo dei contributi dovuti per
l’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 19 dell’8 febbraio
scorso.
15 Sabato (prorogato a Lunedì 17 i
termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di giugno.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di giugno, anziché al
mese di luglio.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di giugno a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa.
Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni
di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il
prezzo è stato determinato nel mese di giugno ai sensi del
decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94
euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel
corso del mese precedente di importo inferiore a 154.94
euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna,
un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati
i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta,
distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più
obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli
scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
16 Domenica (prorogato a Lunedì 17 i
termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
INPS (GESTIONE EX SCAU) Versamento contributi cd e iap (ex iatp).Scade
il termine per effettuare il versamento della prima rata
relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori
agricoli professionali, dovuti per l’anno 2006, utilizzando
il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato
dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini
di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da
varie avversità. Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo
professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n.
99 del 29-3-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del
22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del
27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del
15-6-2005), ha sostituito la previgente figura
dell’imprenditore agricolo a titolo principale (Iatp) a
decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari
Inps n. 85, n. 100 e n. 48, rispettivamente, del 24-5-2004,
del-l’1-7-2004 e del 24-3-2006. Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere
gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a
favore delle organizzazioni agricole rappresentative a
livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è
obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la
delega alla riscossione a suo tempo accordata
all’organizzazione sindacale la quale provvederà a
segnalarlo all’Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale
per mancanza dei presupposti, gli interessati possono
ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute
inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP,
IVA, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI Versamento rata per titolari di partita Iva.
Le persone fisiche titolari di partita Iva che, avendo
scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle
imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in
acconto per l’anno d’imposta 2006 in base al modello Unico
2006, hanno effettuato il primo versamento entro il
20-6-2006, devono versare la seconda rata utilizzando il
modello di pagamento unificato F24. Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
23/2006 a pag. 84. Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006-Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006. IVA Versamento rateale saldo 2005. I contribuenti,
sia soggetti all’Unico 2006 che alla dichiarazione Iva
autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale
importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno
2005, devono entro oggi effettuare il pagamento
dell’eventuale quinta rata maggiorando l’imposta dovuta del
2%. Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove
rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il
16-11-2006) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per
ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere
dal giorno di versamento. Si rammenta che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia
autonoma sia unificata, su modello cartaceo può essere
presentata a una banca convenzionata o a un ufficio postale
entro il 31-7-2006; se è obbligatoria la trasmissione
telematica, ovvero per chi vuole avvalersi di tale modalità
di presentazione, il termine scade il 31-10-2006. Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 14-1-2005 pubblicato sul Supplemento ordinario
n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28-1-2005.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di giugno. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale). Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 1/2006 a pag 88. Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (articolo 34-bis del dpr n. 633/72)
l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50%
dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario
vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del
15-11-2004 e n. 6/E del 16 -2- 2005. Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva
agricolo si veda la recente circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 1/E del 17-1-2006. Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di giugno, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari. L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza. Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e
ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio
telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni
d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai
soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza
applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori
abituali. Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del
26-9-2005. In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n.
41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del
ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei
dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che
entro il 16-7-2005 non hanno inviato la comunicazione
relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il
30-6- 2005, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono
entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta a un quinto del minimo. IRPEF Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (reginale ed eventuale comunale) che riguardano la
rata relativa all’anno 2005 ovvero i conguagli di fine
rapporto effettuati nel mese precedente. Per il versamento dell’imposta dovuta si deve utilizzare il
modello di pagamento unificato F24. Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge
finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n.
10/E, rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori
autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-58), anche se non associati in cooperativa,
sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura
del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24
inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2006 e per le modalità di calcolo si veda
la circolare Inps n. 30 del 28-2-2006.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per
versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle
retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via
telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%). Scade il termine
per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui
compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a
coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a
domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e
collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il
messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2006 si veda la
circolare Inps n. 11 dell’1-2- 2006.
FENOMENO BSE E LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Gli allevatori di bovini, le
aziende di macellazione e gli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al
dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli eventi
verificatisi a seguito dell’emergenza Bse, e le aziende zootecniche colpite
dall’influenza catarrale dei ruminanti (lingua blu), che hanno usufruito della
sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in
scadenza.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le
cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello
F24, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente
(aprile-giugno) e deliberati dall’1-7-1998, nonché le ritenute sui dividendi in
natura versate dai soci nel medesimo periodo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro
oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o
in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al
mese di maggio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 giugno scorso, in
tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese
di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti,
compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale addizionale comunale
per i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese di maggio;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 giugno scorso, in tutto o
in parte, la quarta rata dell’Iva a saldo per il 2005 dovuta in base al piano di
rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il
modello Unico 2006 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello
0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli
importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del
30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
20 Giovedì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMPOSTE
SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti con maggiorazione. Scade il termine per
effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti a saldo per l’anno
d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006, in base al modello
Unico 2006, con la maggiorazione dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica
sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello
F24.
Le dichiarazioni Unico 2006 devono essere presentate entro il prossimo 31 luglio
in banca o posta; per i contribuenti obbligati alla trasmissione telematica, o
per coloro che scelgono tale forma di inoltro delle dichiarazioni, il termine
scade il 31-10-2006.
Tali scadenze valgono, di norma, anche per i soggetti Ires con esercizio sociale
coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) che hanno approvato il
bilancio entro il 30 aprile scorso; per quelli che approvano, secondo legge, il
bilancio oltre il termine del 30 aprile, le imposte devono essere versate entro
il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero
entro il trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra con la
maggiorazione dello 0,4%; per la presentazione del modello Unico 2006 valgono le
scadenze sopra evidenziate per le persone fisiche e le società di persone.
I soggetti Ires con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, che
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono
versare le imposte entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di
chiusura dell’esercizio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al termine
di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4%, mentre devono presentare la
dichiarazione a banche o posta entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio
ovvero, se obbligati o per scelta, in via telematica entro dieci mesi dalla
chiusura dell’esercizio. I soggetti Ires con esercizio sociale non coincidente
con l’anno solare, che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio (e comunque entro 180 giorni), devono versare le imposte entro il
giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero
entro il trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra con la
maggiorazione dello 0,4%, mentre devono presentare la dichiarazione a banche o
posta entro i termini previsti per le persone fisiche e le società di persone.
Si rammenta inoltre la facoltà di rateizzare liberamente uno, più o tutti gli
importi da versare scegliendo per ognuno il numero delle rate, a eccezione della
maggiore Iva (ed eventuali maggiorazione e sanzione) che deriva dall’adeguamento
agli studi di settore; per i versamenti effettuati entro oggi gli importi da
rateizzare devono essere preventivamente maggiorati dello 0,4%.
Il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di
rateazione.
Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti
titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16 novembre 2006) ed
entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il
30 novembre 2006).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a
caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore
Agrario n. 23/2006 a pag. 84.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i
contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e
non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24
tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute,
essendo possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione
l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo
Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna
somma dovuta.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la
compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico
2006-Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
IRPEF
Versamento cumulativo ritenute d’acconto per alcuni sostituti d’imposta con
maggiorazione. I sostituti d’imposta che nel corso dell’anno 2005 hanno
corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre
soggetti, operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non
superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni e con
la sola maggiorazione dello 0,4%, il versamento delle ritenute operate
distintamente per ciascun periodo d’imposta. La scadenza non interessa i
sostituti d’imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini
ordinari.
Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all’articolo 2
del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 298 del
23-12-97), come modificato dall’articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del
14-10-1999.
Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento
unificato F24.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 1a rata imposte da Unico 2006. I contribuenti, sia
persone fisiche sia società, che hanno scelto il versamento rateale delle
imposte derivanti dal modello Unico 2006 a partire dal 20 giugno senza la
maggiorazione dello 0,4%, che non hanno versato la prima rata, possono
regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando
della sanzione del 3,75% pari a un ottavo della sanzione normale del 30%. Sono
inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario (20 giugno
scorso); la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati entro
oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Si ricorda che anche
quest’anno è possibile rateizzare liberamente uno, più o tutti gli importi da
versare scegliendo per ognuno il numero delle rate; il pagamento rateale deve
comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateate sono
dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti
titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16 novembre 2006) ed
entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il
30 novembre 2006).
Per altre informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la
compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Unico 2006
persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
25 Martedì
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I
datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti
devono entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy
disk o Internet (www.enpaia.it),
la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per i consorzi di
bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente;
- effettuare il versamento dei relativi
contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini
di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure
tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca
Popolare di Sondrio - sede di Roma - c/c 36000/17 Abi 5696
Cab 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare
Enpaia n. 1 del 28-1-2005.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione denunce trimestrali per la
manodopera agricola su modelli cartacei. Scade il termine
per la presentazione, su modello cartaceo DMAG Unico, delle
denunce trimestrali, con riferimento al 2° trimestre 2006,
relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate
lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a
tempo determinato; per il calcolo dei contributi dovuti per
l’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 65 del 3-5-2006.
30 Domenica (prorogati a Lunedì 31 i termini che
prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade
il termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° luglio. Per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° luglio. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane è
pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici
(terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%
calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del
contratto;
- l’imposta dovuta non può essere
inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le
annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di
locazione con canone concordato si vedano le novità
apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso
abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale
10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119
del 24-5-06) in vigore dall’8-6-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento prima rata Ici 2006 e
rata imposte da Unico 2006. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno pagato
entro il 30 giugno scorso, in tutto o in parte, la prima
rata dell’Ici dovuta per l’anno 2006;
- i contribuenti non titolari di partita
Iva, che hanno scelto il pagamento rateale, a partire da
20-6-2006, delle imposte derivanti da Unico 2006, che non
hanno versato entro il 30 giugno scorso, in tutto o in
parte, la seconda rata in scadenza.
Tutti questi soggetti possono
regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi
dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un
ottavo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora
del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento
rispetto al termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di
mora devono essere versati entro oggi utilizzando sempre il
rispettivo modello di pagamento, per le imposte il modello
unificato F24, per l’Ici l’apposito bollettino o il modello
F24, normale o predeterminato (per i Comuni che introitano
con tale sistema), che riportano un’apposita casella da
barrare in caso di ravvedimento.
Tardivo versamento imposta di registro entro 30
giorni. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’ 1-6-2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-6-2006.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione
versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i
contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo
della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto) e al
15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale
sanzione del 120%), registrando il contratto quando
richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta
un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale
sanzione del 30%).
31 Lunedì
IVA
Richiesta di
rimborso infrannuale con nuovo modello. L’articolo 38-bis
del dpr. n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazione e
integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva
infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi
tre trimestri dell’anno.
I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva
infrannuale per il credito maturato nel 2° trimestre 2006
devono presentare apposita richiesta di rimborso infrannuale
alla competente Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno
del mese successivo al trimestre di riferimento.
In alternativa, i contribuenti interessati possono chiedere,
sempre con lo stesso modello, di compensare, già a partire
dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento, il
credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché
chiederne il rimborso; la compensazione si effettua
utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (per il 2°
trimestre il codice è 6037).
L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento del
16-3-2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21-3-2006), ha approvato il nuovo modello, e relative
istruzioni, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in
compensazione del credito Iva trimestrale; il nuovo modello
è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate
sul sito
www.agenziaentrate.it
Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato,
deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi
recuperare l’eventuale credito d’imposta risultante dal
periodo precedente.
Per altre informazioni sull’argomento si rimanda
all’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n.
14/2006 a pag. 86 e 87.
DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO UNICO 2006
Termini di presentazione in banca o posta. Ultimo
giorno utile per presentare in banca o in posta la
dichiarazione modello Unico 2006 relativa all’anno d’imposta
2005 da parte dei contribuenti non obbligati alla
trasmissione telematica.
Anche quest’anno la trasmissione telematica delle
dichiarazioni in genere, sia presentate in forma autonoma
sia all’interno di Unico 2006, interesserà un numero sempre
maggiore di contribuenti. In particolare:
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione
della dichiarazione Iva, con esclusione delle persone
fisiche che nel periodo d’imposta 2005 hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a 10.000 euro;
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti che devono presentare il modello per la
comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi
di settore.
Per tali soggetti il termine per l’inoltro telematico del
modello Unico 2006 scade il 31-10-2006 e potrà avvenire
direttamente via Internet (o Entratel per casi particolari)
previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione
finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari
autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf,
altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo
servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia
delle entrate.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
ICI
Presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute
nel 2005. La dichiarazione Ici per le variazioni che
riguardano gli immobili posseduti nel 2005 (modello
approvato con decreto ministeriale del 30/3/2006 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4-4-2006) deve
essere presentata entro la scadenza per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativi al 2005, vale a
dire entro il 31-7-2006 per i contribuenti che presentano la
dichiarazione Unico 2006 a mezzo posta o banche, ovvero
entro il 31-10-2006 per i contribuenti che presentano il
modello Unico 2006 in via telematica per obbligo o per
scelta.
Per i contribuenti soggetti all’Ires, con esercizio sociale
non coincidente con l’anno solare, la dichiarazione Ici va
presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi (modello Unico 2006) per il
periodo d’imposta che comprende il 31-12-2005.
A ogni buon conto è opportuno informarsi presso il comune
nel quale insistono gli immobili per verificare se la
dichiarazione Ici è stata sostituita con una comunicazione
da consegnare entro un diverso termine, come previsto
all’articolo 59, comma 1, lettera l) del decreto legislativo
n. 446 del 15 dicembre 1997 (pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del
23-12-1997).
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE
IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva, che hanno scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in
base al modello Unico 2006, devono versare l’eventuale rata
in scadenza utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili e versamento trattenute. I primi acquirenti
di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.)
devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente
all’Agea (ex Aima), attraverso il Sistema informativo
agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri
di raccolta del latte con riferimento al mese precedente;
tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni
successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31 luglio 2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-03) emanati in attuazione delle disposizioni di cui
al decreto legge n. 49 del 28 marzo 2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-03), convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 30 maggio 2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-03), che ha riformato
la normativa in materia di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21 novembre
2003.
Si ricorda che i versamenti degli importi mensilmente
trattenuti agli allevatori che producono latte in esubero
rispetto ai quantitativi assegnati sono stati rinviati al 31
luglio 2006, cioè oggi, con l’art. 2 ter introdotto in sede
di conversione nella legge n. 81 dell’11 marzo 2006 (in
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11/3/06 Supplemento
ordinario n. 58) del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006;
si veda al riguardo quanto pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 12/2006 a pag. 8 e 9.
AGRUMI
Presentazione domanda aiuto per mandarini e clementine.
Entro oggi le Organizzazioni di produttori devono
trasmettere alle Regioni competenti le domande di aiuto per
i produttori di mandarini e di clementine.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 48 del 12
dicembre 2005.
IVA
Presentazione dichiarazione annuale in forma autonoma con
modello cartaceo. Scade il termine per presentare su
supporto cartaceo la dichiarazione Iva annuale per i
contribuenti che non sono obbligati a presentare la
dichiarazione unificata.
Anche quest’anno la dichiarazione Iva annuale autonoma
riguarderà pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di
capitali e altri soggetti Ires (ex Irpeg) il cui esercizio
sociale non coincide con l’anno solare (cooperative
ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).
La dichiarazione su supporto cartaceo va presentata tramite
gli uffici postali o le banche convenzionate.
Tuttavia, anche quest’anno sono obbligati a presentare le
proprie dichiarazioni per via telematica direttamente o
tramite soggetti incaricati:
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione
della dichiarazione Iva, con esclusione delle persone
fisiche che nel periodo d’imposta 2005 hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a euro 10.000;
- i contribuenti tenuti nell’anno 2006 alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770) in
forma autonoma o unificata;
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti che devono presentare il modello per la
comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi
di settore.
Nel caso di invio telematico della dichiarazione Iva annuale
autonoma, per obbligo o per scelta, il termine per la
trasmissione scade il 31 ottobre 2006.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
Comunicazione opzioni e revoche per l’anno 2005.
I contribuenti titolari di partita Iva che presentano su
supporto cartaceo, tramite posta o banca, la dichiarazione
Iva relativa all’anno d’imposta 2005, sia in forma autonoma
sia all’interno del modello Unico 2006, devono manifestare,
nell’apposito quadro VO, le eventuali opzioni fatte con
decorrenza dal 1° gennaio 2005, tra le quali si evidenziano:
- la scelta del regime Iva normale, con rinuncia di quello
speciale agricolo, al fine di recuperare la maggiore imposta
pagata sugli acquisti;
- la revoca dell’opzione per il regime normale effettuata
negli anni precedenti, tenendo presente la durata minima
dell’opzione;
- la rinuncia al regime di esonero per non avere superato
nell’anno 2004 il limite di 2.582,28 o 7.746,85 euro di
volume d’affari;
- la rinuncia al regime semplificato avendo conseguito
nell’anno 2004 un volume d’affari compreso tra 2.582,28 (o
7.746,85) e 20.658,28 euro;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio
dell’attività agrituristica con rinuncia al regime
forfetario;
- la revoca dell’opzione per il regime normale per
l’attività agrituristica effettuata negli anni precedenti,
il cui triennio è scaduto quantomeno nel 2004;
- l’opzione per il regime normale per l’esercizio delle
altre attività agricole connesse con rinuncia al regime
forfetario.
È opportuno ricordare che, qualora il contribuente ometta di
comunicare eventuali cambi di regime Iva, pur essendosi
adeguato al nuovo regime scelto, vale il comportamento
concludente tenuto, fatta salva l’eventuale applicazione
delle sanzioni per la mancata comunicazione dell’opzione.
In pratica, se un imprenditore agricolo durante l’anno 2005
si è comportato come un contribuente in regime Iva normale,
l’eventuale credito d’imposta maturato nel corso del 2005 è
pienamente utilizzabile anche se non è stata comunicata
all’amministrazione finanziaria l’opzione per la scelta del
regime normale.
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di maggio, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28
o a 7.746,85 euro per determinati comuni montani) devono
presentare all’ufficio Iva competente un’apposita
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente
(mod. Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i
soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di
acquisti intracomunitari, o che hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
Elenchi trimestrali Intrastat per cessioni
intracomunitarie. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni intracomunitarie (vale a dire con Paesi dell’Ue)
devono presentare entro oggi agli uffici doganali competenti
gli elenchi trimestrali relativi alle operazioni registrate
o soggette a registrazione nel 2° trimestre 2006 se hanno
effettuato nel corso del 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo compreso tra 40.000 e 200.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2006 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario
n. 6/2006 a pag. 84.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive
DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro
il 17 luglio 2006 i contributi previdenziali e
assistenziali, relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM 10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il nuovo corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6 febbraio 2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 a pag.
113-114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I
sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD
per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps,
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli
incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni,
relativi al mese di giugno, utili per il calcolo dei
contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni
assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva
erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi di
lavoro autonomo. Presentazione dichiarazione dei
redditi da lavoro autonomo. I pensionati soggetti al divieto
di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro
autonomo devono entro oggi presentare all’ente erogatore
della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro
autonomo conseguiti nel 2005 e di quelli presunti per l’anno
2006, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
e al lordo delle ritenute fiscali.
Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione
comporta l’applicazione della sanzione pari a un anno della
pensione.
A ogni buon conto, considerate le molteplici variabili
legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di
esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al contenuto
del messaggio Inps n. 19116 del 4 luglio 2006.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto
per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella
scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero
complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31 luglio 2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 31 luglio 2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata entro il 31 dicembre 2002 nel mese
di luglio e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
entro il 31 dicembre 2002 nel mese di luglio e non ancora
revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31 dicembre 2004 nel mese di luglio.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n.
3/2006 a pag. 82.
CANONE RAI-TV
Ultimo giorno per effettuare il versamento della 3a
rata trimestrale o della 2a rata semestrale del
canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2006.
La scadenza interessa gli abbonati che hanno scelto
di versare il canone annuo in quattro rate trimestrali o in
due rate semestrali.
TOSAP
Pagamento terza rata. Le persone soggette al
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l’eventuale
terza rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa
dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza
interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre.
La tassa è prevista agli articoli 38 e seguenti del decreto
legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 (Supplemento
ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del
9/12/93.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento 2a rata imposta sostitutiva
per rivalutazione terreni e quote societarie possedute al 1°
luglio 2003. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso, in tutto o in parte, il pagamento della seconda e/o
ultima rata, maggiorata del 3%, dell’imposta sostitutiva
dovuta a seguito della rideterminazione dei valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti al 1° luglio 2003;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 giugno
scorso, in tutto o in parte, il pagamento della seconda e/o
ultima rata, maggiorata del 3%, dell’imposta sostitutiva
dovuta a seguito della rideterminazione dei valori delle
partecipazioni societarie possedute al 1° luglio 2003.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della
sanzione del 3,75%, pari a un ottavo di quella normale del
30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere
versati entro oggi utilizzando il modello di pagamento
unificato F24.
Tardivo versamento imposte. Come ormai noto, i
contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i
termini per il versamento di tributi o la presentazione di
denunce possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento
operoso» per regolarizzare la situazione beneficiando della
riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.
In particolare, è prevista la riduzione della sanzione a un
quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un
anno dall’omissione o dall’errore.
Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia
già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche.
Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento
operoso:
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Unico
2006 in banca o posta, che non hanno versato il saldo delle
imposte per l’anno 2004 e l’acconto delle imposte per l’anno
2005 dovuti in base al modello Unico 2005;
- i contribuenti, che presentano tramite banche o posta la
dichiarazione Iva relativa al 2005 in forma autonoma, che
non hanno versato durante l’anno 2005 l’Iva risultante a
debito dalle liquidazioni periodiche e per l’acconto di
dicembre.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della
sanzione ridotta a un quinto.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora, rapportati ai
giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario, in misura pari al 2,5% annuo.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere
versati sempre entro oggi.
Tardivo versamento Ici dovuta per l’anno 2005 e/o
tardiva presentazione dichiarazione per variazioni avvenute
nel 2004. I contribuenti che non hanno versato in
tutto o in parte l’Ici dovuta in due rate per l’anno 2005,
rispettivamente entro il 30 giugno e il 20 dicembre, e
coloro che non hanno presentato le dichiarazioni Ici per le
variazioni che hanno riguardato gli immobili posseduti nel
2004, possono regolarizzare entro oggi le omissioni versando
gli importi dovuti, come pure presentando le dichiarazioni,
con la maggiorazione della sanzione ridotta a un quinto e
degli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere
versati sempre entro oggi.
La scadenza riguarda, in via generale, i contribuenti che
presentano entro oggi il modello Unico 2006 tramite posta o
banca, mentre slitta al 31 ottobre 2006 per quanti lo
inviano telematicamente; si consiglia comunque di
interpellare il comune interessato per conoscere eventuali
altre scadenze.
A cura di
Paolo Martinelli
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