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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Giugno 2006


1 Giovedì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 maggio scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-4-2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 maggio scorso la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-4-2006.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto), e al 15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale sanzione del 120%), registrando il contratto quando richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale sanzione del 30%).

9 Venerdì
RIFORMA PAC

Tardiva presentazione domande di fissazione titoli e di accesso agli aiuti comunitari. I produttori agricoli che entro il 15-5-2006 non hanno presentato le domande di fissazione dei titoli provvisori assegnati (settori dell’olio d’oliva, del tabacco, del latte e dello zucchero) e/o le domande per accedere al regime di pagamento unico dei premi comunitari, ai pagamenti accoppiati relativi a specifici aiuti settoriali e ai premi supplementari, possono provvedervi entro oggi con l’applicazione di determinate decurtazioni.
In particolare, il ritardo nella presentazione delle domande di fissazione dei titoli comporta una riduzione pari al 4%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Il ritardo nella presentazione delle varie domande di premio comporta, invece, la decurtazione del premio stesso in misura pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali debitamente documentate e certificate dall’autorità competente.
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, le domande sono irricevibili e non possono dar luogo, in alcun caso, all’assegnazione dei titoli e al pagamento dei premi. Per presentare tali domande gli interessati possono rivolgersi al centro di assistenza agricola (caa) al quale hanno conferito mandato, oppure provvedere personalmente secondo le modalità indicate negli appositi provvedimenti emanati dall’organismo pagatore competente segnalato nella comunicazione dei titoli provvisori (ad esempio Avepa per la Regione Veneto).
Su questo argomento si vedano, da ultime, le circolari Agea n. 353 e n. 356 del 5 maggio scorso, nonché i numerosi articoli e inserti speciali pubblicati recentemente sulle pagine del nostro settimanale.

10 Sabato
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata in vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva, cambiano alcuni adempimenti a carico degli operatori del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli olivicoltori il «modello F», devono trasmettere all’Agea il riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese entro il giorno 10 del mese successivo. Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite, dell’olio ottenuto e di quello restituito ai produttori-acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di quella ritirata dai produttori-acquirenti delle olive, nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese. Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del 13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99 del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.

11 Domenica
RIFORMA PAC
Produzioni ortofrutticole in secondo raccolto. I produttori agricoli che hanno presentato le domande per accedere al regime di pagamento unico dei premi comunitari possono, per un periodo non superiore a tre mesi con inizio da oggi e con scadenza 11-9-2006, coltivare prodotti ortofrutticoli in secondo raccolto sulle superfici utilizzate in abbinamento ai titoli della pac. Trascorso il periodo di tre mesi, gli agricoltori devono proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini dei premi disaccoppiati richiesti fino al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Su questo argomento si veda, tra le altre, la circolare Agea n. 356 del 5-5-2006 reperibile sul sito www.agea.gov.it

15 Giovedì
MOD. 730/2006
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati.
I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che possono e intendono avvalersi dell’assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali), devono presentare a questi soggetti il modello 730/2006 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8‰ dell’Irpef e il nuovo mod. 730-1bis per la scelta della destinazione del 5‰ dell’Irpef a finalità di sostegno del volontariato, delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. La busta contenente i modelli 730-1 e 730 1-bis deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta; in caso di dichiarazione congiunta le schede per l’8 e il 5‰ devono essere inserite in un’unica busta a nome del dichiarante.
In alternativa i contribuenti possono chiedere ai Caf o ai professionisti abilitati l’assistenza per la compilazione del modello 730/2006.
In ogni caso i contribuenti devono esibire la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2010.
Si veda anche la circolare n. 13 del 6-4-2006 dell’Agenzia delle entrate disponibile sul sito www.agenziaentrate.it
IVA
Fatturazione differita per consegne di maggio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di maggio; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di maggio, anziché al mese di giugno.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di maggio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di maggio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154.94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo), che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono fare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
E' bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
RIFORMA PAC ZUCCHERO
Richiesta correzione titoli all’aiuto comunitario e presentazione domande di modifica.
Gli agricoltori produttori di barbabietole da zucchero, che hanno riscontrato delle anomalie riguardo i dati produttivi utilizzati per il calcolo dei titoli all’aiuto comunitario del settore zucchero, possono entro oggi richiederne ad Agea la correzione tramite il Centro di assistenza agricola (Caa) al quale hanno conferito mandato, oppure provvedendovi personalmente.
Si ricorda, come già anticipato su L’Informatore Agrario n. 21/2006 pag. 17, che con la recente circolare n. 379 l’Agea ha prorogato a oggi il termine per presentare la richiesta di modifica della domanda unica (già scaduto il 15 maggio scorso) limitatamente agli agricoltori interessati ai dati di riferimento provenienti dal settore delole barbabietole da zucchero. Si veda anche la circolare Agea n. 353 del 5-5-2006, nonché i numerosi articoli pubblicati recentemente sulle pagine del nostro settimanale.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al 1° trimestre 2006 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di aprile sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale addizionale comunale per i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese di aprile;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, la terza rata dell’Iva a saldo per il 2005 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2006 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

16 Venerdì
IVA
Versamento rateale saldo 2005. I contribuenti, sia soggetti all’Unico 2006 che alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all’anno 2005, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale quarta rata maggiorando l’imposta dovuta dell’1,5 %.
Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2006) e che la maggiorazione dello 0,50% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.
Si rammenta che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, su modello cartaceo può essere presentata a una banca convenzionata o a un ufficio postale entro il 31-7-2006; se è obbligatoria la trasmissione telematica, ovvero per chi vuole avvalersi di tale modalità di presentazione, il termine scade il 31-10-2006.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di maggio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 giugno per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di maggio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di maggio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione del regime Iva agricolo si veda la recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 17-1-2006.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di maggio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento; pertanto coloro che entro il 16-6-2005 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 31-5-2005, o l’hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto.
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale ed eventuale comunale) che riguardano la rata relativa all’anno 2005 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.
Per il versamento dell’imposta dovuta si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al 4° trimestre 2005, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 recapitato dall’Inps precompilato.
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-58), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2006 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 30 del 28-2-2006.
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%). Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.Per la misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 11 dell’1-2-2006.
FENOMENO BSE E LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Gli allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli eventi verificatesi a seguito dell’emergenza Bse e le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (lingua blu), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

20 Martedì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti.
È in corso il periodo utile per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006, e per presentare le relative dichiarazioni dei redditi.
In particolare:
- le persone fisiche, le società di persone e i contribuenti soggetti all’Ires (società di capitali ed enti non commerciali) con esercizio sociale che coincide con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), possono effettuare i pagamenti dovuti entro oggi senza alcuna maggiorazione, mentre devono presentare la dichiarazione Unico 2006 a mezzo posta o banca su modello cartaceo entro il 31-7-2006
(se non obbligati all’invio telematico), ovvero entro il 31-10-2006 in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati; le persone fisiche possono anche consegnare la dichiarazione presso ciascun ufficio dell’Agenzia delle entrate che provvederà all’invio telematico della stessa;
- i contribuenti soggetti all’Ires ex Irpeg (società di capitali ed enti non commerciali), con esercizio sociale che non coincide con l’anno solare, devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio sociale e presentare la dichiarazione Unico 2006 a mezzo posta o banca su modello cartaceo entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (se non obbligati all’invio telematico), ovvero entro dieci mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
Si ricorda che, come per lo scorso anno, è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,4%, entro il 20-7-2006 per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate che devono essere di pari importo; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16 novembre prossimo) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima rata scade quindi il 30-11-2006).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato in tabella.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24, tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto camerale annuale.
Scade il termine per il versamento del diritto camerale 2006 dovuto per l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24 entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè entro oggi, ovvero entro il 20-7-2006
con la maggiorazione dello 0,4% come già visto nella scadenza relativa al versamento delle imposte risultanti da Unico 2006.
L’utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto annuale camerale con eventuali altri crediti.
In questi giorni le Camere di commercio stanno inviando agli interessati una lettera con le istruzioni per il calcolo e le modalità di versamento.
Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet della locale Camera di commercio e sul sito www.infoimprese.it
IRPEF
Versamento cumulativo ritenute d’acconto per alcuni sostituti d’imposta.
I sostituti d’imposta che nel corso dell’anno 2005 hanno corrisposto esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti operando in acconto ritenute Irpef per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono effettuare entro oggi, senza sanzioni, il versamento delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d’imposta. La scadenza non interessa i sostituti d’imposta che hanno già effettuato i versamenti entro i termini ordinari.
Tale presunta semplificazione degli adempimenti è disciplinata all’articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-1997), come modificato dall’articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del 14-10-1999. Per il versamento delle ritenute si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
IMPRESE
Rivalutazione beni e affrancamento saldo attivo.
Le società di capitali, gli enti pubblici e privati nonché le imprese individuali e le società di persone in regime semplificato, che hanno voluto utilizzare le agevolazioni previste all’articolo 1, commi da 469 a 476, della legge finanziaria 2006 n. 266 del 23-12-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005), devono entro oggi effettuare i relativi versamenti.
In particolare:
- i soggetti che hanno usufruito della rivalutazione di alcune categorie di beni materiali e immateriali devono versare in un’unica soluzione, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi, un’imposta sostitutiva calcolata sul valore rideterminato in misura pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 6% per i beni non ammortizzabili;
- i soggetti che, avvalendosi dell’agevolazione di cui sopra, hanno voluto affrancare, in tutto o in parte, il saldo derivante dalla rivalutazione, devono versare un’imposta sostitutiva, pari al 7% del saldo di rivalutazione, in tre rate annuali senza interessi, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi in misura pari al 10% nel 2006, 45% nel 2007 e 45% nel 2008;
- soggetti che hanno rivalutato le aree fabbricabili devono versare un’imposta sostitutiva, pari al 19% del valore rivalutato, in tre rate annuali senza interessi, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi in misura pari al 40% nel 2006, 35% nel 2007 e 25% nel 2008.
Sull’argomento si veda, tra le altre, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 13-2-2006.
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.
I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro;
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nel 2006 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2006 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 6/2006 a pag. 84.
CONSOLIDATO NAZIONALE
Trasmissione telematica dell’opzione per la tassazione di gruppo. Le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/86 (Testo unico imposte sui redditi), soggetti all’imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali in modo esclusivo o principale), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), che sono interessati a effettuare la tassazione di gruppo (cosiddetto «consolidato nazionale») in base all’articolo 117 e seguenti del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi trasmettere all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, l’apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 2-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19-8-2004).
Si veda anche il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10-6-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15-6-2004.
CAMERE DI COMMERCIO
Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto camerale per il 2005.
Con decreto del Ministero delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-4-2005) è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle Camere di commercio.
Pertanto, coloro che non hanno versato, in tutto o in parte, il diritto annuale per il 2005 possono entro oggi sanare l’omesso versamento, sempre che la violazione non sia già stata constatata, beneficiando della sanzione del 6% pari a un quinto della sanzione minima del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario (20-06-2005).
Gli importi camerali dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati contestualmente entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet della locale Camera di commercio e sul sito www.infoimprese.it

25 Domenica (prorogato a Lunedì 26)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it), la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per i consorzi di bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma – c/c 36000/17 Abi 5696 Cab 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 28-1-2005.

26 Lunedì
AIUTO COMUNITARIO SEMENTI CERTIFICATE
Tardiva presentazione comunicazione integrativa della domanda unica.
Gli imprenditori che hanno richiesto l’aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2005-2006, in base al regolamento Ce n. 1782/03, che entro il 31 maggio scorso non hanno fatto pervenire ad Agea la comunicazione integrativa della domanda unica presentata nel 2005 per rendere noti i quantitativi di prodotto certificato e avviato alla commercializzazione, possono ancora provvedervi entro oggi; per il ritardato deposito della comunicazione integrativa è prevista la decurtazione dell’importo complessivamente richiesto in misura pari all’1% per ogni giorno feriale di ritardo. I documenti pervenuti dopo la data odierna sono considerati irricevibili. Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 39 del 5-8-2005.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° maggio 2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° maggio 2006.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto), e al 15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale sanzione del 120%), registrando il contratto quando richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale sanzione del 30%).

30 Venerdì
ICI
Versamento prima rata per l’anno 2006.
Scade il termine per versare la prima rata dell’Ici dovuta per l’anno 2006. La prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la seconda rata (da pagare entro il 20-12-2006) deve risultare pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno in corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Ovviamente, è possibile pagare entro oggi l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione.
L’imposta non va versata se è uguale o inferiore a 2,07 euro; ogni Comune può comunque deliberare un importo minimo di versamento superiore alla suddetta somma.
Nei casi di possesso parziale degli immobili nel corso del 2005 e/o nei primi sei mesi del 2006, o di cambio d’uso degli stessi, si deve calcolare l’acconto secondo le istruzioni diramate dal Ministero delle finanze con la circolare n. 3/FL del 7-3-2001.
Si ricorda inoltre che dal’1-1-2001 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze degli immobili indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato in tal senso.
Si ricorda che i Comuni possono riscuotere in proprio l’Ici senza ricorrere ai concessionari della riscossione; pertanto i contribuenti dei Comuni che si avvalgono di questa possibilità di riscossione dell’Ici devono versare l’imposta sul conto corrente postale intestato al Comune (per diversi Comuni si può pagare anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste sul sito www.poste.it) o presso gli sportelli del tesoriere comunale.
Si fa presente che alcuni Comuni hanno sottoscritto apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per riscuotere l’Ici con il modello unico di pagamento F24; chi paga con il modello F24 può quindi compensare (salvo particolari limitazioni imposte dal Comune) il debito Ici con eventuali altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.).
La dichiarazione Ici per le variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2005 deve essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2005, vale a dire entro il
31-7-2006 per i contribuenti che presentano la dichiarazione Unico 2006 a mezzo posta o banche, ovvero entro il 31-10-2006 per i contribuenti che presentano il modello Unico 2006 in via telematica per obbligo o per scelta.
Per i contribuenti soggetti all’Ires, con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la dichiarazione Ici va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico 2006) per il periodo d’imposta che comprende il 31-12-2005.
A ogni buon conto, è opportuno informarsi presso il Comune nel quale insistono gli immobili per verificare se la dichiarazione Ici è stata sostituita con una comunicazione da consegnare entro un diverso termine, come previsto all’articolo 59, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 446 del 15-12-1997 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-1997).
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di partita Iva.
Le persone fisiche non titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in base al modello Unico 2006, hanno effettuato il primo versamento entro il 20-6-2006, devono versare la seconda e/o ultima rata utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 19/2006.
DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI
Scade il termine per presentare al locale Ufficio Uma (Utenti macchine agricole), di norma tramite i Caa (Centri di assistenza agricola), la dichiarazione dell’avvenuto impiego di carburante agricolo agevolato per il 2005 e la richiesta di assegnazione carburante per il 2006.
Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.
RIFORMA PAC
Terreni messi a riposo.
Per le superfici destinate a riposo è consentita la semina con specie da sovescio (a eccezione di alcuni prodotti); nel caso in cui la copertura vegetale sia effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili, le specie seminate dovranno, entro oggi, essere interrate in fase di fioritura mediante l’aratura del terreno.
RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI
Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva.
Con l’articolo 11-quaterdecies, comma 4, del decreto legge n. 203 del 30-9-2005 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2-12-2005 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2-12-2005) è stata nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1-1-2005, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili. L’argomento è già stato trattato su L’Informatore Agrario n. 50/2005 a pag. 77. Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all’1-1-2003 e che deve essere versata l’imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-6-2006, 2007 e 2008; sull’importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 8056; si veda al riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 75 del 25 maggio scorso.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta di recente sull’argomento con la circolare n. 10 del 13 marzo scorso.
Per questo si vedano, tra le altre, anche le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 9/E, 31/E, 15/E, 55/E e 81/E rispettivamente del 30-1, 31-1, 1-2, 20-6 e 6-11-2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, e la circolare n. 16/E del 22-4-2005.
Si fa presente che coloro che hanno già operato la rivalutazione con riferimento al valore all’1-7-2003, e che non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale seconda e/o ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta, maggiorata del 3%; il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è 8054.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' NON QUOTATE
Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva.
Con l’articolo 11-quaterdecies, comma 4, del decreto legge n. 203 del 30-9-2005 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 2-12-2005 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2-12-2005) è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell’1-1-2005 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2005) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie. L’argomento è già stato trattato su L’Informatore Agrario n. 50/2005 a pag. 77. Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata l’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che, alla data dell’1-1-2005, risultano qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo articolo 67, comma 1. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30-6-2006, 2007 e 2008; sull’importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 8055; si veda al riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 75 del 25-5-2006. L’Agenzia delle entrate è intervenuta di recente sull’argomento con la circolare n. 10 del 13 marzo scorso. Si fa presente che coloro che hanno già operato la rivalutazione con riferimento al valore all’1-7-2003, e che non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione, devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale seconda e/o ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta, maggiorata del 3%; il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è 8053.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto.
Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° giugno; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dal 1° giugno. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale del 10-3-2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.
I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Si ricorda che i versamenti degli importi mensilmente trattenuti agli allevatori che producono latte in esubero rispetto ai quantitativi assegnati sono stati rinviati al 31-7-2006; si veda al riguardo quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 12/2006 alle pag. 8 e 9.
POZZI
Presentazione denuncia e richiesta concessione attingimento.
Scade il termine per presentare all’Amministrazione provinciale la denuncia dei pozzi a uso domestico e/o agricolo e la richiesta per il rilascio della concessione per l’attingimento dell’acqua in falda, come previsto dalla legge n. 290 del 17-8-1999.
Questa tormentata incombenza, il cui termine è stato fatto slittare più volte, è stata ulteriormente prorogata a oggi con l’articolo 23-quater del decreto legge n. 273 del 30-12-2005 convertito con modificazioni nella legge n. 51 del 23-2-2006 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2006).
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di maggio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28 o a 7.746,85 euro per determinati Comuni montani) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (modello Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM10/2.
I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16-6-2006 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente, sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il nuovo corposo manuale predisposto dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle pag. 113 e 114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di maggio, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2006, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.
Per gli importi dovuti e altre informazioni si vedano la circolare Inps n. 37 dell’8-3-2006 che interessa i lavoratori autonomi e parasubordinati e la circolare Inps numero 53 del 12-4-2006 che riguarda i lavoratori dipendenti non agricoli.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri.
Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-6-2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-6-2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata entro il 31-12-2002 nel mese di giugno e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati entro il 31-12-2002 nel mese di giugno e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-12-2004 nel mese di giugno.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2006 a pag. 82.
ENERGIA SOLARE
Presentazione domande produzione. È in scadenza il quarto termine per presentare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (soggetto attuatore) apposita domanda da parte di chi intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti previste dal decreto del Ministero delle attività produttive del 28-7-2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 181 del
5-8-2005).
Alla domanda va allegato anche il progetto preliminare dell’impianto.
Con tale decreto, al quale si rimanda per ogni altra informazione, sono definiti i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Le domande possono essere presentate con cadenza trimestrale entro il 31-3, 30-6, 30-9 e il 31-12 di ciascun anno.
PUBBLICITA'
Pagamento 3a rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale.
Scade il termine per effettuare il pagamento dell’eventuale terza rata trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.
L’imposta sulla pubblicità è disciplinata agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 15-11-1993 (Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9-12-1993).
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2005 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-6-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2005 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-6-2005.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2006, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 maggio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

A cura di
Paolo Martinelli

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