Giugno 2006
1 Giovedì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30
giorni. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 maggio
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità
dall’1-4-2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 maggio
scorso la registrazione, e conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-4-2006.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione
versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i
contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo
della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto), e al
15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale
sanzione del 120%), registrando il contratto quando
richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta
un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale
sanzione del 30%).9 Venerdì
RIFORMA PAC
Tardiva presentazione domande di fissazione titoli e
di accesso agli aiuti comunitari. I produttori
agricoli che entro il 15-5-2006 non hanno presentato le
domande di fissazione dei titoli provvisori assegnati
(settori dell’olio d’oliva, del tabacco, del latte e dello
zucchero) e/o le domande per accedere al regime di pagamento
unico dei premi comunitari, ai pagamenti accoppiati relativi
a specifici aiuti settoriali e ai premi supplementari,
possono provvedervi entro oggi con l’applicazione di
determinate decurtazioni.
In particolare, il ritardo nella presentazione delle domande
di fissazione dei titoli comporta una riduzione pari al 4%,
per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi
spettanti nel primo anno di applicazione del regime di
pagamento unico. Il ritardo nella presentazione delle varie
domande di premio comporta, invece, la decurtazione del
premio stesso in misura pari all’1% per ogni giorno
lavorativo di ritardo, salvo che il ritardo non sia dovuto a
cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali
debitamente documentate e certificate dall’autorità
competente.
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, le
domande sono irricevibili e non possono dar luogo, in alcun
caso, all’assegnazione dei titoli e al pagamento dei premi.
Per presentare tali domande gli interessati possono
rivolgersi al centro di assistenza agricola (caa) al quale
hanno conferito mandato, oppure provvedere personalmente
secondo le modalità indicate negli appositi provvedimenti
emanati dall’organismo pagatore competente segnalato nella
comunicazione dei titoli provvisori (ad esempio Avepa per la
Regione Veneto).
Su questo argomento si vedano, da ultime, le circolari Agea
n. 353 e n. 356 del 5 maggio scorso, nonché i numerosi
articoli e inserti speciali pubblicati recentemente sulle
pagine del nostro settimanale.
10 Sabato
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata in
vigore nel 2006 della riforma pac per l’olio di oliva,
cambiano alcuni adempimenti a carico degli operatori del
settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti
a rilasciare agli olivicoltori il «modello F», devono
trasmettere all’Agea il riepilogo dell’attività di molitura
svolta per ciascun mese entro il giorno 10 del mese
successivo. Tra i dati da indicare risultano i
valori, espressi in chilogrammi, delle olive entrate e di
quelle molite, dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori-acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori-acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese. Per altre informazioni si veda la
circolare Agea n. 619 del 13-10-2005 che rimanda alla
successiva circolare Agea n. 99 del 26-1-2006 per le
modalità operative di trasmissione.
11 Domenica
RIFORMA PAC
Produzioni ortofrutticole in secondo
raccolto. I produttori agricoli che hanno presentato le
domande per accedere al regime di pagamento unico dei premi
comunitari possono, per un periodo non superiore a tre mesi
con inizio da oggi e con scadenza
11-9-2006, coltivare prodotti ortofrutticoli in secondo
raccolto sulle superfici utilizzate in abbinamento ai titoli
della pac. Trascorso il periodo di tre mesi, gli
agricoltori devono proseguire il periodo di disponibilità
del terreno ai fini dei premi disaccoppiati richiesti fino
al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale.
Su questo argomento si veda, tra le
altre, la circolare Agea n. 356 del 5-5-2006 reperibile sul
sito www.agea.gov.it
15 Giovedì
MOD. 730/2006
Assistenza fiscale ai dipendenti e ai
pensionati. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e
pensionati, che possono e intendono avvalersi
dell’assistenza fiscale fornita dai Centri di assistenza
fiscale (Caf) ovvero dai professionisti abilitati
(consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o
periti commerciali), devono presentare a questi soggetti il
modello 730/2006 già compilato insieme alla busta chiusa
contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione
dell’8‰ dell’Irpef e il nuovo mod. 730-1bis per la scelta
della destinazione del 5‰ dell’Irpef a finalità di sostegno
del volontariato, delle Onlus e delle associazioni di
promozione sociale, di finanziamento della ricerca
scientifica e delle università, di finanziamento della
ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente. La busta contenente i
modelli 730-1 e 730 1-bis deve essere consegnata
anche se non viene espressa alcuna scelta; in caso di
dichiarazione congiunta le schede per l’8 e il 5‰ devono
essere inserite in un’unica busta a nome del dichiarante.
In alternativa i contribuenti possono
chiedere ai Caf o ai professionisti abilitati l’assistenza
per la compilazione del modello 730/2006.
In ogni caso i contribuenti devono
esibire la documentazione necessaria per permettere la
verifica della conformità dei dati esposti nella
dichiarazione; tale documentazione deve essere conservata
dai contribuenti fino al 31-12-2010.
Si veda anche la circolare n. 13 del
6-4-2006 dell’Agenzia delle entrate disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it
IVA
Fatturazione differita per consegne di
maggio. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra
i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna o spedizione; la fattura differita deve essere
registrata entro il termine di emissione e con riferimento
al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere
emesse e registrate le fatture relative a consegne o
spedizioni dei beni effettuate nel mese di maggio; tali
fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione
relativa al mese di maggio, anziché al mese di giugno.
Per più consegne o spedizioni effettuate
nel corso del mese di maggio a uno stesso cliente, è
possibile emettere entro oggi una sola fattura differita
cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura
anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di
maggio ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975. Registrazione fatture con importi
inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture
emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a
154.94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di
ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere
indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare
complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare
dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale
agricolo), che effettuano vendite a privati consumatori con
emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura,
possono fare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
E' bene precisare che non è più
obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli
scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le
aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica
con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
RIFORMA PAC ZUCCHERO
Richiesta correzione titoli all’aiuto
comunitario e presentazione domande di modifica. Gli
agricoltori produttori di barbabietole da zucchero, che
hanno riscontrato delle anomalie riguardo i dati produttivi
utilizzati per il calcolo dei titoli all’aiuto comunitario
del settore zucchero, possono entro oggi richiederne ad Agea
la correzione tramite il Centro di assistenza agricola (Caa)
al quale hanno conferito mandato, oppure provvedendovi
personalmente.
Si ricorda, come già anticipato su
L’Informatore Agrario n. 21/2006 pag. 17, che con la
recente circolare n. 379 l’Agea ha prorogato a oggi il
termine per presentare la richiesta di modifica della
domanda unica (già scaduto il 15 maggio scorso)
limitatamente agli agricoltori interessati ai dati di
riferimento provenienti dal settore delole barbabietole da
zucchero. Si veda anche la circolare Agea n. 353
del
5-5-2006, nonché i numerosi articoli pubblicati recentemente
sulle pagine del nostro settimanale.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva che non hanno
versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte,
l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica
relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al 1°
trimestre 2006 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d’imposta che non hanno
effettuato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte,
il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel
mese di aprile sui compensi corrisposti a lavoratori
autonomi e a dipendenti, compresa l’addizionale regionale
all’Irpef e l’eventuale addizionale comunale per i conguagli
di fine rapporto effettuati nel mese di aprile;
- i contribuenti Iva che non hanno
versato entro il 16 maggio scorso, in tutto o in parte, la
terza rata dell’Iva a saldo per il 2005 dovuta in base al
piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i
soggetti che presentano il modello Unico 2006 di versare
entro il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata con la
maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di
ritardo.
Tutti questi soggetti possono
regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi
dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione
normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario.
16 Venerdì
IVA
Versamento rateale saldo 2005. I
contribuenti, sia soggetti all’Unico 2006 che alla
dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in
rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva
relativo all’anno 2005, devono entro oggi effettuare il
pagamento dell’eventuale quarta rata maggiorando l’imposta
dovuta dell’1,5 %.
Si ricorda che il pagamento rateale non
può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare
entro il 16-11-2006) e che la maggiorazione dello 0,50% è
dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a
prescindere dal giorno di versamento.
Si rammenta che anche quest’anno la
dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, su modello
cartaceo può essere presentata a una banca convenzionata o a
un ufficio postale entro il 31-7-2006; se è obbligatoria la
trasmissione telematica, ovvero per chi vuole avvalersi di
tale modalità di presentazione, il termine scade il
31-10-2006.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole
in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
maggio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
giugno per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
maggio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di maggio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare
sempre entro oggi, deve essere determinata con regole
diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o
normale).
Si ricorda che alcune percentuali di
compensazione, da applicare nel regime speciale agricolo,
sono state ridotte dello 0,20% con decreto ministeriale del
23-12-2005; si veda al riguardo l’articolo pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle
attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n.
633/72) l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50%
dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario
vincolante per un triennio; si vedano al riguardo le
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004
e n. 6/E del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non
è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Per alcuni chiarimenti sull’applicazione
del regime Iva agricolo si veda la recente circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 17-1-2006.
Registrazione acquisti. Scade il termine
per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto
per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella
liquidazione relativa al mese di maggio, salvo quanto
previsto per gli acquisti intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende
agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto
la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati
dichiarazioni d’intento e ravvedimento operoso. Scade il
termine per l’invio telematico dei dati relativi a tutte le
dichiarazioni d’intento, ricevute nel mese precedente,
rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di
acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si
considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei
termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o
inesatti, è responsabile in solido con il soggetto
acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari
dell’agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E,
rispettivamente, del 16-3 e del 26-9-2005.
In particolare, si segnala che con la
suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità
di avvalersi del ravvedimento operoso per l’omessa o errata
comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento;
pertanto coloro che entro il 16-6-2005 non hanno inviato la
comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute
entro il 31-5-2005, o l’hanno inviata con dati non esatti,
possono entro oggi sanare la violazione beneficiando della
sanzione ridotta a un quinto del minimo.
IRPEF
Ritenute d’acconto. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale ed eventuale comunale) che riguardano
la rata relativa all’anno 2005 ovvero i conguagli di fine
rapporto effettuati nel mese precedente.
Per il versamento dell’imposta dovuta si
deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge
finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n.
10/E, rispettivamente, del 3-1 e 16-3-2005.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera
agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli
operai agricoli con riferimento al 4° trimestre 2005, fatte
salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per
alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il
modello di pagamento F24 recapitato dall’Inps precompilato.
Versamento contributo mensile pescatori
autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di
cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 5-4-58), anche se non associati in
cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo
mensile commisurato alla misura del salario convenzionale
per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il
modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato
dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno
2006 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps
n. 30 del 28-2-2006.
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali
e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%).
Scade il termine per versare all’Inps il contributo
previdenziale straordinario trattenuto sui compensi
corrisposti nel mese precedente a collaboratori e
amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il
reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro,
nonché agli associati in partecipazione.
Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.Per la
misura delle aliquote contributive da applicare nell’anno
2006 si veda la circolare Inps n. 11 dell’1-2-2006.
FENOMENO BSE E LINGUA BLU
Versamento rata contributi sospesi. Gli
allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli
esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio
di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli
eventi verificatesi a seguito dell’emergenza Bse e le
aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei
ruminanti (lingua blu), che hanno usufruito della
sospensione dei termini di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono
versare entro oggi la rata in scadenza.
20 Martedì
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF,
IRES, IRAP, IVA, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI
Versamento saldi e acconti. È in corso il
periodo utile per effettuare il versamento delle imposte
dovute a saldo per l’anno d’imposta 2005 e/o in acconto per
l’anno d’imposta 2006, e per presentare le relative
dichiarazioni dei redditi.
In particolare:
- le persone fisiche, le società di persone e i contribuenti
soggetti all’Ires (società di capitali ed enti non
commerciali) con esercizio sociale che coincide con l’anno
solare (1° gennaio-31 dicembre), possono effettuare i
pagamenti dovuti entro oggi senza alcuna maggiorazione,
mentre devono presentare la dichiarazione Unico 2006 a mezzo
posta o banca su modello cartaceo entro il 31-7-2006
(se non obbligati all’invio telematico), ovvero entro il
31-10-2006 in via telematica direttamente o tramite gli
intermediari abilitati; le persone fisiche possono anche
consegnare la dichiarazione presso ciascun ufficio
dell’Agenzia delle entrate che provvederà all’invio
telematico della stessa;
- i contribuenti soggetti all’Ires ex Irpeg (società di
capitali ed enti non commerciali), con esercizio sociale che
non coincide con l’anno solare, devono effettuare il
versamento degli importi dovuti entro il ventesimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura
dell’esercizio sociale e presentare la dichiarazione Unico
2006 a mezzo posta o banca su modello cartaceo entro sette
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (se non obbligati
all’invio telematico), ovvero entro dieci mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale in via telematica
direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
Si ricorda che, come per lo scorso anno, è possibile versare
gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,4%, entro
il 20-7-2006 per i soggetti di cui al primo punto
precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a
quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.
Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi
da versare scegliendo il numero delle rate che devono essere
di pari importo; il pagamento rateale deve comunque essere
ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate
sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di
rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni
mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva
(l’ultima rata scade quindi il 16 novembre prossimo) ed
entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l’ultima
rata scade quindi il 30-11-2006).
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato in
tabella.
Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa
presente che tutti i contribuenti, siano essi persone
fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di
partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento
unificato F24, tenendo presente che non è obbligatorio
rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, ad
esempio, rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap,
ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica
soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in
un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.
Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
CAMERA DI COMMERCIO
Versamento diritto camerale annuale. Scade il termine
per il versamento del diritto camerale 2006 dovuto per
l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera di commercio competente per territorio. Il pagamento
deve essere effettuato in unica soluzione esclusivamente
tramite il modello di pagamento unificato F24 entro il
termine di versamento delle imposte sui redditi, e cioè
entro oggi, ovvero entro il 20-7-2006
con la maggiorazione dello 0,4% come già visto nella
scadenza relativa al versamento delle imposte risultanti da
Unico 2006.
L’utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto
annuale camerale con eventuali altri crediti.
In questi giorni le Camere di commercio stanno inviando agli
interessati una lettera con le istruzioni per il calcolo e
le modalità di versamento.
Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune»
riportata nella «Sezione Ici e altri tributi locali» del
modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è
dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del
luogo; il codice tributo da utilizzare è «3850».
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet
della locale Camera di commercio e sul sito
www.infoimprese.it
IRPEF
Versamento cumulativo ritenute d’acconto per alcuni
sostituti d’imposta. I sostituti d’imposta che nel
corso dell’anno 2005 hanno corrisposto esclusivamente
compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti
operando in acconto ritenute Irpef per un importo
complessivo non superiore a 1.032,91 euro, possono
effettuare entro oggi, senza sanzioni, il versamento delle
ritenute operate distintamente per ciascun periodo
d’imposta. La scadenza non interessa i sostituti d’imposta
che hanno già effettuato i versamenti entro i termini
ordinari.
Tale presunta semplificazione degli adempimenti è
disciplinata all’articolo 2 del dpr n. 445 del 10-11-1997
(in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-1997), come
modificato dall’articolo 3, comma 2, del dpr n. 542 del
14-10-1999. Per il versamento delle ritenute si deve
utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
IMPRESE
Rivalutazione beni e affrancamento saldo attivo.
Le società di capitali, gli enti pubblici e privati nonché
le imprese individuali e le società di persone in regime
semplificato, che hanno voluto utilizzare le agevolazioni
previste all’articolo 1, commi da 469 a 476, della legge
finanziaria 2006 n. 266 del 23-12-2005 (in Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29-12-2005), devono entro oggi
effettuare i relativi versamenti.
In particolare:
- i soggetti che hanno usufruito della rivalutazione di
alcune categorie di beni materiali e immateriali devono
versare in un’unica soluzione, entro il termine di pagamento
del saldo delle imposte sui redditi, un’imposta sostitutiva
calcolata sul valore rideterminato in misura pari al 12% per
i beni ammortizzabili e al 6% per i beni non ammortizzabili;
- i soggetti che, avvalendosi dell’agevolazione di cui
sopra, hanno voluto affrancare, in tutto o in parte, il
saldo derivante dalla rivalutazione, devono versare
un’imposta sostitutiva, pari al 7% del saldo di
rivalutazione, in tre rate annuali senza interessi, entro il
termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi in
misura pari al 10% nel 2006, 45% nel 2007 e 45% nel 2008;
- soggetti che hanno rivalutato le aree fabbricabili devono
versare un’imposta sostitutiva, pari al 19% del valore
rivalutato, in tre rate annuali senza interessi, entro il
termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi in
misura pari al 40% nel 2006, 35% nel 2007 e 25% nel 2008.
Sull’argomento si veda, tra le altre, la circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 13-2-2006.
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 200.000 euro;
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2006 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario
n. 6/2006 a pag. 84.
CONSOLIDATO NAZIONALE
Trasmissione telematica dell’opzione per la
tassazione di gruppo. Le società e gli enti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del dpr n. 917/86
(Testo unico imposte sui redditi), soggetti all’imposta sul
reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative, enti
pubblici e privati che esercitano attività commerciali in
modo esclusivo o principale), con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), che
sono interessati a effettuare la tassazione di gruppo
(cosiddetto «consolidato nazionale») in base all’articolo
117 e seguenti del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi
trasmettere all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per
via telematica, l’apposita comunicazione di opzione per tale
regime di tassazione utilizzando il modello approvato con
provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del
2-8-2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del
19-8-2004).
Si veda anche il decreto del presidente del Consiglio dei
ministri del 10-6-2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 15-6-2004.
CAMERE DI COMMERCIO
Ravvedimento operoso per omesso versamento diritto
camerale per il 2005. Con decreto del Ministero
delle attività produttive n. 54 del 27-1-2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-4-2005) è stato
approvato il regolamento che disciplina le modalità di
applicazione delle sanzioni amministrative in materia di
diritto annuale delle Camere di commercio.
Pertanto, coloro che non hanno versato, in tutto o in parte,
il diritto annuale per il 2005 possono entro oggi sanare
l’omesso versamento, sempre che la violazione non sia già
stata constatata, beneficiando della sanzione del 6% pari a
un quinto della sanzione minima del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario (20-06-2005).
Gli importi camerali dovuti, la sanzione ridotta e gli
interessi di mora devono essere versati contestualmente
entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet
della locale Camera di commercio e sul sito
www.infoimprese.it
25 Domenica
(prorogato a Lunedì 26)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro
agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro
oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it),
la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per i consorzi di
bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – c/c 36000/17 Abi 5696 Cab 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del
28-1-2005.
26
Lunedì
AIUTO COMUNITARIO SEMENTI CERTIFICATE
Tardiva presentazione comunicazione integrativa della
domanda unica. Gli imprenditori che hanno richiesto
l’aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate
di talune specie per la campagna di commercializzazione
2005-2006, in base al regolamento Ce n. 1782/03, che entro
il 31 maggio scorso non hanno fatto pervenire ad Agea la
comunicazione integrativa della domanda unica presentata nel
2005 per rendere noti i quantitativi di prodotto certificato
e avviato alla commercializzazione, possono ancora
provvedervi entro oggi; per il ritardato deposito della
comunicazione integrativa è prevista la decurtazione
dell’importo complessivamente richiesto in misura pari
all’1% per ogni giorno feriale di ritardo. I documenti
pervenuti dopo la data odierna sono considerati irricevibili.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 39 del 5-8-2005.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio
scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla
prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° maggio 2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio
scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dal 1° maggio 2006.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione
versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i
contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo
della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto), e al
15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale
sanzione del 120%), registrando il contratto quando
richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta
un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale
sanzione del 30%).
30
Venerdì
ICI
Versamento prima rata per l’anno 2006. Scade il
termine per versare la prima rata dell’Ici dovuta per l’anno
2006. La prima rata deve essere calcolata in misura pari al
50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la
seconda rata (da pagare entro il 20-12-2006) deve risultare
pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno, calcolata
sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per
l’anno in corso, comprendendo l’eventuale conguaglio sulla
prima rata.
Ovviamente, è possibile pagare entro oggi l’imposta
complessivamente dovuta in un’unica soluzione.
L’imposta non va versata se è uguale o inferiore a 2,07
euro; ogni Comune può comunque deliberare un importo minimo
di versamento superiore alla suddetta somma.
Nei casi di possesso parziale degli immobili nel corso del
2005 e/o nei primi sei mesi del 2006, o di cambio d’uso
degli stessi, si deve calcolare l’acconto secondo le
istruzioni diramate dal Ministero delle finanze con la
circolare n. 3/FL del 7-3-2001.
Si ricorda inoltre che dal’1-1-2001 l’aliquota ridotta per
l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze
degli immobili indipendentemente dal fatto che il Comune
abbia o meno deliberato in tal senso.
Si ricorda che i Comuni possono riscuotere in proprio l’Ici
senza ricorrere ai concessionari della riscossione; pertanto
i contribuenti dei Comuni che si avvalgono di questa
possibilità di riscossione dell’Ici devono versare l’imposta
sul conto corrente postale intestato al Comune (per diversi
Comuni si può pagare anche tramite il servizio telematico
gestito dalle Poste sul sito
www.poste.it) o
presso gli sportelli del tesoriere comunale.
Si fa presente che alcuni Comuni hanno sottoscritto apposita
convenzione con l’Agenzia delle entrate per riscuotere l’Ici
con il modello unico di pagamento F24; chi paga con il
modello F24 può quindi compensare (salvo particolari
limitazioni imposte dal Comune) il debito Ici con eventuali
altri crediti (Irpef, Ires, Irap, ecc.).
La dichiarazione Ici per le variazioni che riguardano gli
immobili posseduti nel 2005 deve essere presentata entro la
scadenza per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativi al 2005, vale a dire entro il
31-7-2006 per i contribuenti che presentano la dichiarazione
Unico 2006 a mezzo posta o banche, ovvero entro il
31-10-2006 per i contribuenti che presentano il modello
Unico 2006 in via telematica per obbligo o per scelta.
Per i contribuenti soggetti all’Ires, con esercizio sociale
non coincidente con l’anno solare, la dichiarazione Ici va
presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi (modello Unico 2006) per il
periodo d’imposta che comprende il 31-12-2005.
A ogni buon conto, è opportuno informarsi presso il Comune
nel quale insistono gli immobili per verificare se la
dichiarazione Ici è stata sostituita con una comunicazione
da consegnare entro un diverso termine, come previsto
all’articolo 59, comma 1, lettera l) del decreto legislativo
n. 446 del 15-12-1997 (pubblicato sul Supplemento ordinario
n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del
23-12-1997).
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF,
ALTRE IMPOSTE
Versamento rata per persone fisiche non titolari di
partita Iva. Le persone fisiche non titolari di
partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di
tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2005 e/o in acconto per l’anno d’imposta 2006 in
base al modello Unico 2006, hanno effettuato il primo
versamento entro il 20-6-2006, devono versare la seconda e/o
ultima rata utilizzando il modello di pagamento unificato
F24.
Si ricorda che sulle somme rateate sono dovuti gli interessi
dello 0,5% per ogni mese di rateazione.
Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata
variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella
tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
23/2006 a pag. 84.
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2006 e al Supplemento «Guida a Unico 2006 - Persone
fisiche» pubblicato con L’Informatore Agrario n.
19/2006.
DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI
Scade il termine per presentare al locale Ufficio Uma
(Utenti macchine agricole), di norma tramite i Caa (Centri
di assistenza agricola), la dichiarazione dell’avvenuto
impiego di carburante agricolo agevolato per il 2005 e la
richiesta di assegnazione carburante per il 2006.
Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di
rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di
categoria.
RIFORMA PAC
Terreni messi a riposo. Per le superfici
destinate a riposo è consentita la semina con specie da
sovescio (a eccezione di alcuni prodotti); nel caso in cui
la copertura vegetale sia effettuata con specie normalmente
utilizzate per le semine primaverili, le specie seminate
dovranno, entro oggi, essere interrate in fase di fioritura
mediante l’aratura del terreno.
RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI
Predisposizione perizia giurata e versamento imposta
sostitutiva. Con l’articolo 11-quaterdecies,
comma 4, del decreto legge n. 203 del 30-9-2005 convertito
con modificazioni nella legge n. 248 del 2-12-2005
(pubblicata sul Supplemento ordinario n. 195 alla
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2-12-2005) è stata
nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i
valori di acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti al 1-1-2005, al fine di
ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate
successivamente a seguito di cessione degli stessi beni
immobili. L’argomento è già stato trattato su
L’Informatore Agrario n. 50/2005 a pag. 77. Si ricorda
che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte
dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni
all’1-1-2003 e che deve essere versata l’imposta sostitutiva
pari al 4% del valore di stima.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un
massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza
30-6-2006, 2007 e 2008; sull’importo delle rate successive
alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3%
annuo.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento F24 con il codice tributo 8056; si veda al
riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 75 del
25 maggio scorso.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta di recente
sull’argomento con la circolare n. 10 del 13 marzo scorso.
Per questo si vedano, tra le altre, anche le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 9/E, 31/E, 15/E, 55/E e 81/E
rispettivamente del 30-1, 31-1, 1-2, 20-6 e 6-11-2002, la
circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del
4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono
condivisibili, e la circolare n. 16/E del 22-4-2005.
Si fa presente che coloro che hanno già operato la
rivalutazione con riferimento al valore all’1-7-2003, e che
non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione,
devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale
seconda e/o ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta,
maggiorata del 3%; il codice tributo da indicare nel modello
di pagamento F24 è 8054.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' NON QUOTATE
Predisposizione perizia giurata e versamento imposta
sostitutiva. Con l’articolo 11-quaterdecies,
comma 4, del decreto legge n. 203 del 30-9-2005 convertito
con modificazioni nella legge n. 248 del 2-12-2005
(pubblicata sul Supplemento ordinario n. 195 alla
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2-12-2005) è stato
nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della
possibilità, per coloro che alla data dell’1-1-2005
detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati
regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di
acquisto, il valore a tale data (1-1-2005) della frazione
del patrimonio netto della società, associazione o ente,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima
redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il
carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate
successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni
societarie. L’argomento è già stato trattato su
L’Informatore Agrario n. 50/2005 a pag. 77. Si ricorda
che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte
dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle
partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata
l’imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che,
alla data dell’1-1-2005, risultano qualificate ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del
22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al
2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della
lettera c-bis) del medesimo articolo 67, comma 1.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un
massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza
30-6-2006, 2007 e 2008; sull’importo delle rate successive
alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3%
annuo. Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento F24 con il codice tributo 8055; si veda al
riguardo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 75 del
25-5-2006. L’Agenzia delle entrate è intervenuta di recente
sull’argomento con la circolare n. 10 del 13 marzo scorso.
Si fa presente che coloro che hanno già operato la
rivalutazione con riferimento al valore all’1-7-2003, e che
non intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione,
devono entro oggi effettuare il pagamento dell’eventuale
seconda e/o ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta,
maggiorata del 3%; il codice tributo da indicare nel modello
di pagamento F24 è 8053.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dal 1° giugno; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dal 1° giugno. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane è pari al 2%, mentre
quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed
eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul
canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
12-11-2004.
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata
si veda il decreto ministeriale del 10-3-2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in
vigore dall’8-6-2006.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in
attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49
del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119
del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del
30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si veda anche la
circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
Si ricorda che i versamenti degli importi mensilmente
trattenuti agli allevatori che producono latte in esubero
rispetto ai quantitativi assegnati sono stati rinviati al
31-7-2006; si veda al riguardo quanto pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 12/2006 alle pag. 8 e 9.
POZZI
Presentazione denuncia e richiesta concessione
attingimento. Scade il termine per presentare
all’Amministrazione provinciale la denuncia dei pozzi a uso
domestico e/o agricolo e la richiesta per il rilascio della
concessione per l’attingimento dell’acqua in falda, come
previsto dalla legge n. 290 del 17-8-1999.
Questa tormentata incombenza, il cui termine è stato fatto
slittare più volte, è stata ulteriormente prorogata a oggi
con l’articolo 23-quater del decreto legge n. 273 del
30-12-2005 convertito con modificazioni nella legge n. 51
del 23-2-2006 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 47
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2006).
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di maggio le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di aprile, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28
o a 7.746,85 euro per determinati Comuni montani) devono
presentare all’ufficio Iva competente un’apposita
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente
(modello Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda
i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro di
acquisti intracomunitari, o che hanno optato per
l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive
DM10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il
16-6-2006 i contributi previdenziali e assistenziali
relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di
competenza del mese precedente, sono obbligati a trasmettere
entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle
retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione
rilasciata su richiesta dall’Inps.
Si veda sull’argomento il nuovo corposo manuale predisposto
dall’Inps con circolare n. 15 del 6-2-2006 e quanto
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 17/2006 alle
pag. 113 e 114.
Invio telematico nuovo modello EMens. I
sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD
per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps,
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli
incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni,
relativi al mese di maggio, utili per il calcolo dei
contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni
assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva
erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Contributi volontari. È in scadenza il termine
per versare la rata dei contributi previdenziali volontari
che si riferisce al 1° trimestre 2006, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.
Per gli importi dovuti e altre informazioni si vedano la
circolare Inps n. 37 dell’8-3-2006 che interessa i
lavoratori autonomi e parasubordinati e la circolare Inps
numero 53 del 12-4-2006 che riguarda i lavoratori dipendenti
non agricoli.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla
liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi
di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese o
del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi
nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nelle relative scadenze.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 30-6-2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il 30-6-2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata entro il 31-12-2002 nel mese di
giugno e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
entro il 31-12-2002 nel mese di giugno e non ancora
revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-12-2004 nel mese di giugno.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n.
3/2006 a pag. 82.
ENERGIA SOLARE
Presentazione domande produzione. È in
scadenza il quarto termine per presentare all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (soggetto attuatore) apposita
domanda da parte di chi intende realizzare un impianto
fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti previste
dal decreto del Ministero delle attività produttive del
28-7-2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero
181 del
5-8-2005).
Alla domanda va allegato anche il progetto preliminare
dell’impianto.
Con tale decreto, al quale si rimanda per ogni altra
informazione, sono definiti i criteri per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.
Le domande possono essere presentate con cadenza trimestrale
entro il 31-3, 30-6, 30-9 e il 31-12 di ciascun anno.
PUBBLICITA'
Pagamento 3a rata trimestrale anticipata
dell’imposta comunale annuale. Scade il termine per
effettuare il pagamento dell’eventuale terza rata
trimestrale anticipata dell’imposta comunale annuale sulla
pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se
l’importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.
L’imposta sulla pubblicità è disciplinata agli articoli 1 e
seguenti del decreto legislativo n. 507 del 15-11-1993
(Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9-12-1993).
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento
operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2005
la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei
nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-6-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2005
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-6-2005.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni.
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad
aprile 2006, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31
maggio scorso, possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un
ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
A cura di
Paolo Martinelli
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