Marzo 2006
1 Mercoledì
QUOTE LATTE
Affitto di quote. Le cessioni temporanee di
quote latte, mediante contratti di affitto della parte di
quota non utilizzata, devono essere stipulate e presentate
alla Regione competente entro e non oltre il 1° marzo del
periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce.
I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in
forma scritta e soggetti a registrazione; le firme possono
essere autenticate anche dai competenti uffici delle
Regioni.
Si vedano al riguardo l’art. 19 del decreto Mipaf del
31-7-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003) e la circolare Agea n. 18 del 12-1-2006.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30
giorni. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
gennaio scorso il versamento dell’imposta annuale successiva
alla prima per i contratti di locazione di immobili già
registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-1-2006;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
gennaio scorso la registrazione, e il conseguente versamento
dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di
immobili che decorrono dall’1-1-2006.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione
versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i
contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo
della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto) e al
15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale
sanzione del 120%), registrando il contratto quando
richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta
un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale
sanzione del 30%).
2 Giovedì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di dicembre 2005, in
esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole del 31-7-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-03) e la circolare
Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-2-2006; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-2-2006. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane è pari al 2%, mentre
quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed
eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%;
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato, si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
12-11-2004.
MODELLO 730/2005
Tardivo versamento a conguaglio. I sostituti
d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non
hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati, entro
la fine dell’anno 2005, l’intero importo dovuto in base al
modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle
pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati,
nel mese di dicembre 2005, gli importi ancora dovuti. Ciò al
fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
che hanno usufruito dell’assistenza fiscale diretta o
tramite Caf di versare entro il 31-1-2006 la parte residua,
maggiorata dell’interesse dello 0,4% mensile considerando
anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di
pagamento F24.
Coloro che non hanno effettuato il versamento entro il 31
gennaio scorso possono regolarizzare la situazione pagando
entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione
del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo per
i giorni di ritardato versamento rispetto al termine di
scadenza originario.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni.
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a
dicembre 2005, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31
gennaio scorso, possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75% pari a un
ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2005
la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta,
dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-2-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2005
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-2-2005.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
10 Venerdì
QUOTE LATTE
Accesso alla riserva nazionale per cause di forza
maggiore e circostanze eccezionali. Il produttore di
latte che affitta la propria quota latte nel corso del
periodo 2005-2006, per cause di forza maggiore e/o
circostanze eccezionali, può comunque accedere alla riserva
nazionale per ottenere l’attribuzione dei titoli
corrispondenti al quantitativo ceduto in affitto.
Per avvalersi di tale facoltà, il produttore deve presentare
entro oggi, tramite l’organismo pagatore competente, la
richiesta di riconoscimento con relativa documentazione.
Si veda al riguardo la circolare Agea n. 18 del 12-1-2006.
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata in vigore nel
2006 della riforma pac per l’olio di oliva, cambiano alcuni
adempimenti a carico degli operatori del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli
olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il
riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese
entro il giorno 10 del mese successivo.
Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in
chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite,
dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del
13-10-2005 che rimanda alla successiva circolare Agea n. 99
del 26-1-2006 per le modalità operative di trasmissione.
15 Mercoledì
IVA
Fatturazione differita per consegne di febbraio.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione; la fattura differita deve essere registrata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di febbraio; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di febbraio, anziché al
mese di marzo.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di febbraio a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa.
Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni
di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il
prezzo è stato determinato nel mese di febbraio ai sensi del
decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94
euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel
corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94
euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna,
un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati
i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta,
distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende
agricole che svolgono anche attività agrituristica con
contabilità separata possono entro oggi provvedere ad
annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO CUD 2006 PER
COMPENSI 2005
Coloro che nell’anno 2005 hanno corrisposto
retribuzioni e/o compensi devono entro oggi rilasciarne
apposita certificazione ai percettori.
In particolare, per i lavoratori dipendenti va utilizzato lo
schema di certificazione unica modello CUD 2006 approvato
con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 25-11-2005
(pubblicato nel Supplemento ordinario n. 196 alla
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2-12-05), relativo ai
compensi e alle indennità corrisposti nell’anno 2005,
compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2006 inclusi
nel conguaglio di fine anno, nonché alle indennità di fine
rapporto e relative anticipazioni, alle ritenute operate,
alle detrazioni effettuate, ai dati previdenziali e
assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta
agli enti previdenziali.
Il modello CUD 2006 è stato integrato con provvedimento
dell’Agenzia delle entrate dell’1-2-2006 (pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 31 alla Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 6-2-06) per tenere conto del nuovo modello per la
destinazione del 5 per mille dell’Irpef a finalità di
sostegno del volontariato, delle Onlus e delle associazioni
di promozione sociale, di finanziamento della ricerca
scientifica e delle università, di finanziamento della
ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente.
La certificazione unica va rilasciata anche dai datori di
lavoro non sostituti d’imposta solo per i dati previdenziali
e assistenziali.
Nel caso che al lavoratore sia già stata consegnata la
certificazione, in seguito alla cessazione del rapporto di
lavoro, con dei dati mancanti rispetto al nuovo modello CUD,
va consegnata una certificazione integrativa sempre entro
oggi.
CONSEGNA CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI CORRISPOSTI NEL
2005
I contribuenti soggetti all’Imposta sul reddito delle
società (Ires, ex Irpeg) che nell’anno 2005 hanno
corrisposto, in qualunque forma, utili e proventi a essi
equiparati, devono entro oggi rilasciarne apposita
certificazione ai percettori, con esclusione degli utili
assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a
imposta sostitutiva, utilizzando lo schema di certificazione
degli utili approvato con provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 7-12-2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 19-12-2005.
16 Giovedì
RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI ALL’ 1-1-2003
Versamento 3a rata imposta sostitutiva.
Scade il termine per effettuare il versamento dell’eventuale
3a e ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta,
sulla base di apposita perizia giurata di stima, da parte
dei contribuenti che hanno rideterminato i valori di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola, posseduti all’1-1-2003, al fine di ridurre il
carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a
seguito di cessione degli stessi beni immobili.
L’importo dovuto deve essere maggiorato del 6% a titolo di
interessi.
Si veda, tra le altre, la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 16 del 22-4-2005.
Si ricorda che è possibile «abbandonare» la presente
rivalutazione (e quindi anche il versamento di questa rata)
facendo redigere una nuova perizia di stima degli immobili
con riferimento all’1-1-2005; si veda al riguardo l’articolo
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 50/2005 a pag.
77.
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' NON QUOTATE
Versamento
3a
rata imposta sostitutiva. Scade il termine per
effettuare il versamento dell’eventuale
3a
e ultima rata dell’imposta sostitutiva da parte dei
contribuenti che, per i titoli, le quote o i diritti non
negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data
dell’1-1-2003, hanno usufruito della possibilità di
assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data della frazione del patrimonio netto della
società, associazione o ente, determinato sulla base di una
perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo
scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali
plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione
delle partecipazioni societarie.
L’importo dovuto deve essere maggiorato del 6% a titolo di
interessi.
Si veda, tra le altre, la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 16 del 22-4-2005.
Si ricorda che è possibile «abbandonare» la presente
rivalutazione (e quindi anche il versamento di questa rata)
facendo redigere una nuova perizia di stima degli immobili
con riferimento all’1-1-2005; si veda al riguardo l’articolo
pubblicato su L’Informatore Agrario n. 50/2005 a pag.
77.
IVA
Versamento annuale. Scade il termine per
effettuare il versamento della differenza tra l’Iva dovuta
in base alla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2005
e gli importi già versati in base alle liquidazioni
periodiche; i contribuenti che sono obbligati a presentare
la dichiarazione unificata possono versare entro il termine
di pagamento del saldo delle imposte dovute in base al
modello Unico 2006, con la maggiorazione di interessi nella
misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16 marzo.
È possibile inoltre rateizzare l’importo dovuto a saldo,
anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero
massimo di 9 rate mensili a partire da oggi. Le rate
successive alla prima devono essere versate entro il giorno
16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l’ultima rata non
può essere versata oltre il 16-11-2006. All’importo di ogni
rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,5%
per ogni mese di rateazione.
Si ricorda che anche quest’anno la dichiarazione Iva, sia
autonoma sia unificata, può essere presentata su modello
cartaceo a una banca convenzionata o ad un ufficio postale
entro il 31-7-2006; se è obbligatoria la trasmissione
telematica, ovvero per chi vuole avvalersi di tale modalità
di presentazione, il termine scade il 31-10-2006.
Il modello di dichiarazione Iva, con le relative istruzioni,
è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle
entrate del 14-1-2005 pubblicato sul Supplemento ordinario
n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28-1-2005.
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
febbraio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
marzo per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
febbraio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di febbraio.
L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi,
deve essere determinata con regole diverse secondo il regime
Iva adottato (speciale agricolo o normale).
Si ricorda che alcune percentuali di compensazione, da
applicare nel regime speciale agricolo, sono state ridotte
dello 0,20% con decreto ministeriale del 23-12-2005; si veda
al riguardo l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 1/2006 a pag. 88.
Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse
all’agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l’imposta
dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva
fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante
per un triennio; si vedano al riguardo le circolari
dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E
del 16-2-2005.
Se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82
euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello
relativo al mese successivo.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di febbraio, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
SOCIETA' DI CAPITALI
Versamento della tassa di concessione governativa
annuale per libri sociali. Le società di capitali
soggette all’Iva esistenti all’1-1-2006 sono tenute al
versamento annuale, entro il termine di pagamento del saldo
Iva 2005, della tassa di concessione governativa per la
numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3
dell’art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del
26-10-1972 come modificato dal decreto del Ministero delle
finanze 28-12-1995).
La tassa è dovuta in misura forfettaria pari a 309,87 euro
elevata a 516,46 per le società con capitale superiore a
516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri
utilizzati e delle relative pagine, e va versata utilizzando
il modello di pagamento unificato F24 indicando sempre il
codice tributo 7085 (tassa annuale vidimazione libri
sociali).
Le società di capitali che iniziano l’attività nel corso del
2006 devono, invece, effettuare il versamento prima della
presentazione della dichiarazione di inizio attività sul
conto corrente postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle
entrate – Centro operativo di Pescara.
Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n.
92/E del 22-10-2001.
Si consiglia comunque di rivolgersi al proprio consulente di
fiducia per eventuali modifiche dei codici da utilizzare per
i versamenti.
IVA
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento.
Scade il termine per l’invio telematico dei dati
relativi a tutte le dichiarazioni d’intento, ricevute nel
mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono
della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in
quanto si considerano esportatori abituali.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente del 16-3 e del
26-9-2005.
IRPEF RITENUTE D’ACCONTO
Conguaglio di fine anno. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti.
I datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio
d’imposta in febbraio devono tener conto anche
dell’eventuale differenza tra l’imposta complessivamente
dovuta per l’anno 2005 e l’imposta già trattenuta.
Si ricorda che il conguaglio va operato con riferimento agli
emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al
31-12-2005, e alle ritenute operate fino a tale data;
tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di
conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2005 corrisposti
entro il 12-12-2006.
Si vedano, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente del 3-1 e
16-3-2005.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi manodopera agricola.
Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli
con riferimento al 3° trimestre 2005, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune
categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento
F24 recapitato dall’Inps precompilato.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n.
83 del 5-4-58), anche se non associati in cooperativa, sono
obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato alla misura del salario convenzionale per i
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il
termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente; la denuncia
delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) deve essere
trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo
mese.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%). Scade il
termine per versare all’Inps il contributo previdenziale
straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese
precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che
esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di
vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da
tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in
partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va
ripartito tra committente e collaboratore nella misura,
rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda
da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Per la misura delle aliquote contributive da applicare
nell’anno 2006 si veda la circolare Inps n. 11
dell’1-2-2006.
FENOMENO BSE E BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Gli
allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli
esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio
di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli
eventi verificatesi a seguito dell’emergenza causata dalla
Bse e le aziende zootecniche colpite dall’influenza
catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito
della sospensione dei termini di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono
versare entro oggi la rata in scadenza.
INAIL
Trasmissione denuncia retribuzioni on-line o su
supporto magnetico. I contribuenti che devono
presentare all’Inail la denuncia annuale delle retribuzioni,
se non hanno provveduto con il modello cartaceo entro il 16
febbraio scorso, possono adempiere l’obbligo entro oggi
presentando la denuncia su supporto magnetico o in via
telematica collegandosi al sito Internet www.inail.it, dove
è possibile consultare l’opuscolo «Guida all’autoliquidazione».
18 Sabato (prorogato a Lunedì 20)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono
avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva mensili che non hanno versato entro il
16 febbraio scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
gennaio;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti,
compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale
addizionale comunale per i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese di gennaio;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16
febbraio scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’imposta
sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del
3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli
interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario.
20 Lunedì
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi
dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali
competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese
precedente, se:
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo superiore a 200.000 euro;
- hanno effettuato nel 2005 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nel 2006 acquisti intracomunitari per un
ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2006 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n.
6/2006 a pag. 84.
25 Sabato (prorogato a Lunedì
27)
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it),
la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per i consorzi di
bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio – sede di Roma – c/c 36000/17 - Abi 5696 - Cab
03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del
28-1-2005.
30 Giovedì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di gennaio 2006, in
esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento, ovvero la fideiussione bancaria,
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole del 31-7-2003 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003)
emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha
riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-3-2006; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-3-2006.
I contratti di affitto di fondi rustici stipulati
verbalmente o con scrittura privata possono essere
registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Tra le altre, si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane è pari al 2%, mentre
quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed
eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul
canone dovuto per l’intera durata del contratto;
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento bollo auto entro 30 giorni.
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a
gennaio 2006, che non hanno pagato il rinnovo entro il 28
febbraio scorso, possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3,75%
pari a un ottavo della normale sanzione del 30%.
Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di
mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato
versamento rispetto al termine di scadenza originario.
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2005
la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei
nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-3-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-3-2005
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-3-2005.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e
gli interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
31 Venerdì
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte devono
provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente
all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo
nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di
raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali
dati possono essere rettificati entro i venti giorni
successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in
attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49
del 28-3-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003).
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
SCHEDA CARBURANTI MENSILE O TRIMESTRALE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano
mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività
devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del
mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri
percorsi nel periodo considerato. L’obbligo non è tassativo
per le aziende agricole che operano nel regime speciale
agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da
versare avviene di norma sulla base delle fatture di
vendita.
IVA
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di febbraio le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di gennaio, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati
devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita
dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente
(modello Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda
i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro (16
milioni di vecchie lire) di acquisti intracomunitari, o che
hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16 -3-2006 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Invio telematico nuovo modello EMens. I
sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD
per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps,
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli
incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni,
relativi al mese di febbraio, utili per il calcolo dei
contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni
assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva
erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Contributi volontari. È in scadenza il termine per
versare la rata dei contributi previdenziali volontari che
si riferisce al 4° trimestre 2005, fatte salve le eventuali
sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di
soggetti colpiti da particolari avversità.
Per gli importi dovuti e altre informazioni si vedano la
circolare Inps n. 51 del 23-3-2005 che interessa i
lavoratori autonomi e parasubordinati e la circolare Inps n.
44 del 14-3-2005 che riguarda i lavoratori dipendenti non
agricoli.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
RIDOTTA
Presentazione domande. I lavoratori che
possono e intendono usufruire dell’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti devono presentare
apposita istanza entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello in cui è cessato il rapporto di lavoro; la domanda
può essere presentata direttamente alla sede Inps o al
centro per l’impiego, competenti per residenza, o tramite i
patronati che offrono assistenza gratuita, oppure inviata
per posta sul modulo DS21.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito
Internet www.inps.it
ENERGIA SOLARE
Presentazione domande produzione. È in scadenza il terzo termine
per presentare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(soggetto attuatore) apposita domanda da parte di chi
intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle
tariffe incentivanti previste dal decreto del Ministero
delle attività produttive del 28-7-2005 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5-8-2005); alla domanda va
allegato il progetto preliminare dell’impianto.
Con il suddetto decreto, al quale si rimanda per ogni altra
informazione, sono definiti i criteri per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.
Le domande possono essere presentate con cadenza trimestrale
entro il 31-3, il 30-6, il 30-9 e il 31-12 di ciascun anno.
PRIVACY
Redazione o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza. Coloro che trattano dati sensibili
e/o giudiziari con strumenti elettronici (anche un semplice
personal computer) sono obbligati, entro oggi, a redigere o
ad aggiornare il «documento programmatico sulla sicurezza» (dps)
come previsto all’articolo 180 del nuovo codice della
privacy (decreto legislativo n. 196 del 30-6-2003 e
successive modificazioni e/o integrazioni).
Il termine è stato da ultimo prorogato a oggi con l’articolo
10 del decreto legge n. 273 del 30-12-2005 convertito con
modificazioni dalla legge n. 51 del 23-2-2006 (pubblicata
nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28-2-2006).
Considerata la particolarità della scadenza e le onerose
sanzioni collegate, si consiglia di rivolgersi al proprio
consulente di fiducia e di visitare il sito
www.privacy.it
PUBBLICITÀ
Pagamento 2a rata trimestrale anticipata dell’Imposta
comunale annuale. Scade il termine per effettuare il
pagamento dell’eventuale seconda rata trimestrale anticipata
dell’Imposta comunale annuale sulla pubblicità; il pagamento
rateale è possibile solo se l’importo annuale dovuto è
superiore a 1.549,37 euro.
L’imposta sulla pubblicità è disciplinata agli articoli 1 e
seguenti del decreto legislativo n. 507 del 15-11-1993
(Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9-12-1993).
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-3-2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e
il 31-3-2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata entro il 31-11-2002 nel mese di
marzo e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
entro il 31-12-2002 nel mese di marzo e non ancora
revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-12-2004 nel mese di marzo.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 3/2006 a pag. 82.
RIFORMA PAC
Comunicazione trasferimento titoli. Entro oggi
vanno comunicati ad Agea (o ad altri organismi pagatori
regionali) i trasferimenti di titoli pac, definitivamente
assegnati, al fine di poterli utilizzare nell’anno in corso,
fatti salvi i casi di forza maggiore, le circostanze
eccezionali e le cessioni di aziende individuati agli
articoli 72 e 74 del regolamento Ce n. 796 del 21-4-2004.
I titoli, il cui trasferimento sia comunicato dopo oggi ed
entro il 31-12-2006, possono essere utilizzati solo a
partire dall’anno prossimo.
Si veda sull’argomento la circolare Agea n. 736 del
30-11-2005.
A cura di
Paolo Martinelli
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