Gennaio 2006
10 Martedì
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata
in vigore nel 2006 della riforma della pac per l’olio di
oliva, cambiano alcuni adempimenti a carico degli operatori
del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli
olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il
riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese
entro il giorno 10 del mese successivo.
Nella prima applicazione della riforma è stata prevista la
trasmissione, entro oggi, dei dati relativi alle operazioni
di molitura svolte fino al 31-12-2005 in un’unica soluzione
distinti per mese. Tra i dati da indicare risultano i
valori, espressi in chilogrammi, delle olive entrate e di
quelle molite, dell’olio ottenuto e di quello restituito ai
produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di
quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive,
nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del
13-10-2005 (già richiamata nel riquadro pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 44/2005 a pag. 14) che rimanda
a una successiva circolare per le modalità operative di
trasmissione.
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici.
Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono
effettuare il versamento dei contributi previdenziali
relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 a mezzo
degli appositi modelli di pagamento predisposti dall’Inps.
Oggi scade anche il termine per presentare all’Inps, senza
sanzioni, le denunce (modello LD09) per le nuove assunzioni
avvenute nel corso del quarto trimestre 2005; la
compilazione e trasmissione delle denunce può essere
effettuata anche tramite Internet collegandosi al sito
www.inps.it dove si possono trovare altre opportune
informazioni.
Per quanto riguarda l’importo dei contributi dovuti per
l’anno 2005, si veda la circolare Inps n. 20 del 4-2-2005.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE AGGREGAZIONI D’IMPRESA
Inizio presentazione istanze per il 2006. Le
imprese che intendono usufruire dei benefici previsti per le
aggregazioni d’impresa possono presentare a partire da oggi,
ricorrendone i presupposti, l’istanza per ottenere un
credito d’imposta per l’anno 2006 in base a quanto stabilito
all’articolo 9 del decreto legge n. 35 del 14-3-2005
convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14-5-2005
(pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14-5-2005); per quanto
riguarda le modalità operative e altre informazioni, si
rinvia al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate dell’11-11-2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 265 del 14-11-2005) e alla circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 53 del 13-12-2005 consultabile sul sito
www.agenziaentrate.it
Si veda anche l’articolo pubblicato su L’Informatore
Agrario n. 47/2005 a pag. 81.
15 Domenica (prorogati
a Lunedì 16 i termini che prevedono versamenti e/o
dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di dicembre.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i
quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a quello della
consegna o spedizione; la fattura differita deve essere
registrata entro il termine di emissione e con riferimento
al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le
fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate
nel mese di dicembre; tali fatture vanno però contabilizzate
con la liquidazione relativa al mese di dicembre, anziché al
mese di gennaio.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese
di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro
oggi una sola fattura differita cumulativa.
Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni
di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il
prezzo è stato determinato nel mese di dicembre ai sensi del
decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I
contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese
precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro
oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri
delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti
secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende
agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo)
che effettuano vendite a privati consumatori con emissione
di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono
effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la
registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti
emessi nel mese precedente.
è bene precisare che non è più obbligatorio allegare al
registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi
giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che
svolgono anche attività agrituristica con contabilità
separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel
registro dei corrispettivi, anche con un’unica
registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese
precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi
entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva mensili che non hanno versato entro il
16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito
risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di
novembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16
dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle
ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui
compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti,
compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale
addizionale comunale per i conguagli di fine rapporto
effettuati nel mese di novembre;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16
dicembre scorso, in tutto o in parte, l’acconto sull’imposta
sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di
fine rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della
sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale
del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo
rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al
termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere
versati entro oggi utilizzando il modello di pagamento
unificato F24.
16 Lunedì
RIFORMA PAC SETTORE OLEICOLO
Conferma o variazione titoli maturati nel quadriennio
di riferimento. A seguito dell’introduzione
dall’1-1-2006 del nuovo regime degli aiuti comunitari anche
per il settore oleicolo, non più legato (disaccoppiato) alla
reale produzione di olio né al numero di piante bensì alla
superficie aziendale complessiva, i produttori del settore
oleicolo nei mesi scorsi hanno ricevuto dall’Agea, con
raccomandata a.r., una comunicazione con l’indicazione dei
dati relativi al quadriennio di riferimento (campagne di
commercializzazione 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 e
2002-2003) utili per il calcolo dei titoli di assegnazione
degli aiuti comunitari.
Entro oggi le aziende agricole interessate devono confermare
tali dati o chiedere di apportare le dovute variazioni
debitamente documentate; per fare ciò ci si può rivolgere al
centro di assistenza agricola (caa) al quale si è conferito
mandato, ovvero all’associazione di produttori di olio
d’oliva riconosciuta alla quale si aderisce, oppure inviare
all’Agea la scheda firmata per la verifica aziendale senza
allegare alcun documento, seguendo le istruzioni fornite con
la comunicazione ricevuta.
Qualora non si faccia nulla l’Agea confermerà d’ufficio le
informazioni contenute nella comunicazione inviata.
Su questo argomento si vedano le circolari Agea n. 226 e n.
501, rispettivamente del 29-4 e del 30-8-2005; si veda anche
quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 35/2005
a pag. 12.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap. Scade il
termine per effettuare il versamento della quarta e ultima
rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori
agricoli professionali, dovuti per l’anno 2005, utilizzando
il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato
dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini
di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da
varie avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo
professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n.
99 del 29 marzo 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del
22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del
27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del
15-6-2005), ha sostituito la previgente figura
dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a
decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari
Inps n. 85 e n. 100, rispettivamente del 24-5 e
dell’1-7-2004. Si fa presente che i contributi previdenziali
possono essere gravati di un ulteriore contributo
associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole
rappresentative a livello nazionale; tale contributo
aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi
possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo
accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a
segnalarlo all’Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il
contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli
interessati possono ottenere il rimborso delle somme
erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le
associazioni sindacali.
Per i contributi dovuti per l’anno 2005 si veda la circolare
Inps n. 79 del 17-6-2005.
INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi.
I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla
legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n.
83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa,
sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile
commisurato alla misura del salario convenzionale per i
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di
pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2005 e per le
modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 46 del
14-3-2005.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in
contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione
dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di
dicembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15
gennaio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di
dicembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da
determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il
prezzo sia stato determinato nel mese di dicembre.
Si ricorda che, a partire dalle liquidazioni relative al
2002, non è più obbligatorio annotare nel registro delle
vendite la liquidazione effettuata.
Per determinare l’eventuale imposta dovuta, che deve essere
versata sempre entro oggi, si deve distinguere tra imprese
che svolgono l’attività agricola in regime normale e quelle
che operano nel regime speciale agricolo.
Le prime determineranno l’imposta dovuta detraendo dall’Iva
relativa alle operazioni effettuate quella inerente a beni e
servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’attività
svolta e registrati nel periodo di competenza, tenuto conto
dell’eventuale indetraibilità di talune operazioni.
Le imprese in regime speciale agricolo dovranno, invece,
versare l’imposta dovuta a seguito di operazioni
extragricole (vendita di trattori usati, ghiaia, concimi,
ecc.) non comprese nella prima parte della tabella A
allegata al dpr n. 633/72, ovvero ad acquisti
intracomunitari di cui si sono ricevute le fatture nel mese
di novembre, nonché la parte di imposta ordinaria applicata
sulle vendite agricole non compensata dalle percentuali di
compensazione.
Per fare due esempi, un’azienda vitivinicola che vende vino
al prezzo di 10.000 euro dovrà versare un importo pari a 750
euro dato dalla differenza tra l’imposta ordinaria applicata
alla vendita (10.000 × 20% = 2.000) e quella risultante
dall’applicazione della percentuale di compensazione (10.000
× 12,5% = 1.250); un’azienda che alleva e vende bovini al
prezzo di 10.000 euro dovrà versare un importo pari a 300
euro dato dalla differenza tra l’imposta ordinaria applicata
alla vendita (10.000 × 10% = 1.000) e quella risultante
dall’applicazione della percentuale di compensazione (10.000
× 7% = 700).
Si ricorda che il regime Iva speciale per l’agricoltura,
prorogato anche per tutto l’anno 2005 con la legge
finanziaria per il 2005 n. 311 del 30-12-2004 (ripubblicata
sul Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale
n. 7 dell’11-1-05), può essere applicato per tutte le
imprese e cooperative agricole, indipendentemente dal volume
d’affari, a seguito delle modifiche all’articolo 34 del dpr
633/72 apportate con l’art. 10 del decreto legge n. 35 del
14-3-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16-3-05)
convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 14-5-2005
(in Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 14-5-05).
Una novità introdotta dal 2004 riguarda la liquidazione
delle attività connesse all’agricoltura in base al combinato
disposto dell’articolo 2135 del Codice civile (come
modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 228
del 18-5-2001 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 149
alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-01) e del
nuovo articolo 34-bis del decreto Iva n. 633/72 introdotto
con l’articolo 2, comma 7, della legge finanziaria per il
2004 n. 350 del 24-12-2003; per tali attività l’imposta
dovuta è determinata, dall’1-1-2004, in misura pari al 50%
dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario
vincolante per un triennio.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005 con la
quale viene in parte ridimensionata la portata dell’articolo
34-bis con effetto retroattivo dall’1-1-2004.
Per il versamento dell’imposta risultante a debito si deve
utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Se l’imposta dovuta non è superiore a 25,82 euro, il
versamento può essere effettuato insieme a quello relativo
al mese successivo.
Registrazione acquisti. Scade il termine per
registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per
le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione
relativa al mese di dicembre, salvo quanto previsto per gli
acquisti intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento.
Con l’articolo 1, commi da 381 a 385, della legge
finanziaria per il 2005 n. 311 del 30-12-2004 (ripubblicata
sul Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale
n. 7 dell’11-1-05), è stato introdotto l’obbligo, da parte
del cedente o prestatore del servizio, di comunicare
all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento rilasciate dai soggetti che si
avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione
dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Il modello di comunicazione, approvato con relative
istruzioni con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del
14-3-2005 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21-3-05), deve essere
trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o
tramite gli intermediari abilitati, entro il giorno 16 del
mese successivo a quello in cui si sono ricevute le
dichiarazioni d’intento.
Pertanto oggi scade il termine per l’invio dei dati relativi
a tutte le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese
precedente.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la
comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle
entrate n. 10/E e n. 41/E rispettivamente del 16-3 e del
26-9-2005.
IRPEF RITENUTE D’ACCONTO
Conguaglio di fine anno. Scade il termine per
effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in
acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a
lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali
all’Irpef (regionale ed eventuale comunale) che riguardano i
conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.
Si ricorda che i datori di lavoro, alla fine dell’anno,
devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi
percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle
detrazioni previste dalla legge e delle addizionali
regionale e comunale all’Irpef.
Dalla differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2005 e
l’imposta già trattenuta, si ottiene l’importo a conguaglio
che si deve eventualmente versare o recuperare.
Nel caso che durante il rapporto di lavoro il datore di
lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le
ritenute d’imposta in base a un’aliquota più elevata di
quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli
scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del
Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.
Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a
due mesi dopo la fine dell’anno. Pertanto, nel caso in cui i
datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le
operazioni di conguaglio entro la fine di dicembre 2005, lo
possono fare in gennaio o comunque entro febbraio 2006, con
il conseguente spostamento al 16-2 o al 16-3 dei termini per
il versamento delle ritenute.
è opportuno rammentare che l’eventuale spostamento fino al
28-2-2006 delle operazioni di conguaglio va operato con
riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa)
fino al 31-12-2005, e alle ritenute operate fino a tale data
e di conseguenza versate entro oggi. Tuttavia, è consentito
includere nelle operazioni di conguaglio anche gli
emolumenti relativi al 2005 corrisposti entro il 12-1-2006.
Per il versamento dell’imposta dovuta si deve utilizzare il
modello di pagamento unificato F24.
Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge
finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le
altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n.
10/E rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
Scade il termine per versare i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente.
La denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) non
può più essere presentata su supporto cartaceo ma deve
essere obbligatoriamente trasmessa all’Inps in via
telematica entro la fine di questo mese.
L’obbligo dell’invio telematico è stato introdotto dal 2004
con l’articolo 44, comma 9, del decreto legge n. 269 del
30-9-2003 convertito con modificazioni nella legge n. 326
del 24-11-2003; il testo coordinato del decreto legge è
stato ripubblicato nel Supplemento ordinario n. 6 alla
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15-1-2004; si veda anche il
messaggio Inps n. 158 del 23-12-2003.
Pertanto i datori di lavoro devono avere chiesto all’Inps
territorialmente competente, se già non rilasciata,
l’abilitazione alla trasmissione via Internet dei dati delle
denunce stesse con le modalità stabilite dallo stesso
Istituto con circolare n. 191 del 30-10-2001; con la
circolare n. 32 del 17-2-2004 l’Inps ha integrato le
istruzioni in materia di soggetti abilitati alla
trasmissione telematica. Si ricorda che il nuovo corposo
manuale di compilazione del modello DM10/2 si trova allegato
alla circolare Inps n. 137 del 28-7-2003.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%).
Scade il termine per versare all’Inps il contributo
previdenziale straordinario trattenuto sui compensi
corrisposti a collaboratori e amministratori nel mese
precedente.
Si fa presente che dall’1-1-2005 l’aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, non
assicurati presso altre forme obbligatorie, stabilita in
misura uguale a quella prevista per la gestione
pensionistica dei commercianti, è pari al 18% fino a un
reddito di 38.641 euro e al 19% per la parte di reddito
eccedente il predetto limite fino a un massimale di reddito
di 84.049 euro); risultano così realizzati gli incrementi
previsti all’articolo 59, comma 15, della legge n. 449 del
27-12-1997 (0,20% ogni anno), fino a raggiungere l’aliquota
contributiva del 19%.
Si ricorda che dall’1-1-2004, devono iscriversi nella
gestione separata Inps anche coloro che esercitano attività
di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio
quando il reddito annuo derivante da tali attività supera
5.000 euro, nonché gli associati in partecipazione; per
questi ultimi si veda la recente circolare Inps n. 90 del
13-7-2005 con la quale è fissato al 16-9-2005 il termine
ultimo per il pagamento dei contributi relativi all’anno
2004, in unica soluzione ovvero per un dodicesimo
dell’importo dovuto se è stata chiesta la rateazione. Per
l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da
ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Tali novità sono contenute negli articoli 43, 44 e 45 del
decreto legge n. 269 del 30-9-2003, convertito con
modificazioni nella legge n. 326 del 24-11-2003, il cui
testo coordinato è stato ripubblicato nel Supplemento
ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del
15-1-2004; l’articolo 43, che interessa gli associati in
partecipazione, è stato modificato con l’articolo 1, comma
157 della legge n. 311 del 30-12-2004 (legge finanziaria per
il 2005), come chiarito dalla circolare Inps n. 30 del
16-2-2005. Su queste novità si vedano, tra le altre, le
circolari Inps n. 9, n. 27, n. 103 e n. 18, rispettivamente
del 22-1-2004, 10-2-2004, 6-7-2004 e 1-2-2005, il messaggio
Inps n. 29629 del 23-9-2004, nonché la circolare del
Ministero del lavoro n. 1 dell’8-1-2004, che chiariscono
alcuni aspetti sui rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa dopo l’entrata in vigore della riforma Biagi
(articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del
10-9-2003 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 159/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9-10-2003).
Restano esclusi dall’aumento i soggetti che possiedono
un’altra copertura previdenziale, compresi i pensionati. Per
questi ultimi titolari di pensione diretta, la legge
finanziaria per l’anno 2003 (articolo 44, comma 6, legge n.
289 del 27-12-2002) ha disposto l’aumento del contributo del
10% di due punti e mezzo dall’1-1-2003 (totale 12,5%) e di
ulteriori due punti e mezzo dall’1-1-2004 (totale 15%).
Si precisa che anche questi aumenti vanno ripartiti tra
committente e collaboratore nella misura, rispettivamente,
di due terzi e un terzo.
Per altre informazioni si vedano anche le circolari Inps n.
21 e n. 42 rispettivamente del 30-1 e del 26-2-2003; si
consiglia comunque di rivolgersi al proprio consulente di
fiducia.
FENOMENO BSE E BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Gli
allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli
esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio
di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli
eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla
Bse, e le aziende zootecniche colpite dall’influenza
catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito
della sospensione dei termini di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono
versare entro oggi la rata in scadenza degli importi
sospesi, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma
10, del decreto legge n. 68 del 19-4-2002 convertito con
modificazioni nella legge n. 118 del 18-6-2002 (in
Gazzetta Ufficiale n. 141 dello stesso giorno) e
dall’articolo 66, comma 4, della legge n. 448 del 28-12-2001
(in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29-12-01).
Si vedano anche le circolari Inps n. 9, n. 17 e n. 154,
rispettivamente del 17-1-2003, del 27-1-2003 e
dell’1-12-2004.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali,
comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono
versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute
effettuate sui dividendi corrisposti nel trimestre solare
precedente (ottobre-dicembre) e deliberati dall’1-7-1998.
CONDONI FISCALI
Versamento rata per chiusura liti fiscali pendenti
all’1-1-2003. I contribuenti che entro il 16-4-2004
hanno aderito al condono per la chiusura delle liti fiscali
(articolo 2, comma 49 della legge n. 350 del 24-12-2003),
scegliendo il pagamento rateale (fino a un massimo di 6 rate
trimestrali ovvero di 12 rate trimestrali se gli importi
dovuti superano 50.000 euro), nel caso in cui il ricorso in
Commissione tributaria provinciale sia stato notificato
all’ufficio competente dal 2-1-2003 all’1-1-2004, devono
versare l’eventuale ottava rata degli importi eccedenti il
minimo dovuto con la maggiorazione degli interessi legali,
pari al 2,5% annuo, calcolati secondo il metodo commerciale
(360 giorni) a partire dal 17-4-2004.
Per la rideterminazione dei termini connessi alle nuove
scadenze dei condoni fiscali si veda il decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze dell’8-4-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
14-4-2004, nonché il calendario predisposto sul sito
Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.it
19 Giovedì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento saldo Ici 2005 e imposte a saldo
dovute dagli eredi. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno versato entro il 20 dicembre
scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’Ici (Imposta
comunale sugli immobili) dovuta per l’anno 2005;
- gli eredi delle persone decedute dopo il 31-3-2005 per le
quali non sono state versate in tutto o in parte, entro il
20 dicembre scorso, le imposte dovute a saldo per l’anno
d’imposta 2004 risultanti dal modello Unico 2005, fatta
salva la facoltà di versare gli importi dovuti entro il
20-1-2006 con la maggiorazione dello 0,4% ovvero a rate.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione
pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della
sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale
del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5%
annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto
al termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere
versati entro oggi utilizzando sempre il rispettivo modello
di pagamento, per le imposte il modello unificato F24, per
l’Ici l’apposito bollettino o il modello F24, normale o
predeterminato (per i Comuni che introitano con tale
sistema), che riportano un’apposita casella da barrare in
caso di ravvedimento.
20 Venerdì
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-4-2005
Versamento con maggiorazione di imposte e tributi
risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2005.
Per le persone decedute successivamente al 31-3-2005 gli
eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei
tributi dovuti dal de cuius a saldo per l’anno 2004 e
presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro sei
mesi dalle normali scadenze.
Pertanto gli eredi che non hanno provveduto al versamento
entro il 20 dicembre scorso, in base al modello Unico 2005,
possono effettuarlo entro oggi con la maggiorazione dello
0,4%.
Gli eredi possono anche rateare liberamente uno, più o tutti
gli importi da versare scegliendo per ognuno il numero delle
rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato
entro il mese di maggio. Sulle somme rateate sono dovuti gli
interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione. Le rate
vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza se
il de cuius era titolare di partita Iva (l’ultima rata scade
quindi il 16-5-2006) ed entro la fine del mese negli altri
casi (l’ultima rata scade il 31-5-2006). Per il versamento
degli importi dovuti si deve utilizzare il modello di
pagamento unificato F24.
Ovviamente non sono dovuti acconti d’imposta per l’anno
d’imposta 2005.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel
2004 il modello 730 per l’anno d’imposta 2003 dal quale
risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta
(datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono
recuperare tale credito nel modello Unico 2005 presentato
per conto del de cuius.
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti
intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano
cessioni e/o
acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue)
devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti
gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni
registrate o soggette a registrazione nel mese precedente,
se:
- hanno effettuato nel 2004 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari nel 2005,
presumevano di realizzare nel 2005 cessioni intracomunitarie
per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro;
- hanno effettuato nel 2004 ovvero, in caso di inizio
dell’attività di scambi intracomunitari nel 2005,
presumevano di realizzare nel 2005 acquisti intracomunitari
per un ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2005 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario
n. 6/2005 a pag. 88.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
Presentazione denuncia originaria o di variazione. Coloro
che occupano o detengono locali e aree scoperte soggetti
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
sono tenuti a presentare al Comune competente, entro il 20
gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione,
la denuncia dei locali e aree tassabili siti nel territorio
comunale.
La denuncia è valida anche per gli anni successivi qualora
rimangano immutate le condizioni di tassabilità; in caso
contrario gli utenti devono denunciare, sempre entro il 20
gennaio successivo, le variazioni intervenute.
La tassa è prevista agli articoli 58 e seguenti del decreto
legislativo n. 507 del 15-11-1993 (Supplemento ordinario n.
108 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9-12-93).
25 Mercoledì
SCUOLA
Presentazione domande iscrizione 2006-2007.
Scade il termine per presentare le domande di iscrizione
degli alunni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2006-2007.
Per dettagliate informazioni sull’argomento è utile
consultare la circolare n. 93 del 23 dicembre scorso,
emanata dal Ministero dell’istruzione, reperibile su
Internet al sito
www.istruzione.it
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di
lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono
entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it),
la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per i consorzi di
bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese di
dicembre;
- effettuare il versamento dei relativi contributi
previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto
corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite
bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di
Sondrio - sede di Roma - c/c 36000/17 ABI 5696 - CAB 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del
28-1-2005.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione denunce trimestrali per la manodopera agricola
su modelli cartacei. Scade il termine per la presentazione,
su modello cartaceo, delle denunce trimestrali, con
riferimento al 4° trimestre 2005, relative alle retribuzioni
corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli
a tempo indeterminato e a tempo determinato; per il calcolo
dei contributi dovuti per l’anno 2005 si veda la circolare
Inps n. 47 del 15-3-2005.
Le denunce devono essere presentate utilizzando
esclusivamente il nuovo modello Dmag Unico; per la
trasmissione telematica via Internet del modello c’è tempo
fino al prossimo 25 febbraio.
PRODOTTI VITIVINICOLI
Riaperto il termine per presentare le dichiarazioni di
raccolta uve e di produzione vino campagna 2005-2006. È
stato riaperto ad oggi, con un regolamento comunitario in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle
Ce, il termine, già previsto per il 12 dicembre scorso, per
la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e di
produzione vino per la campagna 2005-2006; della proroga si
era già data notizia nel riquadro pubblicato su
L’Informatore Agrario n. 48/2005 a pag. 82.
Per maggiori informazioni si vedano il decreto Mipaf n. 2159
dell’8-10-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 245 del
18-10-2005) e la circolare Agea n. 668 del 3-11-2005
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del
10-11-2005.
26 Giovedì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento acconto Iva per l’anno 2005.
Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il
27 dicembre scorso l’acconto Iva per l’anno 2005 possono
sanare l’irregolarità pagando entro oggi l’imposta dovuta
beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo
della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli
interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di
ritardato versamento rispetto al termine di scadenza
originario.
28 Sabato
LAVORO STRAORDINARIO
Invio comunicazione. Salvo diversi rapporti
contrattuali, i datori di lavoro con più di 10 dipendenti
per ciascuna unità produttiva, se almeno un dipendente ha
superato il limite di 48 ore settimanali con lavoro
straordinario in una delle settimane comprese nell’ultimo
quadrimestre del 2005, devono entro oggi darne comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro (Servizio ispettivo).
La scadenza non interessa i datori di lavoro che fanno parte
di settori i cui contratti collettivi prevedono un diverso
periodo di riferimento (semestrale o annuale anziché
quadrimestrale) per l’invio della comunicazione.
Si veda, tra le altre, la circolare del Ministero del lavoro
n. 8 del 3-3-2005.
29 Domenica (prorogati a Lunedì 30
i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO UNICO 2005
Tardiva presentazione telematica. Ultimo
giorno utile per presentare tardivamente (entro 90 giorni
dal termine scaduto il 31-10-2005) in via telematica, per
obbligo o per scelta, la dichiarazione modello Unico 2005
relativa all’anno d’imposta 2004. La presentazione con
ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a
tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione
delle imposte indicate.
In particolare, la trasmissione telematica delle
dichiarazioni in genere, sia presentate in forma autonoma
sia all’interno di Unico 2005, interessa:
- i contribuenti tenuti nell’anno 2005 alla presentazione
della dichiarazione Iva, con esclusione delle persone
fisiche che nel periodo d’imposta 2004 hanno realizzato un
volume d’affari non superiore a 10.000 euro;
- i contribuenti tenuti nell’anno 2005 alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), in
forma autonoma o unificata;
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti tenuti a presentare il modello per la
comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi
di settore.
Per tali soggetti l’invio telematico del modello Unico 2005
può avvenire direttamente via Internet (o Entratel per casi
particolari) previa abilitazione rilasciata
dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli
intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di
categoria, caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di
svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici
periferici dell’Agenzia delle entrate.
La tardiva presentazione del modello Unico 2005 comporta
l’applicazione della sanzione ridotta pari a 32 euro (un
ottavo della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di
dichiarazione contenuta nell’Unico 2005 (redditi, Irap, Iva,
770 ordinario, ecc.).
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni
ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli
Unico 2005 e al Supplemento «Guida a Unico 2005» pubblicato
con L’Informatore Agrario n. 20/2005; si veda anche
l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n.
38/2005 a pag. 84.
IVA
Tardiva presentazione telematica dichiarazione annuale
in forma autonoma. Ultimo giorno utile per
presentare tardivamente (entro 90 giorni dal termine scaduto
il 31-10-2005) in via telematica, per obbligo o per scelta,
la dichiarazione Iva annuale da parte dei contribuenti che
non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata
modello Unico 2005; per la tardiva presentazione è dovuta la
sanzione ridotta di 32 euro pari a un ottavo della normale
sanzione di 258 euro.
Anche per il 2005 la dichiarazione Iva annuale autonoma ha
riguardato pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di
capitali e altri soggetti Ires (ex Irpeg) il cui esercizio
sociale non coincide con l’anno solare (cooperative
ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).
Per quanto riguarda i soggetti obbligati a presentare la
dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite
soggetti incaricati, si veda la scadenza relativa alla
tardiva presentazione del modello Unico 2005 sopra
riportata.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30
giorni. Possono avvalersi entro oggi del
ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
dicembre scorso il versamento dell’imposta annuale
successiva alla prima per i contratti di locazione di
immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dal-l’ 1-12-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30
dicembre scorso la registrazione, e il conseguente
versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e
affitto di immobili che decorrono dall’1-12-2005.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione
versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i
contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo
della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto), e al
15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale
sanzione del 120%), registrando il contratto quando
richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta
un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale
sanzione del 30%).
30 Lunedì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula
fideiussione. I primi acquirenti di latte
(cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono
effettuare entro oggi il versamento del prelievo
supplementare trattenuto ai produttori per il latte
consegnato, relativamente al mese di novembre 2005, in
esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento
assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi
acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a
favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per
un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria
devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla
Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti
devono registrare gli estremi della fideiussione inviata
nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo
nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito
con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha
riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il
termine per effettuare la registrazione, con versamento
della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione
di immobili che decorrono dall’1-1-2006; per i contratti di
locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa
all’annualità successiva che decorre dall’1-1-2006. I
contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente
o con scrittura privata possono essere registrati
cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Inoltre si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane è pari al 2%, mentre
quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed
eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%;
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura
fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla
prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone
concordato si vedano le novità apportate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
12-11-2004.
COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE E A PICCOLA COLONIA
Presentazione dichiarazione. I concedenti dei
terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia
devono presentare all’Inps (ex gestione Scau), entro il 30
gennaio di ogni anno, una dichiarazione che riguarda la
composizione del nucleo familiare occupato nella
coltivazione del fondo, l’estensione e l’ubicazione dei
terreni, le colture e gli allevamenti di animali praticati,
come previsto all’articolo 6, comma 3 e seguenti, del
decreto legislativo n. 375 dell’11-8-1993 (sul Supplemento
ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del
23-9-1993).
31 Martedì
CATASTO TERRENI
Denuncia di variazione della qualità di coltura.
Entro oggi va presentata la denuncia delle variazioni alle
qualità di coltura dei terreni intervenute nel corso del
2005.
Infatti, quando le qualità di coltura risultanti dal
certificato catastale non corrispondono a quelle
effettivamente praticate, l’agricoltore ha l’obbligo di
segnalare tali variazioni all’Ufficio tecnico erariale (Ute)
competente per territorio.
Si tratta, quindi, di distinguere i terreni secondo le loro
diverse destinazioni colturali; in sostanza, perchè esista
divergenza di coltura è necessario che sia mutata la
vocazione colturale del terreno, ad esempio da seminativo a
frutteto.
Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le
variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di
particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del
frazionamento colturale.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte
mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative,
industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro
oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il
Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati
relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con
riferimento al mese precedente; tali dati possono essere
rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183
dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di
cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con
modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha
riformato la normativa in materia di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-4-2005
Presentazione dichiarazione dei redditi modello Unico
2005. Per le persone decedute successivamente al
31-3-2005 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei
redditi entro sei mesi dalla normale scadenza dopo avere
effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei
tributi dovuti dal de cuius a saldo per l’anno 2004.
Pertanto gli eredi hanno tempo fino a oggi per presentare la
dichiarazione dei redditi del de cuius con il nuovo modello
Unico 2005 tramite banche o uffici postali, ovvero
avvalendosi della trasmissione telematica anche tramite gli
intermediari abilitati.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel
2004 il modello 730 per l’anno d’imposta 2003 dal quale
risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta
(datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono
recuperare tale credito nel modello Unico 2005 presentato
per conto del de cuius.
Tardivo versamento imposte per contribuenti deceduti
dall’1-4-2005. Per le persone decedute
successivamente al 31-3-2005 gli eredi possono sanare entro
oggi eventuali irregolarità commesse dal de cuius nella
dichiarazione modello Unico 2004 (relativa all’anno
d’imposta 2003) e provvedere a eventuali omessi versamenti
relativi al 2004.
IVA
Fatturazione cumulativa per imballaggi non restituiti.
Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i
recipienti non restituiti in conformità a quanto
contrattualmente pattuito (articolo 15, n. 4, del decreto
Iva), con riferimento a tutte le consegne effettuate
nell’anno precedente, secondo le modalità previste dal
decreto ministeriale 11-8-1975 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 22-8-1975).
La fattura, al posto dell’indicazione dei cessionari, deve
riportare l’annotazione di riferimento al suddetto decreto
ministeriale.
In questo modo si assoggetta a Iva l’importo degli
imballaggi e dei recipienti che non hanno concorso a formare
la base imponibile al momento della cessione dei beni perché
le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla
resa degli stessi.
MODELLO 730/2005
Versamento a conguaglio. I sostituti d’imposta
(datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno
potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati, entro la
fine dell’anno 2005, l’intero importo dovuto in base al
modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle
pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati,
nel mese di dicembre 2005, gli importi ancora dovuti. Ciò al
fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati
che hanno usufruito dell’assistenza fiscale diretta o
tramite caf di versare entro oggi la parte residua,
maggiorata dell’interesse dello 0,4% mensile considerando
anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di
pagamento unificato F24.
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
Iscrizione e versamento premio annuale. Scade
il termine per versare all’Inail il premio assicurativo
contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito
domestico; coloro che risultano già iscritti riceveranno
dall’Inail il bollettino precompilato.
Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa
tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale,
gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro
finalizzato alle cure della famiglia e dell’ambiente
domestico; sono esclusi dall’assicurazione coloro che
svolgono altre attività per le quali vi è già l’obbligo di
iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale
quale, ad esempio, l’Inps.
La misura del premio assicurativo è fissata in 12,91 euro
per anno solare non frazionabili.
In caso di infortunio domestico che comporti un’inabilità
permanente al lavoro pari o superiore al 33%, con esclusione
degli infortuni mortali, verrà corrisposta una rendita
vitalizia rapportata al grado dell’inabilità stessa.
Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura
assicurativa già dall’1-1-2006; per i pagamenti effettuati
dopo oggi, l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a
quello in cui è stato effettuato il versamento.
Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista
l’applicazione di una sanzione non superiore all’ammontare
del premio assicurativo.
Per altre informazioni si può chiamare il numero verde Inail
803164, collegarsi al sito
www.inail.it, contattare le associazioni delle
casalinghe e i patronati, ovvero recarsi presso una sede
Inail.
LIBRO DEGLI INVENTARI
Redazione e sottoscrizione. I contribuenti che
sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro
degli inventari devono provvedervi entro tre mesi dal
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
ai fini delle imposte dirette.
L’adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali
il termine di presentazione del modello Unico 2005 è scaduto
il 31-10-2005.
CONCESSIONI REGIONALI
Pagamento tassa annuale. Scade il termine per
effettuare il versamento della tassa annuale sulle
concessioni regionali, secondo le specifiche modalità
previste per le singole concessioni regionali.
CONCESSIONI GOVERNATIVE
Pagamento tassa annuale. Scade il termine per
effettuare il versamento della tassa annuale sulle
concessioni governative (ad esempio per il porto d’armi) per
le quali non è previsto un diverso termine.
PUBBLICITA'
Pagamento imposta comunale annuale. Scade il
termine per effettuare il pagamento annuale dell’imposta
comunale sulla pubblicità; qualora l’importo dovuto sia
superiore a 1.549,37 euro, è possibile pagare l’imposta in
rate trimestrali anticipate.
TOSAP
Pagamento prima o unica rata. Quanti sono
soggetti al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi
e aree pubbliche (Tosap) devono versare entro oggi l’intero
importo, ovvero la prima rata; il pagamento rateale è
possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le
quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
CANONE RAI-TV
Scade il termine per effettuare il versamento del
canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2006.
Gli abbonati possono scegliere di versare l’intero canone
annuo, oppure la prima rata trimestrale, ovvero la prima
rata semestrale.
EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITA' CULTURALI
Comunicazione dati. I soggetti che hanno
effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2005
erogazioni liberali per attività culturali devono comunicare
al Ministero per i beni e le attività culturali, entro oggi,
l’ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a
quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale
3-10-2002 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15-11-2002).
I soli soggetti donatori devono comunicare tali dati anche
al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate del
Ministero dell’economia e delle finanze sempre entro oggi.
Per maggiori informazioni si veda la circolare n. 183 del
22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività
culturali reperibile sul sito
www.beniculturali.it
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette
alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di
trasporto per lo svolgimento della loro attività devono
annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il
numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo
considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che
operano nel regime speciale agricolo, in quanto la
determinazione dell’imposta da versare avviene di norma
sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato
nella relativa scadenza.
IVA
Elenchi trimestrali e annuali Intrastat per cessioni
e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che
nel 2005 hanno effettuato cessioni e/o acquisti
intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro
oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi
riepilogativi (Intrastat) degli scambi intracomunitari
registrati o soggetti a registrazione nell’anno 2005 con
scadenze diversificate, a seconda che si tratti di cessioni
o di acquisti.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2005 si
rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario
n. 6/2005 a pag. 88. Entro oggi devono presentare gli
elenchi trimestrali relativi al 4° trimestre 2005 coloro che
nel corso del 2005 hanno effettuato cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo compreso tra
40.000 e 200.000 euro. Devono, invece, presentare entro oggi
gli elenchi relativi all’intero anno 2005 coloro che hanno
effettuato nel 2005 cessioni intracomunitarie per un
ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro, ovvero
acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo non
superiore a 150.000 euro.
Registrazione fatture acquisti intracomunitari.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono
essere annotate nel registro delle vendite e nel registro
degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di dicembre le
fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel
mese di novembre, entro oggi si deve emettere apposita
autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori
agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28
euro pari a 5 milioni di vecchie lire) devono presentare
all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione
relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti
a registrazione nel mese precedente (modello Intra-12)
versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che
hanno superato il limite di 8.263,31 euro (16 milioni di
vecchie lire) di acquisti intracomunitari, o che hanno
optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce
contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a
versare entro il 16-1-2006 i contributi previdenziali e
assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati
a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le
denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa
abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Invio telematico nuovo modello EMens. I
sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD
per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps,
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli
incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni,
relativi al mese di dicembre, utili per il calcolo dei
contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni
assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva
erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
LAVORATORI DISABILI
Invio prospetto informativo. I datori di
lavoro soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio
dei disabili devono, entro oggi, trasmettere ai Centri
dell’impiego provinciali il prospetto informativo contenente
la situazione dei lavoratori complessivamente occupati al
31-12-2005.
Di norma rientrano nell’obbligo le aziende che occupano
stabilmente almeno 15 dipendenti, con esclusione dal calcolo
di alcune figure di lavoratori; si consiglia pertanto di
rivolgersi al proprio consulente di fiducia.
RIFORMA PAC SETTORE TABACCO
Conferma o variazione titoli maturati nel periodo di
riferimento. A seguito dell’introduzione
dall’1-1-2006 del nuovo regime degli aiuti comunitari anche
per il settore del tabacco, non più legato (disaccoppiato)
alla reale produzione di tabacco bensì alla superficie
aziendale complessiva, i tabacchicoltori nei mesi scorsi
hanno ricevuto dall’Agea una comunicazione con l’indicazione
dei dati relativi al periodo di riferimento (campagne
2000-2001-2002) utili per il calcolo dei titoli di
assegnazione degli aiuti comunitari.
Entro oggi le aziende agricole interessate devono confermare
tali dati o chiedere di apportare le dovute variazioni
debitamente documentate.
Qualora non si faccia nulla l’Agea confermerà d’ufficio le
informazioni contenute nella comunicazione inviata. Su
questo argomento si veda la circolare Agea n. 694
dell’11-11-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del
14-12-2005) e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario
n. 47/2005 a pag. 27 e seguenti.
AIUTI COMUNITARI ALLA TRASFORMAZIONE DI PESCHE E PERE PER
LA CAMPAGNA 2005-06
Presentazione domande. Le organizzazioni di produttori
devono entro oggi trasmettere alla loro Unione e alla
Regione competente per territorio le domande di aiuto uniche
o di saldo (se sono state presentate le domande di aiuto
anticipato entro il 30-9-05) per le pesche e le pere
consegnate alla trasformazione, in base ai regolamenti
comunitari 2201/1996, 1535/2003 e 444/2004.
Per questa e altre scadenze e per le modalità operative di
gestione della campagna 2005-2006 per l’aiuto alla
trasformazione di pesche e pere si veda la circolare Agea n.
24 del 15-6-2005 reperibile sul sito
www.agea.gov.it
ATTIVITA' MARGINALI
Opzione o revoca regime forfetario. Le persone
fisiche esercenti attività per le quali risultano
applicabili gli studi di settore, che intendono avvalersi, a
partire dall’1-1-2006,
del particolare regime fiscale previsto all’articolo 14
della legge n. 388 del 23-12-2000 (pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29-12-2000),
devono entro oggi presentare apposita domanda all’Ufficio
delle entrate; coloro i quali, avendo già optato per tale
regime fiscale, intendono rinunciarvi con decorrenza
dall’1-1-2006, devono comunicarlo entro oggi per iscritto
all’Ufficio delle entrate.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a
dicembre 2005 devono effettuare il versamento della tassa
automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»),
calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa
in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV); scade anche il
termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori
utilizzati su strade aperte al traffico. Per i veicoli
immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2006 il
bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l’immatricolazione
avviene dopo il 21 gennaio, si può pagare entro il mese
successivo, ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle
regioni Lombardia e Piemonte per i quali vigono termini di
pagamento diversi. Per una panoramica completa sul bollo
auto 2006 si consiglia di consultare la rubrica «Guida Bollo
Auto» sul sito Internet www.agenziaentrate.it, dove è anche
possibile calcolare l’importo dovuto conoscendo la targa del
veicolo.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel
2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio
compresa tra il 1° e il 31-1-2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto
l’ultimo controllo tra il 1° e il
31-1-2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di
circolazione rilasciata entro il 31-1-2002 nel mese di
gennaio e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati
entro il 31-1-2002 nel mese di gennaio e non ancora
revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere
revisionati entro il 31-1-2004 nel mese di gennaio.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il
riquadro pubblicato QUI.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-1-2005
la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei
nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con
decorrenza dall’1-1-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-1-2005
il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per
i contratti di locazione di immobili già registrati con
decorrenza dell’annualità dall’1-1-2005.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando
entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli
interessi di mora, registrando il contratto quando
richiesto.
RIFORMA PAC
Denuncia di raccolta, consegna e ritiro colture non
food e colture energetiche. Scade il termine per far
pervenire all’Agea, da parte del primo trasformatore, la
dichiarazione di raccolta, consegna e presa in consegna
delle colture non food ed energetiche primaverili che
richiedono una raccolta posticipata, al fine di conseguire
quantitativi maggiori di biomasse. Si veda, tra le altre, la
circolare Agea n. 13 del 4-5-2005 (pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 94 alla G.U. n. 112 del 16-5-05)
così come modificata dalla circolare Agea n. 38
dell’1-8-2005 (in G.U. n. 181 del 5-8-05).
A cura di
Paolo Martinelli
|