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Scadenzario

 

Prossime scadenze

L'archivio delle scadenze


  Gennaio 2006


10 Martedì
FRANTOI
Invio dati operazioni molitura. Con l’entrata in vigore nel 2006 della riforma della pac per l’olio di oliva, cambiano alcuni adempimenti a carico degli operatori del settore.
In particolare, i frantoi, non più tenuti a rilasciare agli olivicoltori il modello F, devono trasmettere all’Agea il riepilogo dell’attività di molitura svolta per ciascun mese entro il giorno 10 del mese successivo.
Nella prima applicazione della riforma è stata prevista la trasmissione, entro oggi, dei dati relativi alle operazioni di molitura svolte fino al 31-12-2005 in un’unica soluzione distinti per mese. Tra i dati da indicare risultano i valori, espressi in chilogrammi, delle olive entrate e di quelle molite, dell’olio ottenuto e di quello restituito ai produttori/acquirenti delle olive, della sansa ottenuta e di quella ritirata dai produttori/acquirenti delle olive, nonché il numero delle ore di attività lavorativa nel mese.
Per altre informazioni si veda la circolare Agea n. 619 del 13-10-2005 (già richiamata nel riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 44/2005 a pag. 14) che rimanda a una successiva circolare per le modalità operative di trasmissione.
INPS
Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2005 a mezzo degli appositi modelli di pagamento predisposti dall’Inps.
Oggi scade anche il termine per presentare all’Inps, senza sanzioni, le denunce (modello LD09) per le nuove assunzioni avvenute nel corso del quarto trimestre 2005; la compilazione e trasmissione delle denunce può essere effettuata anche tramite Internet collegandosi al sito www.inps.it dove si possono trovare altre opportune informazioni.
Per quanto riguarda l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2005, si veda la circolare Inps n. 20 del 4-2-2005.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE AGGREGAZIONI D’IMPRESA
Inizio presentazione istanze per il 2006. Le imprese che intendono usufruire dei benefici previsti per le aggregazioni d’impresa possono presentare a partire da oggi, ricorrendone i presupposti, l’istanza per ottenere un credito d’imposta per l’anno 2006 in base a quanto stabilito all’articolo 9 del decreto legge n. 35 del 14-3-2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14-5-2005 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91/L alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14-5-2005); per quanto riguarda le modalità operative e altre informazioni, si rinvia al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11-11-2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 14-11-2005) e alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 53 del 13-12-2005 consultabile sul sito www.agenziaentrate.it

Si veda anche l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 47/2005 a pag. 81.

15 Domenica (prorogati a Lunedì 16 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
IVA
Fatturazione differita per consegne di dicembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di dicembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di dicembre, anziché al mese di gennaio.
Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa.
Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di dicembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.
Registrazione fatture con importi inferiori a 154,94 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 154,94 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
IVA CESSIONI AL MINUTO
Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura, possono effettuare entro oggi, anche con un’unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.
è bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.
IVA AGRITURISMO
Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un’unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti Iva mensili che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, compresa l’addizionale regionale all’Irpef e l’eventuale addizionale comunale per i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese di novembre;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l’acconto sull’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%.
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati entro oggi utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

16 Lunedì
RIFORMA PAC SETTORE OLEICOLO
Conferma o variazione titoli maturati nel quadriennio di riferimento. A seguito dell’introduzione dall’1-1-2006 del nuovo regime degli aiuti comunitari anche per il settore oleicolo, non più legato (disaccoppiato) alla reale produzione di olio né al numero di piante bensì alla superficie aziendale complessiva, i produttori del settore oleicolo nei mesi scorsi hanno ricevuto dall’Agea, con raccomandata a.r., una comunicazione con l’indicazione dei dati relativi al quadriennio di riferimento (campagne di commercializzazione 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003) utili per il calcolo dei titoli di assegnazione degli aiuti comunitari.
Entro oggi le aziende agricole interessate devono confermare tali dati o chiedere di apportare le dovute variazioni debitamente documentate; per fare ciò ci si può rivolgere al centro di assistenza agricola (caa) al quale si è conferito mandato, ovvero all’associazione di produttori di olio d’oliva riconosciuta alla quale si aderisce, oppure inviare all’Agea la scheda firmata per la verifica aziendale senza allegare alcun documento, seguendo le istruzioni fornite con la comunicazione ricevuta.
Qualora non si faccia nulla l’Agea confermerà d’ufficio le informazioni contenute nella comunicazione inviata.
Su questo argomento si vedano le circolari Agea n. 226 e n. 501, rispettivamente del 29-4 e del 30-8-2005; si veda anche quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 35/2005 a pag. 12.
INPS (GESTIONE EX SCAU)
Versamento contributi cd e iap. Scade il termine per effettuare il versamento della quarta e ultima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l’anno 2005, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.
Si ricorda che la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato dal decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 e n. 100, rispettivamente del 24-5 e dell’1-7-2004. Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all’organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all’Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.
Per i contributi dovuti per l’anno 2005 si veda la circolare Inps n. 79 del 17-6-2005.

INPS
Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all’Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24 inviato già compilato dall’Inps.
Per la contribuzione dovuta per l’anno 2005 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 46 del 14-3-2005.
IVA
Liquidazione mensile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell’imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di dicembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 gennaio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di dicembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di dicembre.
Si ricorda che, a partire dalle liquidazioni relative al 2002, non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.
Per determinare l’eventuale imposta dovuta, che deve essere versata sempre entro oggi, si deve distinguere tra imprese che svolgono l’attività agricola in regime normale e quelle che operano nel regime speciale agricolo.
Le prime determineranno l’imposta dovuta detraendo dall’Iva relativa alle operazioni effettuate quella inerente a beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’attività svolta e registrati nel periodo di competenza, tenuto conto dell’eventuale indetraibilità di talune operazioni.
Le imprese in regime speciale agricolo dovranno, invece, versare l’imposta dovuta a seguito di operazioni extragricole (vendita di trattori usati, ghiaia, concimi, ecc.) non comprese nella prima parte della tabella A allegata al dpr n. 633/72, ovvero ad acquisti intracomunitari di cui si sono ricevute le fatture nel mese di novembre, nonché la parte di imposta ordinaria applicata sulle vendite agricole non compensata dalle percentuali di compensazione.
Per fare due esempi, un’azienda vitivinicola che vende vino al prezzo di 10.000 euro dovrà versare un importo pari a 750 euro dato dalla differenza tra l’imposta ordinaria applicata alla vendita (10.000 × 20% = 2.000) e quella risultante dall’applicazione della percentuale di compensazione (10.000 × 12,5% = 1.250); un’azienda che alleva e vende bovini al prezzo di 10.000 euro dovrà versare un importo pari a 300 euro dato dalla differenza tra l’imposta ordinaria applicata alla vendita (10.000 × 10% = 1.000) e quella risultante dall’applicazione della percentuale di compensazione (10.000 × 7% = 700).
Si ricorda che il regime Iva speciale per l’agricoltura, prorogato anche per tutto l’anno 2005 con la legge finanziaria per il 2005 n. 311 del 30-12-2004 (ripubblicata sul Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11-1-05), può essere applicato per tutte le imprese e cooperative agricole, indipendentemente dal volume d’affari, a seguito delle modifiche all’articolo 34 del dpr 633/72 apportate con l’art. 10 del decreto legge n. 35 del 14-3-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16-3-05) convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 14-5-2005 (in Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14-5-05).
Una novità introdotta dal 2004 riguarda la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura in base al combinato disposto dell’articolo 2135 del Codice civile (come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18-5-2001 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-01) e del nuovo articolo 34-bis del decreto Iva n. 633/72 introdotto con l’articolo 2, comma 7, della legge finanziaria per il 2004 n. 350 del 24-12-2003; per tali attività l’imposta dovuta è determinata, dall’1-1-2004, in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005 con la quale viene in parte ridimensionata la portata dell’articolo 34-bis con effetto retroattivo dall’1-1-2004.
Per il versamento dell’imposta risultante a debito si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Se l’imposta dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell’imposta nella liquidazione relativa al mese di dicembre, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
Trasmissione telematica dati dichiarazioni d’intento. Con l’articolo 1, commi da 381 a 385, della legge finanziaria per il 2005 n. 311 del 30-12-2004 (ripubblicata sul Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11-1-05), è stato introdotto l’obbligo, da parte del cedente o prestatore del servizio, di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva in quanto si considerano esportatori abituali.
Il modello di comunicazione, approvato con relative istruzioni con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14-3-2005 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21-3-05), deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sono ricevute le dichiarazioni d’intento.
Pertanto oggi scade il termine per l’invio dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione d’intento ricevuta.
Si vedano al riguardo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E rispettivamente del 16-3 e del 26-9-2005.
IRPEF RITENUTE D’ACCONTO
Conguaglio di fine anno. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all’Irpef (regionale ed eventuale comunale) che riguardano i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente.
Si ricorda che i datori di lavoro, alla fine dell’anno, devono ricalcolare l’imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef.
Dalla differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2005 e l’imposta già trattenuta, si ottiene l’importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare.
Nel caso che durante il rapporto di lavoro il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d’imposta in base a un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.
Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell’anno. Pertanto, nel caso in cui i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine di dicembre 2005, lo possono fare in gennaio o comunque entro febbraio 2006, con il conseguente spostamento al 16-2 o al 16-3 dei termini per il versamento delle ritenute.
è opportuno rammentare che l’eventuale spostamento fino al 28-2-2006 delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2005, e alle ritenute operate fino a tale data e di conseguenza versate entro oggi. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2005 corrisposti entro il 12-1-2006.
Per il versamento dell’imposta dovuta si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Poiché l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ha subito rilevanti modifiche, l’ultima con la legge finanziaria per il 2005, è opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E rispettivamente del 3-1 e 16-3-2005.
INPS
Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente.
La denuncia delle retribuzioni mensili (modello DM10/2) non può più essere presentata su supporto cartaceo ma deve essere obbligatoriamente trasmessa all’Inps in via telematica entro la fine di questo mese.
L’obbligo dell’invio telematico è stato introdotto dal 2004 con l’articolo 44, comma 9, del decreto legge n. 269 del 30-9-2003 convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24-11-2003; il testo coordinato del decreto legge è stato ripubblicato nel Supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15-1-2004; si veda anche il messaggio Inps n. 158 del 23-12-2003.
Pertanto i datori di lavoro devono avere chiesto all’Inps territorialmente competente, se già non rilasciata, l’abilitazione alla trasmissione via Internet dei dati delle denunce stesse con le modalità stabilite dallo stesso Istituto con circolare n. 191 del 30-10-2001; con la circolare n. 32 del 17-2-2004 l’Inps ha integrato le istruzioni in materia di soggetti abilitati alla trasmissione telematica. Si ricorda che il nuovo corposo manuale di compilazione del modello DM10/2 si trova allegato alla circolare Inps n. 137 del 28-7-2003.
Contributo previdenziale straordinario (ex 10%). Scade il termine per versare all’Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti a collaboratori e amministratori nel mese precedente.
Si fa presente che dall’1-1-2005 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata, non assicurati presso altre forme obbligatorie, stabilita in misura uguale a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti, è pari al 18% fino a un reddito di 38.641 euro e al 19% per la parte di reddito eccedente il predetto limite fino a un massimale di reddito di 84.049 euro); risultano così realizzati gli incrementi previsti all’articolo 59, comma 15, della legge n. 449 del 27-12-1997 (0,20% ogni anno), fino a raggiungere l’aliquota contributiva del 19%.
Si ricorda che dall’1-1-2004, devono iscriversi nella gestione separata Inps anche coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché gli associati in partecipazione; per questi ultimi si veda la recente circolare Inps n. 90 del 13-7-2005 con la quale è fissato al 16-9-2005 il termine ultimo per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2004, in unica soluzione ovvero per un dodicesimo dell’importo dovuto se è stata chiesta la rateazione. Per l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda da ultimo il messaggio Inps n. 36780 dell’8-11-2005.
Tali novità sono contenute negli articoli 43, 44 e 45 del decreto legge n. 269 del 30-9-2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24-11-2003, il cui testo coordinato è stato ripubblicato nel Supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15-1-2004; l’articolo 43, che interessa gli associati in partecipazione, è stato modificato con l’articolo 1, comma 157 della legge n. 311 del 30-12-2004 (legge finanziaria per il 2005), come chiarito dalla circolare Inps n. 30 del 16-2-2005. Su queste novità si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 9, n. 27, n. 103 e n. 18, rispettivamente del 22-1-2004, 10-2-2004, 6-7-2004 e 1-2-2005, il messaggio Inps n. 29629 del 23-9-2004, nonché la circolare del Ministero del lavoro n. 1 dell’8-1-2004, che chiariscono alcuni aspetti sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dopo l’entrata in vigore della riforma Biagi (articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 10-9-2003 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 159/L alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9-10-2003).
Restano esclusi dall’aumento i soggetti che possiedono un’altra copertura previdenziale, compresi i pensionati. Per questi ultimi titolari di pensione diretta, la legge finanziaria per l’anno 2003 (articolo 44, comma 6, legge n. 289 del 27-12-2002) ha disposto l’aumento del contributo del 10% di due punti e mezzo dall’1-1-2003 (totale 12,5%) e di ulteriori due punti e mezzo dall’1-1-2004 (totale 15%).
Si precisa che anche questi aumenti vanno ripartiti tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.
Per altre informazioni si vedano anche le circolari Inps n. 21 e n. 42 rispettivamente del 30-1 e del 26-2-2003; si consiglia comunque di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.
FENOMENO BSE E BLUE TONGUE
Versamento rata contributi sospesi. Gli allevatori di bovini, le aziende di macellazione e gli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla Bse, e le aziende zootecniche colpite dall’influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza degli importi sospesi, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 68 del 19-4-2002 convertito con modificazioni nella legge n. 118 del 18-6-2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 141 dello stesso giorno) e dall’articolo 66, comma 4, della legge n. 448 del 28-12-2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29-12-01).
Si vedano anche le circolari Inps n. 9, n. 17 e n. 154, rispettivamente del 17-1-2003, del 27-1-2003 e dell’1-12-2004.
REDDITI DI CAPITALE
Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24, le ritenute effettuate sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (ottobre-dicembre) e deliberati dall’1-7-1998.
CONDONI FISCALI
Versamento rata per chiusura liti fiscali pendenti all’1-1-2003. I contribuenti che entro il 16-4-2004 hanno aderito al condono per la chiusura delle liti fiscali (articolo 2, comma 49 della legge n. 350 del 24-12-2003), scegliendo il pagamento rateale (fino a un massimo di 6 rate trimestrali ovvero di 12 rate trimestrali se gli importi dovuti superano 50.000 euro), nel caso in cui il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato all’ufficio competente dal 2-1-2003 all’1-1-2004, devono versare l’eventuale ottava rata degli importi eccedenti il minimo dovuto con la maggiorazione degli interessi legali, pari al 2,5% annuo, calcolati secondo il metodo commerciale (360 giorni) a partire dal 17-4-2004.
Per la rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze dei condoni fiscali si veda il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8-4-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14-4-2004, nonché il calendario predisposto sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it

19 Giovedì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento saldo Ici 2005 e imposte a saldo dovute dagli eredi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno versato entro il 20 dicembre scorso, in tutto o in parte, il saldo dell’Ici (Imposta comunale sugli immobili) dovuta per l’anno 2005;
- gli eredi delle persone decedute dopo il 31-3-2005 per le quali non sono state versate in tutto o in parte, entro il 20 dicembre scorso, le imposte dovute a saldo per l’anno d’imposta 2004 risultanti dal modello Unico 2005, fatta salva la facoltà di versare gli importi dovuti entro il 20-1-2006 con la maggiorazione dello 0,4% ovvero a rate.
Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.
La sanzione ridotta e gli interessi di mora devono essere versati entro oggi utilizzando sempre il rispettivo modello di pagamento, per le imposte il modello unificato F24, per l’Ici l’apposito bollettino o il modello F24, normale o predeterminato (per i Comuni che introitano con tale sistema), che riportano un’apposita casella da barrare in caso di ravvedimento.

20 Venerdì
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-4-2005
Versamento con maggiorazione di imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2005. Per le persone decedute successivamente al 31-3-2005 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per l’anno 2004 e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalle normali scadenze.
Pertanto gli eredi che non hanno provveduto al versamento entro il 20 dicembre scorso, in base al modello Unico 2005, possono effettuarlo entro oggi con la maggiorazione dello 0,4%.
Gli eredi possono anche rateare liberamente uno, più o tutti gli importi da versare scegliendo per ognuno il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di maggio. Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,5% per ogni mese di rateazione. Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza se il de cuius era titolare di partita Iva (l’ultima rata scade quindi il 16-5-2006) ed entro la fine del mese negli altri casi (l’ultima rata scade il 31-5-2006). Per il versamento degli importi dovuti si deve utilizzare il modello di pagamento unificato F24.
Ovviamente non sono dovuti acconti d’imposta per l’anno d’imposta 2005.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2004 il modello 730 per l’anno d’imposta 2003 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2005 presentato per conto del de cuius.
IVA
Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o
acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi Intrastat mensili, relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, se:
- hanno effettuato nel 2004 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari nel 2005, presumevano di realizzare nel 2005 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro;
- hanno effettuato nel 2004 ovvero, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari nel 2005, presumevano di realizzare nel 2005 acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000 euro.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2005 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 6/2005 a pag. 88.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
Presentazione denuncia originaria o di variazione. Coloro che occupano o detengono locali e aree scoperte soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) sono tenuti a presentare al Comune competente, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, la denuncia dei locali e aree tassabili siti nel territorio comunale.
La denuncia è valida anche per gli anni successivi qualora rimangano immutate le condizioni di tassabilità; in caso contrario gli utenti devono denunciare, sempre entro il 20 gennaio successivo, le variazioni intervenute.
La tassa è prevista agli articoli 58 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 15-11-1993 (Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9-12-93).

25 Mercoledì
SCUOLA
Presentazione domande iscrizione 2006-2007. Scade il termine per presentare le domande di iscrizione degli alunni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2006-2007.
Per dettagliate informazioni sull’argomento è utile consultare la circolare n. 93 del 23 dicembre scorso, emanata dal Ministero dell’istruzione, reperibile su Internet al sito www.istruzione.it
ENPAIA
Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:
- presentare, tramite posta, fax, floppy disk o Internet (www.enpaia.it), la denuncia (modelli DIPA/01 e DIPA/02 per i consorzi di bonifica) relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall’Enpaia, oppure tramite bonifico bancario esclusivamente sulla Banca Popolare di Sondrio - sede di Roma - c/c 36000/17 ABI 5696 - CAB 03211.
Si veda, tra le altre, la circolare Enpaia n. 1 del 28-1-2005.
INPS (gestione ex Scau)
Presentazione denunce trimestrali per la manodopera agricola su modelli cartacei. Scade il termine per la presentazione, su modello cartaceo, delle denunce trimestrali, con riferimento al 4° trimestre 2005, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato; per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2005 si veda la circolare Inps n. 47 del 15-3-2005.
Le denunce devono essere presentate utilizzando esclusivamente il nuovo modello Dmag Unico; per la trasmissione telematica via Internet del modello c’è tempo fino al prossimo 25 febbraio.
PRODOTTI VITIVINICOLI
Riaperto il termine per presentare le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino campagna 2005-2006. È stato riaperto ad oggi, con un regolamento comunitario in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Ce, il termine, già previsto per il 12 dicembre scorso, per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino per la campagna 2005-2006; della proroga si era già data notizia nel riquadro pubblicato su L’Informatore Agrario n. 48/2005 a pag. 82.
Per maggiori informazioni si vedano il decreto Mipaf n. 2159 dell’8-10-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18-10-2005) e la circolare Agea n. 668 del 3-11-2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10-11-2005.

26 Giovedì
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento acconto Iva per l’anno 2005. Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il 27 dicembre scorso l’acconto Iva per l’anno 2005 possono sanare l’irregolarità pagando entro oggi l’imposta dovuta beneficiando della sanzione del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

28 Sabato
LAVORO STRAORDINARIO
Invio comunicazione. Salvo diversi rapporti contrattuali, i datori di lavoro con più di 10 dipendenti per ciascuna unità produttiva, se almeno un dipendente ha superato il limite di 48 ore settimanali con lavoro straordinario in una delle settimane comprese nell’ultimo quadrimestre del 2005, devono entro oggi darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (Servizio ispettivo).
La scadenza non interessa i datori di lavoro che fanno parte di settori i cui contratti collettivi prevedono un diverso periodo di riferimento (semestrale o annuale anziché quadrimestrale) per l’invio della comunicazione.
Si veda, tra le altre, la circolare del Ministero del lavoro n. 8 del 3-3-2005.

29 Domenica (prorogati a Lunedì 30 i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)
DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO UNICO 2005
Tardiva presentazione telematica. Ultimo giorno utile per presentare tardivamente (entro 90 giorni dal termine scaduto il 31-10-2005) in via telematica, per obbligo o per scelta, la dichiarazione modello Unico 2005 relativa all’anno d’imposta 2004. La presentazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate.
In particolare, la trasmissione telematica delle dichiarazioni in genere, sia presentate in forma autonoma sia all’interno di Unico 2005, interessa:
- i contribuenti tenuti nell’anno 2005 alla presentazione della dichiarazione Iva, con esclusione delle persone fisiche che nel periodo d’imposta 2004 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 10.000 euro;
- i contribuenti tenuti nell’anno 2005 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti soggetti all’Ires, ex Irpeg, (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, enti commerciali, ecc.);
- i contribuenti tenuti a presentare il modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore.
Per tali soggetti l’invio telematico del modello Unico 2005 può avvenire direttamente via Internet (o Entratel per casi particolari) previa abilitazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate.
La tardiva presentazione del modello Unico 2005 comporta l’applicazione della sanzione ridotta pari a 32 euro (un ottavo della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di dichiarazione contenuta nell’Unico 2005 (redditi, Irap, Iva, 770 ordinario, ecc.).
Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2005 e al Supplemento «Guida a Unico 2005» pubblicato con L’Informatore Agrario n. 20/2005; si veda anche l’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 38/2005 a pag. 84.
IVA
Tardiva presentazione telematica dichiarazione annuale in forma autonoma. Ultimo giorno utile per presentare tardivamente (entro 90 giorni dal termine scaduto il 31-10-2005) in via telematica, per obbligo o per scelta, la dichiarazione Iva annuale da parte dei contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione unificata modello Unico 2005; per la tardiva presentazione è dovuta la sanzione ridotta di 32 euro pari a un ottavo della normale sanzione di 258 euro.
Anche per il 2005 la dichiarazione Iva annuale autonoma ha riguardato pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires (ex Irpeg) il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).
Per quanto riguarda i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati, si veda la scadenza relativa alla tardiva presentazione del modello Unico 2005 sopra riportata.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 dicembre scorso il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità
dal-l’ 1-12-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 dicembre scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1-12-2005.
Tali contribuenti possono regolarizzare la situazione versando l’imposta dovuta e la sanzione pari al 3,75% per i contribuenti di cui al primo punto precedente (un ottavo della normale sanzione del 120% ridotta a un quarto), e al 15% per gli altri contribuenti (un ottavo della normale sanzione del 120%), registrando il contratto quando richiesto; per la tardiva registrazione è dovuta un’ulteriore sanzione del 3,75% (un ottavo della normale sanzione del 30%).

30 Lunedì
QUOTE LATTE
Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di novembre 2005, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell’Agea esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.
Le ricevute di versamento ovvero la fideiussione bancaria devono essere inviate entro oggi all’Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).
Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
REGISTRO
Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall’1-1-2006; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dall’1-1-2006. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2007.
Inoltre si ricorda che:
- l’aliquota per le locazioni urbane è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50%;
- l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima.
Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004.
COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE E A PICCOLA COLONIA
Presentazione dichiarazione. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia devono presentare all’Inps (ex gestione Scau), entro il 30 gennaio di ogni anno, una dichiarazione che riguarda la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l’estensione e l’ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di animali praticati, come previsto all’articolo 6, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 375 dell’11-8-1993 (sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23-9-1993).

31 Martedì
CATASTO TERRENI
Denuncia di variazione della qualità di coltura. Entro oggi va presentata la denuncia delle variazioni alle qualità di coltura dei terreni intervenute nel corso del 2005.
Infatti, quando le qualità di coltura risultanti dal certificato catastale non corrispondono a quelle effettivamente praticate, l’agricoltore ha l’obbligo di segnalare tali variazioni all’Ufficio tecnico erariale (Ute) competente per territorio.
Si tratta, quindi, di distinguere i terreni secondo le loro diverse destinazioni colturali; in sostanza, perchè esista divergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione colturale del terreno, ad esempio da seminativo a frutteto.
Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento colturale.
QUOTE LATTE
Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all’Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai nuovi registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.
Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.
EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL’1-4-2005
Presentazione dichiarazione dei redditi modello Unico 2005. Per le persone decedute successivamente al 31-3-2005 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal de cuius a saldo per l’anno 2004.
Pertanto gli eredi hanno tempo fino a oggi per presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius con il nuovo modello Unico 2005 tramite banche o uffici postali, ovvero avvalendosi della trasmissione telematica anche tramite gli intermediari abilitati.
Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2004 il modello 730 per l’anno d’imposta 2003 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2005 presentato per conto del de cuius.
Tardivo versamento imposte per contribuenti deceduti dall’1-4-2005. Per le persone decedute successivamente al 31-3-2005 gli eredi possono sanare entro oggi eventuali irregolarità commesse dal de cuius nella dichiarazione modello Unico 2004 (relativa all’anno d’imposta 2003) e provvedere a eventuali omessi versamenti relativi al 2004.
IVA
Fatturazione cumulativa per imballaggi non restituiti. Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i recipienti non restituiti in conformità a quanto contrattualmente pattuito (articolo 15, n. 4, del decreto Iva), con riferimento a tutte le consegne effettuate nell’anno precedente, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11-8-1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22-8-1975).
La fattura, al posto dell’indicazione dei cessionari, deve riportare l’annotazione di riferimento al suddetto decreto ministeriale.
In questo modo si assoggetta a Iva l’importo degli imballaggi e dei recipienti che non hanno concorso a formare la base imponibile al momento della cessione dei beni perché le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla resa degli stessi.
MODELLO 730/2005
Versamento a conguaglio. I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell’anno 2005, l’intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2005, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell’assistenza fiscale diretta o tramite caf di versare entro oggi la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
Iscrizione e versamento premio annuale. Scade il termine per versare all’Inail il premio assicurativo contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico; coloro che risultano già iscritti riceveranno dall’Inail il bollettino precompilato.
Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell’ambiente domestico; sono esclusi dall’assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l’obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, ad esempio, l’Inps.
La misura del premio assicurativo è fissata in 12,91 euro per anno solare non frazionabili.
In caso di infortunio domestico che comporti un’inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 33%, con esclusione degli infortuni mortali, verrà corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado dell’inabilità stessa.
Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura assicurativa già dall’1-1-2006; per i pagamenti effettuati dopo oggi, l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.
Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista l’applicazione di una sanzione non superiore all’ammontare del premio assicurativo.
Per altre informazioni si può chiamare il numero verde Inail 803164, collegarsi al sito www.inail.it, contattare le associazioni delle casalinghe e i patronati, ovvero recarsi presso una sede Inail.
LIBRO DEGLI INVENTARI
Redazione e sottoscrizione. I contribuenti che sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro degli inventari devono provvedervi entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
L’adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2005 è scaduto il 31-10-2005.
CONCESSIONI REGIONALI
Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, secondo le specifiche modalità previste per le singole concessioni regionali.
CONCESSIONI GOVERNATIVE
Pagamento tassa annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative (ad esempio per il porto d’armi) per le quali non è previsto un diverso termine.
PUBBLICITA'
Pagamento imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento annuale dell’imposta comunale sulla pubblicità; qualora l’importo dovuto sia superiore a 1.549,37 euro, è possibile pagare l’imposta in rate trimestrali anticipate.
TOSAP
Pagamento prima o unica rata. Quanti sono soggetti al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono versare entro oggi l’intero importo, ovvero la prima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
CANONE RAI-TV
Scade il termine per effettuare il versamento del canone Rai-Tv dovuto per l’anno 2006.
Gli abbonati possono scegliere di versare l’intero canone annuo, oppure la prima rata trimestrale, ovvero la prima rata semestrale.
EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITA' CULTURALI
Comunicazione dati. I soggetti che hanno effettuato o che hanno ricevuto nel corso del 2005 erogazioni liberali per attività culturali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, entro oggi, l’ammontare delle erogazioni effettuate o ricevute in base a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 3-10-2002 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15-11-2002).
I soli soggetti donatori devono comunicare tali dati anche al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze sempre entro oggi.
Per maggiori informazioni si veda la circolare n. 183 del 22-12-2005 emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali reperibile sul sito www.beniculturali.it
SCHEDA CARBURANTI MENSILE
Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.
L’obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell’imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.
IVA
Elenchi trimestrali e annuali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. I contribuenti Iva che nel 2005 hanno effettuato cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell’Ue) devono entro oggi presentare agli uffici doganali competenti gli elenchi riepilogativi (Intrastat) degli scambi intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nell’anno 2005 con scadenze diversificate, a seconda che si tratti di cessioni o di acquisti.
Per una panoramica completa delle scadenze per il 2005 si rimanda alla tabella pubblicata su L’Informatore Agrario n. 6/2005 a pag. 88. Entro oggi devono presentare gli elenchi trimestrali relativi al 4° trimestre 2005 coloro che nel corso del 2005 hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo compreso tra 40.000 e 200.000 euro. Devono, invece, presentare entro oggi gli elenchi relativi all’intero anno 2005 coloro che hanno effettuato nel 2005 cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro, ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 euro.
Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Qualora non siano pervenute entro il mese di dicembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.
Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d’affari non superiore a 2.582,28 euro pari a 5 milioni di vecchie lire) devono presentare all’ufficio Iva competente un’apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (modello Intra-12) versando l’Iva dovuta. L’obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 8.263,31 euro (16 milioni di vecchie lire) di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva su tali acquisti.
INPS
Obbligo di presentazione telematica denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro tenuti a versare entro il 16-1-2006 i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente sono obbligati a trasmettere entro oggi all’Inps in via telematica le denunce delle retribuzioni mensili (modello DM10/2), previa abilitazione rilasciata su richiesta dall’Inps.
Invio telematico nuovo modello EMens. I sostituti d’imposta obbligati a rilasciare il modello CUD per i compensi erogati devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati abilitati), i dati retributivi e le informazioni, relativi al mese di dicembre, utili per il calcolo dei contributi e per un continuo aggiornamento delle posizioni assicurative individuali al fine di garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
LAVORATORI DISABILI
Invio prospetto informativo. I datori di lavoro soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disabili devono, entro oggi, trasmettere ai Centri dell’impiego provinciali il prospetto informativo contenente la situazione dei lavoratori complessivamente occupati al 31-12-2005.
Di norma rientrano nell’obbligo le aziende che occupano stabilmente almeno 15 dipendenti, con esclusione dal calcolo di alcune figure di lavoratori; si consiglia pertanto di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.
RIFORMA PAC SETTORE TABACCO
Conferma o variazione titoli maturati nel periodo di riferimento. A seguito dell’introduzione dall’1-1-2006 del nuovo regime degli aiuti comunitari anche per il settore del tabacco, non più legato (disaccoppiato) alla reale produzione di tabacco bensì alla superficie aziendale complessiva, i tabacchicoltori nei mesi scorsi hanno ricevuto dall’Agea una comunicazione con l’indicazione dei dati relativi al periodo di riferimento (campagne 2000-2001-2002) utili per il calcolo dei titoli di assegnazione degli aiuti comunitari.
Entro oggi le aziende agricole interessate devono confermare tali dati o chiedere di apportare le dovute variazioni debitamente documentate.
Qualora non si faccia nulla l’Agea confermerà d’ufficio le informazioni contenute nella comunicazione inviata. Su questo argomento si veda la circolare Agea n. 694 dell’11-11-2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14-12-2005) e quanto pubblicato su L’Informatore Agrario n. 47/2005 a pag. 27 e seguenti.
AIUTI COMUNITARI ALLA TRASFORMAZIONE DI PESCHE E PERE PER LA CAMPAGNA 2005-06
Presentazione domande. Le organizzazioni di produttori devono entro oggi trasmettere alla loro Unione e alla Regione competente per territorio le domande di aiuto uniche o di saldo (se sono state presentate le domande di aiuto anticipato entro il 30-9-05) per le pesche e le pere consegnate alla trasformazione, in base ai regolamenti comunitari 2201/1996, 1535/2003 e 444/2004.
Per questa e altre scadenze e per le modalità operative di gestione della campagna 2005-2006 per l’aiuto alla trasformazione di pesche e pere si veda la circolare Agea n. 24 del 15-6-2005 reperibile sul sito www.agea.gov.it
ATTIVITA' MARGINALI
Opzione o revoca regime forfetario. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, che intendono avvalersi, a partire dall’1-1-2006,
del particolare regime fiscale previsto all’articolo 14 della legge n. 388 del 23-12-2000 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2000),
devono entro oggi presentare apposita domanda all’Ufficio delle entrate; coloro i quali, avendo già optato per tale regime fiscale, intendono rinunciarvi con decorrenza dall’1-1-2006, devono comunicarlo entro oggi per iscritto all’Ufficio delle entrate.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2005 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico. Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2006 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l’immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio, si può pagare entro il mese successivo, ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle regioni Lombardia e Piemonte per i quali vigono termini di pagamento diversi. Per una panoramica completa sul bollo auto 2006 si consiglia di consultare la rubrica «Guida Bollo Auto» sul sito Internet www.agenziaentrate.it, dove è anche possibile calcolare l’importo dovuto conoscendo la targa del veicolo.
REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO
Oggi scade:
- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2002 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-1-2002;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l’ultimo controllo tra il 1° e il
31-1-2004;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata entro il 31-1-2002 nel mese di gennaio e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati entro il 31-1-2002 nel mese di gennaio e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2004 nel mese di gennaio.
Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato QUI.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-1-2005 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall’1-1-2005;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-1-2005 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1-1-2005.
Questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.
RIFORMA PAC
Denuncia di raccolta, consegna e ritiro colture non food e colture energetiche. Scade il termine per far pervenire all’Agea, da parte del primo trasformatore, la dichiarazione di raccolta, consegna e presa in consegna delle colture non food ed energetiche primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine di conseguire quantitativi maggiori di biomasse. Si veda, tra le altre, la circolare Agea n. 13 del 4-5-2005 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 94 alla G.U. n. 112 del 16-5-05) così come modificata dalla circolare Agea n. 38 dell’1-8-2005 (in G.U. n. 181 del 5-8-05).
 

A cura di
Paolo Martinelli

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