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Chiarita l'applicazione dell'origine in etichetta per latte e derivati

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise) è intervenuto con una nota per chiarire alcune perplessità e dubbi interpretativi  per l'applicazione delle norme sull’etichettatura d’origine di latte e derivati  che entreranno in vigore il prossimo 19 aprile. In primo luogo il Mise puntualizza che l'ambito di applicazione delle regole di etichettatura di origine riguarda tutte le tipologie di latte e perciò quello delle varie specie animali, cioè vaccino, bufalino, ovicaprino e d'asina. Sono esclusi dal campo di applicazione il latte fresco, poiché disciplinato da specifici provvedimenti, i prodotti alimentari che pur contenenti latte, non rientrano nei prodotti lattiero-caseari, come ad esempio i formaggi fusi, in quanto non rientrano nella definizione di formaggio, e i prodotti dop e igp.
Importante è il chiarimento di cosa si intende con il termine di ingrediente. Il Mise specifica che il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari preimballati del quale va indicata l'origine in termini di ''Paese di mungitura", ''Paese di condizionamento” o “Paese di trasformazione" è il latte.
L'obbligo della etichettatura di origine cade in capo all'impresa che rappresenta il soggetto responsabile delle informazioni con riferimento al prodotto lattiero caseario preimballato destinato al consumatore finale, il quale riporterà le informazioni di cui dispone direttamente e quelle di cui è entrato in possesso in quanto rilasciate dai soggetti tenuti a dare tali informazioni. In relazione allo smaltimento delle vecchie etichette, al fine di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, la nota del Mise dice che è possibile utilizzare etichette adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto.


Se vuoi approfondire l'argomento, grazie al servizio Rivista Digitale, leggi l'articolo online a pagina 12 de L'Informatore Agrario n. 5/2017!  Clicca qui




 

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